Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO
DECRETO 3 ottobre 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Veneta Kalcheva Nenkova, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per lo sviluppo e le competitivita' del turismo

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008, con il quale e' stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 - «Imprese turistiche e attivita' professionali»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
Vista l'istanza della sig.ra Veneta Kalcheva Nenkova, cittadina bulgara, nata a Dobrich il 14 dicembre 1972, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Bulgaria, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di guida turistica nelle lingue: italiano, russo, francese e bulgaro;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi dell'8 luglio 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di 24 mesi o in una prova attitudinale (esame orale) da effettuarsi presso la provincia di Roma in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il citato ambito territoriale;
Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Veneta Kalcheva Nenkova, nata a Dobrich il 14 dicembre 1972, cittadina bulgara, e' riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: italiano, russo, francese e bulgaro.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 e' subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di mesi 24 o di una prova attitudinale consistente in un esame orale, a scelta della richiedente; il contenuto e le modalita' di svolgimento della misura compensativa sono indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
In caso di valutazione finale non favorevole, la misura puo' essere ripetuta; qualora abbia avuto esito positivo, la provincia rilascera' alla sig.ra Veneta Kalcheva Nenkova un attestato di idoneita' valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Reubblica italiana.
Roma, 3 ottobre 2008
Il capo del Dipartimento: Canale
 
Allegato A

La misura compensativa nell'attivita' di guida turistica e' finalizzata all'acquisizione, da parte della sig.ra Veneta Kalcheva Nenkova, nata a Dobrich il 14 dicembre 1972, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonche' delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.
Tenuto conto che la sig.ra Veneta Kalcheva Nenkova risulta essere una «professionista» gia' qualificata in Bulgaria e che e' stata accertata la sua conoscenza delle lingue: italiano, russo, francese e bulgaro le materie oggetto della misura compensativa sono cosi' individuate:

Cultura storico-artistica generale

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle localita' in cui
deve essere esercitata la professione

Conoscenza della situazione geografica della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attivita' produttive ed industriali.
Nozioni di statistica demografica.
Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio
della professione

Il tirocinio di adattamento avverra' sotto la responsabilita' di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale indicato che curera' l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui so- pra, avvalendosi dei metodi ritenuti piu' idonei.
Il professionista responsabile comunica alla Provincia la propria disponibilita' ad assumere la responsabilita' del tirocinio, nonche' le proprie generalita', gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professiohe e la data di inizio del tirocinio.
Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale da parte della Provincia.
A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 24 mesi trasmettera' alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneita' del medesimo allo svolgimento professionale dell'attivita' nell'ambito Roma e provincia.
In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio puo' essere ripetuto o prolungato. In caso di valutazione finale non favorevole la prova puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la Provincia rilascera' alla richiedente un attestato di idoneita' all'esercizio della professione.
Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la tirocinante e' tenuta al rispetto delle norme regionali .
 
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