Gazzetta n. 250 del 24 ottobre 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 2008
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche che nei giorni 8 e 9 agosto 2008 si sono verificate nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 3709).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 5 settembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 8 e 9 agosto 2008 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Considerato che gli eventi calamitosi dei giorni 8 e 9 agosto 2008 hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture pubbliche, nonche' ai beni immobili degli Enti pubblici, dei privati e delle imprese;
Vista la nota in data 8 settembre 2008 con cui il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha rappresentato la grave situazione determinatasi nel territorio regionale in conseguenza delle avversita' atmosferiche verificatisi nel giorno 7 settembre 2008;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare le situazioni di criticita' in atto mediante il compimento di una serie di iniziative volte ad assicurare il primo soccorso alle popolazioni colpite nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dagli eventi in questione, anche propedeutiche all'emanazione di successive ordinanze di protezione civile;
Acquisita l'intesa della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. L'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.
2. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'.
3. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi di cui in premessa, provvede all'accertamento dei danni, a rimuovere le situazioni di pericolo, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi citati in premessa.
4. Il Commissario delegato provvede in particolare:
a) all'erogazione di contributi per la ripresa delle attivita' produttive e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi, secondo modalita' attuative fissate con provvedimenti del Commissario delegato;
b) agli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza, avvalendosi, per il tramite della Protezione civile della Regione, degli Enti territoriali e non territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonche' di uno o piu' soggetti cui affidare specifici settori di intervento, ovvero, in qualita' di soggetti attuatori, dei comuni interessati dai predetti eventi calamitosi, i quali agiscono, per quanto concerne l'attivita' di gestione, sulla base di specifiche direttive impartite dal medesimo Commissario delegato;
c) all'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
5. Il Commissario delegato e' autorizzato a rimborsare le spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco intervenuto nelle fasi di prima emergenza, ivi compresi il ripristino di mezzi e materiali, nonche' gli oneri relativi alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nelle fasi di prima emergenza con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 6.
6. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione degli eventi citati in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari ed ai volontari stessi che svolgono lavoro autonomo. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro dei costi effettivamente sostenuti.
 
Art. 2.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza; per i soggetti attuatori, l'approvazione dei progetti avviene tramite conferenza dei servizi, convocata dallo stesso Commissario delegato.
2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessita' di varianti urbanistiche, per l'adozione delle stesse si prescinde dalla notifica ai proprietari dei terreni interessati dal vincolo preordinato all'esproprio; i tempi previsti dalla normativa vigente per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci giorni. Dell'avvenuta adozione della variante e' data comunicazione agli interessati a cura del comune.
5. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, o i soggetti attuatori, provvedono, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.
 
Art. 3.
1. Relativamente alle emergenze in atto di cui alla presente ordinanza e di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3309/2003, n. 3405/2005 e n. 3495/2006 e n. 3610/2007 e successive modificazioni, al fine di soddisfare con la massima urgenza le straordinarie esigenze di messa in sicurezza del territorio, mediante la realizzazione delle relative opere di ripristino e degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, nonche' al fine di rafforzare il Centro funzionale di cui alla legge n. 267/1998, il Commissario delegato si avvale del personale in servizio presso la Protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi delle sopra citate ordinanze di protezione civile, che la medesima regione e' autorizzata ad assumere con contratto a tempo determinato, previo superamento di prova selettiva, fino al completamento delle opere atte alla messa in sicurezza del territorio regionale e alla prevenzione del rischio idrogeologico, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e degli articoli 49 e 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1, nel limite massimo dell'1,5%, sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 6; l'eventuale eccedenza sara' posta a carico del Fondo regionale per la Protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 il Commissario delegato, in relazione alle situazioni di criticita' di cui alla presente ordinanza, puo' autorizzare il personale della protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impiegato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 6.
4. Fino alla scadenza degli stati emergenziali di cui alla presente ordinanza di protezione civile ed alle citate ordinanze n. 3309/2003, n. 3405/2005, n. 3495/2006 e n. 3610/2007, relative agli interventi di messa in sicurezza del territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, effettuati dal personale della Protezione civile della Regione, il Commissario delegato autorizza tutto il personale in servizio presso la medesima Protezione civile della Regione a fruire delle ferie e delle festivita' soppresse maturate e non utilizzate, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui le stesse sono maturate, anche in deroga agli articoli 13 primo comma, lettera a) e 19 del Contratto collettivo integrativo 1998/2001 - area non dirigenziale - contratto stralcio, nonche' all'art. 5 del Contratto collettivo regionale di lavoro, Area della Dirigenza del personale regionale del comparto unico per il quadriennio normativo 1998-2001.
 
Art. 4.
1. In considerazione dei ripetuti eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale negli ultimi anni, per il rafforzamento della gestione coordinata e coesa delle emergenze di protezione civile, nonche' al fine di elevare il livello di sicurezza del territorio regionale, la protezione civile, in deroga alla vigente normativa statale e regionale, anche in merito al pagamento dei diritti e contributi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, realizza le dorsali di connessione radio digitali a larga banda e le reti radio digitali multiaccesso TETRA e a larga banda WIMAX di Protezione civile, e ogni qualsiasi rete radio per finalita' di protezione civile anche per il collegamento della Sala operativa regionale e Centro funzionale di Protezione civile di Palmanova con i Comuni della Regione e con le Centrali operative statali e del soccorso presenti in Regione. Le reti, come sopra costituite, saranno opportunamente integrate con le necessita' operative della Rete nazionale di dorsale di protezione civile e le relative reti locali regionali.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, la protezione civile si avvale delle risorse finanziarie all'uopo disponibili ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3309/03, n. 3339/04, n. 3405/05, n. 3495/05 e n. 3610/07, nonche' delle risorse all'uopo disponibili nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/1986.
 
Art. 5.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17 e 20;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 79, 81, 98, 99 e 151;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21;
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 146 e 159;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 69, 105, 106, 107, 124, 177 e 266;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 29, 40, 41, 42, 45, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 182, 240, 241, 242, 243;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° aprile 1998, n. 148;
decreto del Ministro per le politiche agricole 17 aprile 1998;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 26 febbraio 1990, n. 90 e successive modificazioni e integrazioni;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 giugno 1993, n. 35, art. 6;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996, n. 42, art. 69;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, articoli 13, 14, 15, 22, 22-bis, 22-terties, 22-quater, 22-quinquies, 22-sexies, 23, 24, 30, 32;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, e successive modificazioni, articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 51, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 70, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres, per le parti strettamente collegate;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n. 26;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 2007, n. 9;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5;
contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1998-2001 - area non dirigenziale - art. 12;
contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 biennio economico 2004-2005;
decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1/pres.;
decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 245/pres.
 
Art. 6.
1. Per la realizzazione delle attivita' disposte ai sensi della presente ordinanza, si provvede inizialmente con le risorse all'uopo stanziate a valere sul Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, nonche' a carico del Fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ove sara' opportunamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze per la copertura degli oneri di cui alla presente ordinanza di protezione civile.
2. Le risorse del Fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 confluiranno nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
3. Per il perseguimento delle finalita' di messa in sicurezza del territorio, negli ambiti territoriali in cui siano gia' in corso interventi connessi alle precedenti emergenze, e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004, del 14 ottobre 2005 e del 5 giugno 2007, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato puo' procedere all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione coordinata sono autorizzate, ove necessario, le deroghe alla normativa indicata all'art. 10, all'uopo utilizzando le risorse disponibili.
4. Il Commissario delegato, d'intesa con la Regione, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza e' autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonche' ulteriori e diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali.
 
Art. 7.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2008
Il Presidente: Berlusconi
 
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