Gazzetta n. 251 del 25 ottobre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 agosto 2008, n. 165
Regolamento concernente le modalita' di concessione dell'agevolazione prevista dal punto 15 della tabella A allegata al testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504/1995, per l'impiego del GPL negli impianti centralizzati per usi industriali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che contiene disposizioni per la disciplina dell'impiego dei prodotti energetici in usi agevolati;
Visto il punto 15 della tabella A allegata al predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 che prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta di accisa per i gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali;
Visto l'articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, nel quale sono individuati taluni impieghi del gas naturale da considerare industriali;
Vista la nota (2) alla citata tabella A che estende tale individuazione ai medesimi usi dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali;
Visto l'articolo 67 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 che prevede che con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di attuazione del testo unico delle accise, anche con riferimento alla concessione delle agevolazioni;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 29 giugno 1972, che stabilisce norme per l'applicazione del beneficio fiscale previsto, in materia di imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti, dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 2008;
Vista la nota n. 3-7942/UCL, del 1° luglio 2008, con la quale e' stata fatta la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. I gas di petrolio liquefatti denaturati, utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali, sono sottoposti ad accisa con l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista dal punto 15 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «testo unico delle accise», secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni del presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario:
«Art. 24 (Impieghi agevolati). - 1. Ferme restando le
disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme
comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i
prodotti energetici destinati agli usi elencati nella
tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad
esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.
2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante
restituzione dell'imposta pagata; la restituzione puo'
essere effettuata con la procedura di accredito prevista
dall'art. 14.».
- Si riporta il testo del punto 15 della tabella A
allegata al citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504: «Tabella A - Punto 15. Gas di petrolio liquefatti
utilizzati, negli impianti centralizzati per usi
industriali e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti
al servizio pubblico: 10% aliquota normale.».
- Si riporta il testo dell'art. 26, comma 3, del citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
«Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas
naturale). - 1.-2. (Omissis).
3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in
tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi
e nelle attivita' artigianali ed agricole, nonche' gli
impieghi nel settore alberghiero, nel settore della
distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione,
negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione
che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella
lettera b) del comma 2 dell'art. 11 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si
considerano, altresi', compresi negli usi industriali,
anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e
degli indigenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 67, comma 1, del citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
«Art. 67 (Norme di esecuzione e disposizioni
transitorie). - 1. Con decreto del Ministro delle finanze,
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme
regolamentari per l'applicazione del presente testo unico,
con particolare riferimento all'accertamento e
contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei
depositi fiscali, al riconoscimento delle qualita' di
operatore professionale, di rappresentante fiscale o di
obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione
di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al
riconoscimento di non assoggettabilita' al regime delle
accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e
fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti
sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione
dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici
finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di
carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari,
l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni
specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno
emanate le predette norme regolamentari restano in vigore
quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili
all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno
determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2,
si determinano in base alle percentuali stabilite dalle
norme vigenti.».
- Si riporta l'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) abrogata.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario:
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane.
Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti
e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con
autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.».



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
a) GPL: i gas di petrolio liquefatti;
b) impianto centralizzato: l'impianto centralizzato per esclusivo uso industriale del GPL collegato ad almeno due apparecchiature di utilizzazione, di tipo industriale, funzionanti a GPL e alimentato da uno o piu' serbatoi fissi di pertinenza della capacita' complessiva non inferiore a 10 metri cubi ovvero, mediante un unico punto di presa, da una rete canalizzata di distribuzione di GPL per uso combustione;
c) GPL agevolato: il GPL, denaturato secondo le formule e le modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle accise dal direttore dell'Agenzia delle dogane e impiegato per usi industriali negli impianti centralizzati, a cui e' applicabile l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento;
d) ufficio competente: l'Ufficio delle dogane territorialmente competente in base all'ubicazione dell'impianto centralizzato;
e) soggetto esercente la rete: il soggetto esercente una rete canalizzata di distribuzione di GPL che effettua forniture di GPL agevolato anche ad impianti centralizzati, alimentati dalla medesima rete, ammessi al beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento;
f) regolamento n. 210/1996: il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 24-bis del citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
«Art. 24-bis (Denaturazione dei prodotti energetici). -
1. Le formule e le modalita' di denaturazione per i
prodotti energetici sono stabilite o variate con
determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane.
2. Fino all'emanazione delle determinazioni di cui al
comma 1 restano in vigore le formule e le modalita' di
denaturazione vigenti in quanto applicabili.».



 
Art. 3.
Modalita' di ammissione all'agevolazione
1. Il soggetto titolare di un impianto centralizzato che intende usufruire dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista dall'articolo 1, comma 1,presenta all'Ufficio competente una istanza, redatta in duplice esemplare, contenente le indicazioni seguenti:
a) la denominazione e sede legale della ditta, le generalita' del soggetto che ne ha la rappresentanza legale o negoziale, l'attivita' svolta, la partita IVA, l'ubicazione dell'impianto;
b) il tipo e le caratteristiche tecniche degli apparecchi di utilizzazione;
c) il tipo e le caratteristiche dei congegni applicati per la misurazione del GPL;
d) gli estremi delle eventuali autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'impianto centralizzato;
e) l'indicazione dei depositi, fiscali o commerciali, da cui i soggetti stessi intendono rifornire i serbatoi fissi che alimentano direttamente l'impianto centralizzato;
f) i dati identificativi del soggetto esercente la rete e l'indicazione del punto di consegna;
g) relazione tecnica delle modalita' di impiego del GPL agevolato nell'ambito del processo industriale con l'indicazione dei parametri d'impiego;
h) l'impegno a comunicare all'Ufficio competente ogni eventuale variazione dei dati forniti entro trenta giorni dal suo verificarsi.
2. All'istanza sono allegati la planimetria dei locali o dei recinti in cui e' installato l'impianto centralizzato nonche' lo schema del medesimo. I soggetti esercenti impianti centralizzati alimentati direttamente da serbatoi fissi indicano nella planimetria l'ubicazione dei medesimi serbatoi, precisandone la capacita' e il numero; copia delle relative tabelle di taratura e delle certificazioni relative ai congegni applicati per la misurazione del GPL sono acquisite nel corso delle operazioni di verifica dell'impianto effettuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
 
Art. 4.
Rilascio delle autorizzazioni
1. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 3 e riscontrata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista dall'articolo 1, comma 1, verifica l'impianto centralizzato e procede, in contraddittorio con il soggetto titolare del medesimo, alla determinazione, anche con esperimenti, dei parametri mediante i quali puo' effettuarsi il controllo della regolarita' degli impieghi.
2. Delle operazioni di verifica eseguite l'Ufficio competente redige un processo verbale in cui sono prescritte le eventuali misure necessarie per assicurare la regolarita' dell'impiego del GPL agevolato.
3. Sulla base dei dati contenuti nell'istanza di cui all'articolo 3 e delle risultanze della verifica di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ufficio competente rilascia al soggetto titolare dell'impianto centralizzato apposita autorizzazione ad utilizzare GPL agevolato.
4. Le modifiche, concernenti l'impiego del GPL agevolato, che il soggetto titolare dell'impianto centralizzato intendesse apportare alla situazione risultante dal verbale di cui al comma 2, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio competente.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' revocata nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano determinato il rilascio da parte dell'Ufficio competente.
6. Il trasferimento dai depositi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), all'impianto centralizzato autorizzato all'impiego agevolato e' subordinato alla esibizione al mittente di copia conforme dell'autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo. La copia dell'autorizzazione esibita e' custodita dall'esercente il deposito mittente e presentata ad ogni richiesta degli organi di controllo.
 
Art. 5. Modalita' di rifornimento dei serbatoi fissi degli impianti
centralizzati e circolazione del GPL agevolato
1. I soggetti esercenti depositi fiscali di prodotti energetici ovvero depositi commerciali di GPL per uso combustione, che intendono effettuare rifornimenti di GPL agevolato ad impianti centralizzati, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, alimentati direttamente da serbatoi fissi, ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle forniture, all'Ufficio competente.
2. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5 del testo unico delle accise, gli esercenti i depositi fiscali di cui al comma 1 del presente articolo, riportano, nel registro di carico e scarico, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del regolamento n. 210/1996, distintamente dagli altri, i quantitativi complessivi giornalieri di GPL agevolato trasferiti.
3. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 25 del testo unico delle accise, gli esercenti i depositi commerciali di cui al comma 1 del presente articolo, riportano nel registro di carico e scarico, con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento n. 210/1996, distintamente dagli altri, i quantitativi complessivi giornalieri di GPL agevolato trasferiti.
4. Il GPL agevolato e' trasferito dai depositi di cui al comma 1 del presente articolo agli impianti centralizzati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del presente regolamento, con la scorta del documento di accompagnamento comunitario semplificato (DAS) di cui all'articolo 9 del regolamento n. 210/1996 ovvero del documento di accompagnamento beni viaggianti di cui al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
«Art. 5 (Regime del deposito fiscale). - 1. La
fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti
soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate
in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto
regime le fabbriche di prodotti tassati su base
forfetaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera a),
del decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210:
(Regolamento recante norme per estendere alla circolazione
interna le disposizioni relative alla circolazione
intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle
accise) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1996,
n. 97, supplemento ordinario:
«Art. 4 (Obblighi dello speditore). - 1. Per ogni
trasferimento di merce in regime sospensivo lo speditore e'
tenuto:
a) ad annotare giornalmente sul registro di carico e
scarico tenuto ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera c),
del testo unico, il numero del documento di
accompagnamento, il giorno di partenza, i dati relativi al
soggetto ed all'impianto destinatari, la qualita' e la
quantita' di merce spedita.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
«Art. 25 (Deposito e circolazione di prodotti
energetici assoggettati ad accisa). - 1. Gli esercenti
depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad
accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico
di finanza, competente per territorio, qualunque sia la
capacita' del deposito.
2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al
comma 1:
a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo
ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi;
b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale
di carburanti;
c) gli esercenti apparecchi di distribuzione
automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed
industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale
supera i 10 metri cubi.
3. Sono esentati dall'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di
loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al
minuto, purche' la quantita' di prodotti energetici
detenuta in deposito non superi complessivamente i 500
chilogrammi.
4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti
all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale,
valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i
prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei
predetti depositi non possono essere custoditi prodotti
denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti
depositi di oli combustibili, per uso privato o
industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in
luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita'
all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio,
e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e
scarico.
5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2,
lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art.
25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza
viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli
impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
e' intestata al titolare della gestione dell'impianto, al
quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare
della gestione dell'impianto di distribuzione stradale
sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per
gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche ai depositi commerciali di prodotti
energetici denaturati. Per l'esercizio dei predetti
depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio
liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere
prestata cauzione nella misura prevista per i depositi
fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il
regime dei cali previsto dall'art. 4.
7. La licenza di esercizio dei depositi puo' essere
sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma
del codice di procedura penale, nei confronti
dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per
violazioni commesse nella gestione dell'impianto,
costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la
reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il
provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia
di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di
condanna comporta la revoca della licenza nonche'
l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo
di 5 anni.
8. I prodotti energetici assoggettati ad accisa devono
circolare con il documento di accompagnamento previsto
dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo i prodotti
energetici trasferiti in quantita' non superiore a 1.000
chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del
presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso
combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al
minuto.
9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati
ad accisa tra depositi commerciali deve essere
preventivamente comunicato dallo speditore e confermato
all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di
ricezione, anche a mezzo fax, agli uffici tecnici di
finanza nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati
i depositi interessati alla movimentazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1,
lettera a), del citato decreto ministeriale 25 marzo 1996,
n. 210:
«Art. 11 (Obblighi dello speditore). - 1. Per i
trasferimenti di merci ad imposta assolta lo speditore e'
tenuto:
a) ad annotare giornalmente, nel registro di carico e
scarico di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), od all'art.
12, comma 1, del testo unico, il giorno di partenza, i
quantitativi complessivamente spediti nella giornata con la
scorta del DAS, distintamente per qualita' della merce, ed
i numeri d'identificazione dei DAS emessi. Analoghe
annotazioni vengono effettuate per le partite estratte con
la scorta di documenti commerciali.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto, in attuazione della delega prevista
dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante
l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di
accompagnamento dei beni viaggianti) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1978, n. 295.



 
Art. 6. Adempimenti contabili degli esercenti impianti centralizzati
alimentati da serbatoi fissi
1. Il soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, titolare dell'impianto centralizzato alimentato direttamente da serbatoi fissi annota, in un apposito registro di carico e scarico:
a) nella parte del carico, le singole partite di GPL agevolato pervenute con l'indicazione del relativo documento di accompagnamento, copia del quale e' allegata al registro stesso;
b) nella parte dello scarico, le quantita' giornaliere prelevate, quali risultano dalle indicazioni dei congegni di misura.
2. Per la tenuta del registro di cui al comma 1 e' consentito anche l'impiego di moduli predisposti da sistemi informatici.
3. Il registro di cui al comma 1, vidimato dall'Ufficio competente, ha validita' annuale ed e' custodito dal titolare dell'impianto centralizzato per un periodo di cinque anni unitamente ai documenti di accompagnamento di cui all'articolo 5, comma 4.
 
Art. 7.
Adempimenti del soggetto esercente la rete
1. Il soggetto esercente la rete, che intende alimentare impianti centralizzati preventivamente autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, presenta all'Ufficio competente una comunicazione, redatta in duplice esemplare, contenente le seguenti indicazioni:
a) la denominazione e sede legale della ditta, le generalita' del soggetto che ne ha la rappresentanza legale o negoziale, l'attivita' svolta, la partita IVA, l'ubicazione della rete;
b) il numero e le capacita' dei serbatoi di stoccaggio collegati alla rete, nonche' il tipo e la potenzialita' di altre istallazioni costituenti la rete;
c) il tipo e le caratteristiche dei contatori applicati per la misurazione del GPL complessivamente erogato;
d) il tipo e la portata dei contatori applicati ai punti di presa degli impianti centralizzati;
e) l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, che intende rifornire;
f) l'impegno a comunicare ogni eventuale variazione dei dati forniti entro trenta giorni dal suo verificarsi, nonche' a trasmettere all'Ufficio competente, alla scadenza di ciascun anno solare, l'elenco riepilogativo dei soggetti di cui alla lettera e).
2. Con cadenza annuale, il soggetto esercente la rete procede alla lettura effettiva dei congegni di misura di cui al comma 1, lettera d), nonche' dei contatori di cui al comma 1, lettera c), che devono risultare immediatamente accessibili agli incaricati dei controlli di cui all'articolo 9. Il soggetto esercente la rete annota, alla fine di ciascun mese, nel registro di carico e scarico, nell'apposita colonna della sezione scarico, i quantitativi di GPL, stimati in relazione al consumo annuale effettivo, forniti ai singoli soggetti beneficiari collegati alla rete. Il registro, vidimato dall'Ufficio competente, ha validita' annuale ed e' custodito dal soggetto esercente la rete per un periodo di cinque anni.
 
Art. 8.
Modalita' di fruizione del beneficio
1. Per il GPL agevolato impiegato in impianti centralizzati alimentati direttamente da serbatoi fissi, che sono riforniti da depositi fiscali, l'azienda fornitrice emette fattura con indicazione dell'accisa nella misura ridotta di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Per il GPL agevolato impiegato in impianti centralizzati alimentati direttamente da serbatoi fissi che sono riforniti da depositi commerciali, il beneficio derivante dall'applicazione dell'aliquota ridotta di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento e' concesso alla azienda fornitrice mediante un accredito d'imposta effettuato secondo le modalita' di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689. Al fine di ottenere il suddetto accredito, l'azienda fornitrice emette, per ogni fornitura di GPL agevolato, una fattura con l'annotazione, relativa al prodotto fornito, della differenza tra l'accisa applicabile al GPL per uso combustione fornito e quella ridotta effettivamente pagata, per il medesimo prodotto, dall'azienda fornitrice. La medesima azienda presenta, all'Ufficio competente, una istanza contenente l'elenco, relativo ai due mesi solari immediatamente precedenti, dei rifornimenti di GPL agevolato effettuati, per i quali risultano emesse fatture e dei relativi soggetti titolari degli impianti centralizzati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del presente regolamento. L'istanza e' presentata entro la fine del mese successivo al bimestre a cui si riferisce. Le fatture emesse dalla azienda distributrice sono tenute a disposizione dell'Ufficio competente.
3. Per il GPL agevolato impiegato in impianti centralizzati alimentati da reti canalizzate, il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento e' concesso al soggetto esercente la rete mediante un accredito d'imposta, effettuato secondo le modalita' di cui all'articolo 6 del regolamento n. 689 del 1996. Al fine di ottenere il medesimo accredito d'imposta il soggetto esercente la rete presenta una istanza all'Ufficio competente contenente l'elenco, relativo ai due mesi solari immediatamente precedenti, dei quantitativi di GPL agevolato, quali risultano dalla lettura dei contatori di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del presente regolamento ceduti a ciascuno dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del presente regolamento e per i quali risultano emesse fatture con l'annotazione, relativa al prodotto fornito, della differenza tra l'accisa applicabile al GPL per uso combustione fornito e quella ridotta effettivamente pagata, per il medesimo prodotto, dal soggetto esercente la rete. L'istanza e' presentata entro la fine del mese successivo al bimestre a cui si riferisce. Le fatture emesse dalla azienda distributrice sono tenute a disposizione dell'Ufficio competente.
4. L'Ufficio competente, entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle istanze di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 6, comma 3, del regolamento n. 689 del 1996. Trascorso inutilmente tale termine, competono sulle somme richieste nelle predette istanze gli interessi al saggio legale, che decorrono dal giorno di ricevimento delle istanze medesime.
5. Ai fini della determinazione dell'entita' del beneficio spettante, al GPL fornito da reti canalizzate e' attribuito un potere calorifico superiore convenzionale pari a 24.000 chilocalorie per metro cubo e un rapporto convenzionale tra volume e peso pari a 2; al GPL miscelato ad aria fornito da reti canalizzate e' attribuito un potere calorifico superiore convenzionale pari a 12.000 chilocalorie per metro cubo e un rapporto convenzionale tra volume e peso pari a 1.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, i rapporti convenzionali di cui al comma 5 sono eventualmente rideterminati conseguentemente al verificarsi di variazioni, in misura maggiore del 5 per cento, dei poteri calorifici superiori medi del GPL e del GPL miscelato ad aria forniti nel territorio nazionale rispetto a quelli indicati al medesimo comma 5.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
ministeriale 12 dicembre 1996, n. 689 (Regolamento recante
norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla
produzione e sui consumi), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 gennaio 1997, n. 19.
«Art. 6 (Modalita' di effettuazione dei rimborsi). - 1.
Le domande di rimborso sono presentate in due esemplari, se
il rimborso e' richiesto in danaro, o in tre esemplari, se
il rimborso e' richiesto mediante accredito. Ricevuta la
domanda, l'UTF verifica la regolarita' formale della
medesima e della documentazione allegata e la congruita'
del rimborso richiesto. Se dalla suddetta documentazione
non si puo' stabilire l'aliquota dell'imposta corrisposta,
il rimborso e' commisurato all'aliquota piu' bassa in
vigore nei 12 mesi precedenti il giorno in cui e' maturato
il diritto al rimborso.
2. Quando il rimborso e' richiesto in danaro, l'UTF,
espletate le incombenze di cui al comma 1, trasmette, entro
trenta giorni, uno degli esemplari della domanda, corredato
dal proprio parere, alla circoscrizione doganale,
competente ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del
Ministro delle finanze 26 novembre 1991, che provvede in
merito, anche per quanto concerne la corresponsione degli
interessi.
3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura
del rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di
rimborso, presso quale impianto intende utilizzare
l'accredito. L'UTF, effettuati i riscontri di cui al
comma 1 ed apposto sulla domanda il visto attestante il
diritto al rimborso con il conteggio degli interessi
decorrenti dalla data della presentazione della domanda
fino a quella di evasione della medesima, entro trenta
giorni dalla data di ricezione trasmette uno degli
esemplari della domanda all'interessato, ed altro
all'ufficio o alla propria articolazione competente
sull'impianto presso cui verra' utilizzato l'accredito,
comunicando all'esercente del suddetto impianto il
nominativo del beneficiario, l'entita' e gli estremi
dell'accredito. Effettuata l'immissione in consumo di
prodotto per l'importo di accisa per il quale viene
utilizzato l'accredito, l'esercente dell'impianto pone
l'esemplare della domanda consegnatogli dal beneficiario,
munito dell'attestazione di ricevuta apposta da
quest'ultimo, a corredo delle proprie registrazioni
fiscali.
4. La procedura di cui al comma 3, con l'esclusione
della comunicazione all'esercente dell'impianto di
estrazione, e' seguita anche nel caso in cui il soggetto
che chiede il rimborso e' un depositario autorizzato o un
operatore professionale che intende avvalersi
dell'accredito a scomputo di versamenti d'imposta che sia
tenuto ad effettuare.
5. Il rimborso di cui al comma 3 puo' essere trasferito
dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve essere
indicato nella domanda di rimborso. Si applica la procedura
stabilita dal predetto comma, con la sola differenza che
l'immissione in consumo del prodotto per il quale viene
utilizzato l'accredito e' effettuata a favore del soggetto
cui il rimborso e' stato trasferito.».



 
Art. 9.
Verifiche e controlli
1. Oltre agli adempimenti espressamente previsti, i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza eseguono controlli nei confronti dei soggetti autorizzati e verifiche ai relativi impianti, avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico delle accise al fine di accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
«Art. 18 (Poteri e controlli). - 1. L'amministrazione
finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare
la gestione dei tributirelativi all'imposizione indiretta
sulla produzione e sui consumi; negli impianti gestiti in
regime di deposito fiscale, puo' applicare agli apparecchi
ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del
depositario autorizzato, l'attuazione delle opere e delle
misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali,
ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso
i suddetti impianti possono essere istituiti uffici
finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della
vigilanza, si avvalgono, se necessario, della
collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e
sono eseguiti inventari periodici.
2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria,
muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui
all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli
appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di
eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini
dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle
imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresi',
accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi,
negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati,
trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad
accisa o dove e' custodita documentazione contabile
attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni,
riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare
registri e documenti. Essi hanno pure facolta' di
prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti
negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze
di tutela fiscale, di applicare suggelli alle
apparecchiature e ai meccanismi.
3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di
finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di
iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al
reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad
accertare la corretta applicazione delle disposizioni in
materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui
consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi
possono:
a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque
partecipi, anche come utilizzatore, all'attivita'
industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti
ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o
per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e
chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione,
trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti
soggetti alla predetta imposizione;
b) richiedere, previa autorizzazione del comandante
di zona, ad aziende ed istituti di credito o
all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta
la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il
cliente, secondo le modalita' e i termini previsti
dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli
elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini
dell'accertamento in altri settori impositivi;
c) richiedere copie o estratti degli atti e
documenti, ritenuti utili per le indagini o per i
controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della
pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;
d) procedere a perquisizioni domiciliari, in
qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di
violazioni costituenti reato, previste dal presente testo
unico.
4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e
l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi
negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici
finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici
doganali, e' disciplinato, anche riguardo alle competenze
in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro
delle finanze.
5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare
interventi presso soggetti che svolgono attivita' di
produzione e distribuzione di beni e servizi per
accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi
da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali
o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere
eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il
necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.
6. Il personale dell'amministrazione finanziaria,
munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al
comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di
finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo
sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo
unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto
impiegati. Essi hanno altresi' facolta', per esigenze di
tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonche' di
procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.».



 
Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali
1. E' confermata la validita' delle autorizzazioni, inerenti gli impianti centralizzati per usi industriali, rilasciate ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 29 giugno 1972, a condizione che i soggetti titolari dei medesimi impianti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, integrino la documentazione, presentata ai fini del rilascio delle predette autorizzazioni, con le indicazioni e gli allegati di cui all'articolo 3 del presente regolamento, qualora in essa mancanti.
2. Il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1972 e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 agosto 2008
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 260
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone