Gazzetta n. 251 del 25 ottobre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 16 ottobre 2008 |
Conferimento all'Istituto Mediterraneo di Certificazione dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo», «Taurasi» e per le DOC «Aversa», «Aglianico del Taburno e Taburno», «Campi Flegrei», «Capri», «Castel San Lorenzo», «Cilento», «Costa d'Amalfi», «Falerno del Massico», «Galluccio», «Guardiolo», «Irpinia», «Ischia», «Penisola Sorrentina», «Sannio», «Sant'Agata dei Goti», «Solopaca», «Vesuvio». |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD); Visto il decreto del Ministero politiche agricole del 18 luglio 2003 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero politiche agricole del 18 luglio 2003 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 11 marzo 1993 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 2 agosto 1993, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Aglianico del Taburno o Taburno» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 31 luglio 1993 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Aversa» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 3 ottobre 1994, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Capri» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 1991, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Cilento» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 10 agosto 1995, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Costa d'Amalfi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1989 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Falerno del Massico» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero politiche agricole del 4 agosto 1997, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Galluccio» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 2 agosto 1993 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Guardia Sanframondi o Guardiolo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero politiche agricole del 13 settembre 2005, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Irpinia» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 31 luglio 1993 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Ischia» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 3 ottobre 1994, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero politiche agricole del 5 agosto 1997 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Sannio» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 3 agosto 1993, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Sant'Agata de' Goti o Sant'Agata dei Goti» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero politiche agricole e forestali del 30 ottobre 2002 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Solopaca» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1983 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Vesuvio» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti n. 96 dell'8 aprile 2008 e 379 del 31 luglio 2008 della Giunta Regionale della Campania - Area generale di coordinamento sviluppo attivita' settore primario settore sperimentale, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura con i quali e' stato individuato l'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare con sede in Napoli C.so Meridionale, 6, quale Organismo di controllo dei v.q.p.r.d. sopra citati; Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dall'Organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 23 settembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di controllo, del MIPAAF - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualita' e tutela del consumatore, e della Regione Campania; Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, inoltrata dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare, e il parere favorevole espresso dalla Regione Campania sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 23 settembre 2008; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007; Decreta: Art. 1. 1. L'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare, con sede in Napoli, via G Porzio Centro Direzionale Is G1, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo», «Taurasi» e per le DOC «Aversa», «Aglianico del Taburno e Taburno», «Campi Flegrei», «Capri», «Castel San Lorenzo», «Cilento», «Costa d'Amalfi», «Falerno del Massico», «Galluccio», «Guardia Sanframondi o Guardiolo», «Irpinia», «Ischia», «Penisola Sorrentina», «Sannio», «Sant'Agata dei Goti», «Solopaca», «Vesuvio», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine. |
| Art. 2. 1. L'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse. 2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: a) la regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo; b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per i territori di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attivita' di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOCG e delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia; d) limitatamente alle DOC indicate all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita', cosi' come indicato nei piani di controllo presentato dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007. |
| Art. 3. 1. L'Organismo di controllo autorizzato non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1, comma 1, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso. 2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di ulteriori attivita' al fine della valutazione della loro non compatibilita' con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4. 1. L'Organismo di controllo autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - e dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007. 2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attivita' di controllo autorizzata con il presente decreto. 3. Il Consorzio autorizzato dovra' richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino V.Q.P.R.D., ed atte a divenire V.Q.P.R.D., detenute al momento dell'avvio dell'attivita' di controllo, cosi' come annotato nella contabilita' obbligatoria di cantina. |
| Art. 5. 1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 ottobre 2008 Il direttore generale: La Torre |
|
|
|