Gazzetta n. 247 del 21 ottobre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 27 giugno 2008
Delega ai soprintendenti di settore, della funzione di autorizzazione degli interventi di demolizione e rimozione definitiva ricompresi nell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) del codice, da eseguirsi su beni architettonici, storici ed etnoantropologici.

IL DIRETTORE GENERALE
per i beni architettonici, storico artistici
ed etnoantropologici

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modifiche e integrazioni, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituente il codice dei beni culturali e del paesaggio e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 concernente «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», in particolare gli articoli 8 e 18;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato conferito all'architetto Roberto Cecchi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici del Ministero per i beni e le attivita' culturali registrato dalla Corte dei conti in data 19 maggio 2008 (registro n. 5, foglio n. 331);
Rilevato che l'art. 8, comma 2, lettera b) del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2008 nell'individuare le funzioni ed i compiti del direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici prevede che quest'ultimo autorizzi gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni architettonici, storici-artistici ed etnoantropologici ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del codice n. 42/2004;
Rilevato altresi' che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 2, lettera b) e dell'art. 18, comma 2, lettera b), citati, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2008, le Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici-storici-artistici ed etnoantropologici sono competenti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, con esclusione degli interventi di demolizione e rimozione definitiva;
Considerato che alla luce della legge n. 241/1990 che stabilisce i principi generali dell'attivita' amministrativa quest'ultima deve essere retta da criteri di economicita', di efficacia, di pubblicita' e trasparenza;
Ritenuto che la delega dell'attivita' amministrativa (procedimentale e provvedimentale) volta all'autorizzazione degli interventi di demolizione e rimozione definitiva ricompresi nell'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del codice, da eseguirsi su beni architettonici, storici-artistici ed etnoantropologici, ai soprintendenti di settore per i beni architettonici e paesaggistici, e per i beni storici-artistici ed etnoantropologici,risponda ai criteri fissati dalla legge n. 241/1990 in tema di azione amministrativa, in quanto consente di completare l'attivita' tecnica dei predetti dirigenti periferici e tiene conto dei principi di sussidiarieta' e della omogeneita', collegati ai principi della responsabilita' e dell'unicita' dell'azione amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

E' delegata ai Soprintendenti per i beni architettonici e paesaggistici ed ai soprintendenti per i beni storici, artistici ed etnoantropologici la seguente funzione:
autorizzare ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del codice gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni architettonici, storici-artistici ed etnoantropologici.
 
Art. 2.

La delega di cui all'art. 1 e' conferita:
in via generale, per ogni attivita' istruttoria e procedimentale, nonche' per l'adozione di tutti i provvedimenti finali inerenti le fattispecie di cui al precedente art. 1;
in via continuativa fatti salvi i poteri del direttore generale delegante di impartire direttive nelle materie delegate, di controllare l'esercizio dei poteri delegati, di avocare a se' la trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di sua inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato, di revocare la delega stessa;
con l'obbligo, per il delegato, di trasmettere alla Direzione generale delegante una relazione trimestrale sui provvedimenti emessi.
 
Art. 3.

Il presente decreto sara' sottoposto agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2008
Il direttore generale: Cecchi Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 207
 
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