Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 18 settembre 2008, n. 163
Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 ed in particolare, l'articolo 5, comma 7, del citato decreto legislativo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 recante: «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il quale dispone che l'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso;
Ravvisata l'opportunita', in relazione alla specificita' delle funzioni del Corpo nazionale, di disciplinare l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco attraverso un concorso per titoli ed esami;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i concorsi di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, occorre prevedere le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione ai concorsi, le modalita' di svolgimento degli stessi, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale;
Effettuata l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 giugno 2008 e del 28 agosto 2008;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 47749/3401/9.3.2 del 17 settembre 2008;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Disciplina del concorso a Vigile del fuoco

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge
30 settembre 2004, n. 252», e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
- L'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217 e' il seguente:
«Art. 5 (Nomina a vigile del fuoco). - 1. L'assunzione
dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso,
con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
preselezione, il cui superamento costituisce requisito
essenziale per la successiva partecipazione al concorso
medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Ferme restando le riserve previste dall'art. 18,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei
concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all'art. 13,
comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in
favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' elevata al venti
per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n.
512 del 1996 opera in favore del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di
indizione del bando di concorso, sia iscritto negli
appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non
meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai
sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli
altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi
al corso di formazione sono nominati allievi vigili del
fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti
giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili
del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili,
e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile,
il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello,
qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita'
istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al
comma 3.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al
fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme
dell'eventuale preselezione per la partecipazione al
concorso di cui al comma l, le modalita' di svolgimento del
concorso medesimo, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
finale.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185.
- Il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008,
n. 78, recante «Regolamento concernente i requisiti di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione
ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22,
41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2008, n. 93.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo
sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio
normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Prova preselettiva

1. L'ammissione dei candidati alle prove d'esame puo' essere subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti su materie di cultura generale, a livello di istruzione della scuola dell'obbligo, indicate nel bando di concorso.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati.
5. Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, e' stabilito nel bando di concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e' il
seguente:
«Art. 7 (Concorso per esame). - (Omissis).
2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da
forme di preselezione predisposte anche da aziende
specializzate in selezione di personale. I contenuti di
ciascuna prova sono disciplinati dalle singole
amministrazioni le quali possono prevedere che le prove
stesse siano predisposte anche sulla base di programmi
elaborati da esperti in selezione.
(Omissis).».



 
Art. 3. Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della graduatoria
finale

1. Le prove di esame del concorso sono costituite da una prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Dette prove sono seguite dalla valutazione dei titoli.
2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli e' fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi, attribuiti a ciascun elemento di valutazione:
a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 60 punti;
b) colloquio: 35 punti;
c) titoli: 5 punti.
L'attribuzione dei punteggi per le prove indicate ai punti a) e b) e' calcolata con la seguente formula:

Voto dato alla singola prova o modulo Punteggio= --------------------------------------- x
10

[Punteggio massimo della singola prova o modulo]

ove il «voto dato alla singola prova o modulo» viene espresso dalla Commissione con un numero compreso tra 1 e 10.
3. La prova motorio-attitudinale e' diretta ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e l'attitudine alle funzioni proprie del ruolo dei Vigili del fuoco e si articola in quattro moduli che si prefiggono di verificare la capacita' pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita', nonche' l'attitudine a rivestire la qualifica di Vigile del fuoco. La tipologia e la modalita' di svolgimento dei moduli sono indicate nel bando di concorso.
4. I candidati devono presentarsi alla prova motorio-attitudinale muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attivita' sportive agonistiche rilasciato da uno dei seguenti enti: Azienda sanitaria locale, Federazione medico sportiva italiana, Centro convenzionato con la Federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determinera' la non ammissione del candidato alla prova e la conseguente esclusione dal concorso.
5. Per ognuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale e' attribuito un punteggio massimo di 15 punti, corrispondenti ad un voto pari a 10/10. La prova si intende superata, con conseguente ammissione al colloquio, se il candidato ottiene non meno di 9 punti, pari a 6/10 in ciascun modulo ed un totale complessivo non inferiore a 42 punti, pari ad una media di 7/10.
6. Il colloquio verte: sull'ordinamento del Ministero dell'interno e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulle materie oggetto della prova preselettiva con particolare riguardo alle discipline tecnico-scientifiche relative al livello di istruzione della scuola dell'obbligo, volte a verificare la conoscenza degli elementi di base che trovano riscontro nell'attivita' del vigile del fuoco, nonche' su elementi di informatica e di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso.
7. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 24,5, corrispondente ad un voto pari a 7/10.
8. I candidati, che hanno ottenuto una valutazione di almeno 42 punti nella prova motorio-attitudinale e di almeno 24,5 punti nel colloquio, sono ammessi alla valutazione dei titoli.
9. I titoli valutabili sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Ciascun titolo vale 5 punti e i titoli non sono cumulabili tra loro.
10. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la Commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati, determinata sommando le votazioni conseguite nella prova motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli. Sulla base di tale graduatoria, l'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenuto conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 4.
Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso, che sovrintende anche alle operazioni relative alla prova preselettiva di cui all'articolo 2 del presente decreto, e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. La Commissione e' presieduta da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia. Ove, per esigenze di servizio, non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. La Commissione puo' essere integrata anche da uno o piu' componenti aggiunti per la prova di informatica e di lingua straniera.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
5. In relazione al numero dei candidati, la Commissione, fermo restando un unico presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria.
6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della Commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della Commissione o con successivo provvedimento.



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e' il seguente:
«Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le commissioni
esaminatrici dei concorsi previste dagli
articoli precedenti sono nominate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi
unici e con provvedimento del competente organo
amministrativo negli altri casi. Questi ne da'
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono
composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime e non possono farne
parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di
direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro
che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali. Almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, salva motivata
impossibilita', e' riservato alle donne, in conformita'
all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel
rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono cosi'
composte:
a) per i concorsi ai profili professionali di
categoria o qualifica settima e superiori: da un
consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello
Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente
generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da
due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni
di segretario sono svolte da un funzionario appartenente
alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un
impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali
territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi
puo' essere assunta anche da un dirigente della stessa
amministrazione o di altro ente territoriale;
b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica
o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di
presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del
concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un
impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;
c) per le prove selettive previste dal capo terzo del
presente regolamento, relative a quei profili per il cui
accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni: da un
dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle
materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario
sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta
qualifica o categoria.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o
per titoli ed esami possono essere suddivise in
sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto
le prove scritte superino le 1.000 unita', con
l'integrazione di un numero di componenti, unico restando
il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e
di un segretario aggiunto. A ciascuna delle
sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
inferiore a 500.
4. Il presidente ed i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale
in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra
indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non
e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo
risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione
del bando di concorso.
5. Possono essere nominati in via definitiva i
supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli
componenti la commissione. I supplenti intervengono alle
sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave
e documentato degli effettivi.
6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b),
del presente articolo possono essere aggregati membri
aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie
speciali.
7. Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi,
si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza,
presieduto da un membro della commissione ovvero da un
impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non
inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di
qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un
segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta
qualifica o categoria.
8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei
comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio
nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze
di servizio, sia necessario destinare a tale funzione
impiegati residenti in altra sede.».



 
Art. 5. Accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale

1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al comma 10 dell'articolo 3 del presente decreto, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validita' della graduatoria si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigile del fuoco, l'assunzione dei candidati idonei e' subordinata, comunque, all'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale, secondo le modalita' del presente articolo.
2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facolta' dell'Amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.
3. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una Commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, e da quattro medici. La commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. Trova applicazione la facolta' di stipulare particolari convenzioni ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 3 sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
5. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione o con successivo provvedimento.
6. In relazione al numero dei candidati, la Commissione, fermo restando un unico presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria.
7. Il giudizio definitivo di non idoneita' comporta l'esclusione dal concorso.



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 51, comma 3, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:
«Art. 51 (Funzioni dei direttivi e dei dirigenti
medici). - (Omissis).
3. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste
dal comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile puo' stipulare
particolari convenzioni con strutture sanitarie senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato. In tale caso al
personale medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
competono il coordinamento e i servizi ispettivi
dell'attivita' affidata in convenzione.».



 
Art. 6.
Disposizioni particolari

1. Al personale assunto si applica la disposizione dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Resta ferma, per le modalita' di accesso attraverso concorsi pubblici al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta o di orchestrale, la disciplina stabilita dai regolamenti ministeriali di cui agli articoli 145, comma 2, e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«(Omissis).
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 145, comma 2, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:
«Art. 145 (Accesso ai gruppi sportivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - (Omissis).
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
a) i requisiti di eta' e di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili
del fuoco in qualita' di atleta, anche in deroga a quelli
previsti dai regolamenti di cui all'art. 5, comma 1,
lettere b) e c);
b) le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al
comma 1, ivi comprese le modalita' di accertamento dei
requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e
quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali; in tale ambito e' previsto anche che, nei
singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti
tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi
ovvero tra le specialita' esistenti nell'ambito delle
discipline stesse;
c) la composizione delle commissioni esaminatrici;
d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione
e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;
e) i criteri per la formazione della graduatoria
unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o
specialita'.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 148 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:
«Art. 148 (Reclutamento e sopravvenuta inidoneita' del
personale della banda musicale). - 1. Per il reclutamento e
la sopravvenuta inidoneita' del personale della banda
musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta
da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I
riferimenti alla qualita' di atleta, ai gruppi sportivi e
ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si
intendono effettuati, rispettivamente, alla qualita' di
orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.».



 
Art. 7.
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 settembre 2008
Il Ministro: Maroni Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 353



Nota all'art. 7:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217 ed al decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.



 
Allegato A
(articolo 3, comma 9)

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