Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 15 ottobre 2008 |
Riconoscimento, alla sig.ra Wagner Christine, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto l'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali - che consente il riconoscimento professionale delle qualifiche professionali prescritte da altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla; Vista l'istanza della sig.ra Wagner Christine, nata a St. Polten (Austria) il 13 dicembre 1963, cittadina austriaca, diretta ad ottenere il riesame del decreto di rigetto datato 16 giugno 2008, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di «Psychotherapeutin» conseguito in Austria, per l'esercizio in Italia dell'attivita' di psicoterapeuta; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Magistra der Philosophie» nel maggio 1988 presso la «Universitat Salzburg» di Salisburgo; Considerato che ha completato nell'ottobre 1994 il ciclo di studi specifici presso la Associazione di psicoterapia a sensibilizzazione psicosomatica a Innsbruck, nel febbraio 2000 il corso propedeutico di psicoterapia presso la Accademia per il lavoro sociale della camera dei lavoratori ed impiegati di Salisburgo, nell'aprile 2001 il ciclo di studi specifici per la psicoterapia con approccio sulla persona presso l'Associazione di psicoterapia, della tecnica della conversazione e di supervisione a Vienna; Considerato che risulta iscritta da giugno 2001 alla «Psychotherapeutenliste» in qualita' di «Psychotherapeutin» a Vienna; Preso atto delle sentenze del Consiglio di Stato n. 1278 e 1279 dell'anno 2005, che in relazione ad un caso analogo hanno accolto il principio del riconoscimento sulla base della corrispondenza tra il titolo professionale conseguito nel Paese d'origine e la professione equivalente nello Stato membro ospitante; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 18 settembre 2008; Preso atto del difforme parere del Consiglio nazionale di categoria, come risulta altresi' dalla nota datata 18 settembre 2008; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademica e professionale richiesta in Italia per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta e quella di cui e' in possesso la richiedente, su materie essenziali per l'esercizio della psicoterapia e che quindi si ritiene necessaria l'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio; Visto l'art. 22, comma 1 del decreto legislativo n. 206/2007; Decreta:
Art. 1. La domanda della sig.ra Wagner Christine, nata a St. Polten (Austria) il 13 dicembre 1963, cittadina austriaca, diretta ad ottenere il riesame della domanda di riconoscimento del titolo professionale conseguito in Austria, al fine dell'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia, e' accolta. |
| Art. 2. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi. |
| Art. 3. La prova, ove oggetto di scelta della richiedente, verte sulle seguenti materie: 1) Psicologia clinica e della salute; 2) Valutazione psicometrica; 3) Legislazione e deontologia professionale. |
| Art. 4. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 15 ottobre 2008 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A
Prova attitudinale: la candidata dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, e si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Detto tirocinio dovra' essere svolto presso un Servizio di psicologia oppure un Consultorio familiare oppure un Servizio per le patologie delle dipendenze. |
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