Gazzetta n. 254 del 29 ottobre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO
Pubblicazione dei riferimenti normativi al decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2008, n. 164 riguardante: «Regolamento recante ulteriori modifiche alle disposizioni concernenti i documenti caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri».

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 250 del 24 ottobre 2008, devono intendersi riportate le seguenti note esplicative.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti dei Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 5 novembre 1962, n. 1695, recante «Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 27 dicembre 1962.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente «Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006, n. 255, riguardante il «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente i documenti caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2006.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.
- La legge 7 agosto 1999, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 25 luglio 2003. Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 9-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, come modificato dal presente decreto:
«Art. 9-bis (Custodia). - 1. I documenti caratteristici sono redatti in duplice esemplare e custoditi rispettivamente:
a) un esemplare, presso la Direzione generale per il personale militare, per gli ufficiali e presso il comando del corpo, salva diversa disposizione della Direzione generale per il personale militare, sentito lo Stato maggiore della Forza armata di appartenenza o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per le altre categorie di personale;
b) un esemplare, presso il Comando del corpo o autorita' corrispondente, per gli ufficiali e presso il Comando di reparto, salva diversa disposizione della Direzione generale per il personale militare, sentito lo Stato maggiore della Forza armata di appartenenza o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per le altre categorie di personale.
2. Per gli ufficiali dell'Esercito con il titolo di istituto di stato maggiore interforze, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie porto e per i nocchieri di porto della Marina e' redatto un terzo esemplare, custodito, rispettivamente, presso lo Stato maggiore dell'Esercito, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
2-bis. Per il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente della Marina e' redatto un terzo esemplare dei documenti caratteristici, su supporto informatico, custodito dalla Marina militare.
3. I documenti caratteristici sono tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e utilizzazione dei dati personali.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Modelli dei documenti caratteristici). - 1. I documenti caratteristici del personale militare sono i seguenti:
a) scheda valutativa:
1) modello A, per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di brigata ovvero di generale di divisione o gradi corrispondenti;
2) modello B, per tutto il rimanente personale;
b) rapporto informativo:
1) modello A, privo della qualifica finale, per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di brigata ovvero di generale di divisione o gradi corrispondenti;
2) modello B, parti contrassegnate con la sigla RI, privo della qualifica finale, per tutto il rimanente personale;
c) foglio di comunicazione: integrato nei modelli A e B.
2. I documenti caratteristici di cui al comma 1 sono redatti anche per il personale del congedo in servizio temporaneo, compatibilmente con la posizione di stato.
2-bis. Per i carabinieri ausiliari che chiedono di essere ammessi ad ulteriori vincoli di ferma e' redatta la scheda valutativa modello B. Per i militari in servizio di leva ammessi a ferme brevi, il giudizio sui servizi prestati e' riportato nel foglio matricolare e nel fascicolo fisio-psico-addestrativo, che costituisce parte integrante della documentazione matricolare.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato d.P.R. n. 213 del 2002 come modificato dal presente regolamento:
«Art. 11 (Limiti agli interventi nella redazione dei documenti caratteristici). - 1. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di capitano o grado corrispondente non interviene piu' di un ufficiale con grado pari o superiore a generale di brigata o grado corrispondente o autorita' civile con qualifica di dirigente di unita' organizzativa corrispondente. Non si procede alla seconda revisione se l'autorita' competente riveste grado superiore a generale di brigata o grado corrispondente o qualifica di dirigente di unita' organizzativa corrispondente.
2. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello o gradi corrispondenti, non interviene piu' di un ufficiale con il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente o di un'autorita' civile con qualifica di dirigente generale o con incarico corrispondente.
3. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di forza armata e il Segretario generale della difesa intervengono nella revisione dei documenti caratteristici esclusivamente nei riguardi degli ufficiali con grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, che svolgono incarichi validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso i rispettivi Stati maggiori ovvero presso il Segretariato generale della difesa.
4. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non interviene nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di colonnello. Tale disposizione non si applica nei confronti degli ufficiali con il grado di colonnello che esercitano incarichi validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso il Comando generale.
5. Non si procede alla revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali che prestano servizio presso organi o uffici centrali del Ministero della difesa, nei casi in cui il compilatore ovvero il primo revisore e' il Capo di gabinetto o di altro ufficio di diretta collaborazione del Ministro ovvero il Direttore generale o centrale.
5.1. I documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo dei marescialli, o ruolo corrispondente, sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa. Non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore e' il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, o un'autorita' civile con qualifica di dirigente. Per il personale dell'Arma dei carabinieri non si procede alla seconda revisione nel caso in cui il compilatore o il primo revisore e' il comandante di reparto a fini disciplinari.
5.2. I documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo dei sergenti, o ruolo corrispondente, sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno e non piu' di un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa. Non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore e' il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, o un'autorita' civile con qualifica di dirigente. Per il personale dell'Arma dei carabinieri non si procede alla seconda revisione nel caso in cui il compilatore o il primo revisore e' il comandate di reparto a fini disciplinari.
5.3. Per i documenti caratteristici del personale appartenente ai ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente e degli appuntati e dei carabinieri e per i volontari in ferma e rafferma si applicano le disposizioni relative ai documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo dei sergenti, compatibilmente con la diversa posizione di stato.
5-bis. Il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al fine di evitare nei riguardi del personale militare disparita' di trattamento conseguenti a variazioni ordinative ovvero a specifiche condizioni di impiego, puo' individuare, con propria determinazione motivata, le posizioni organiche per i cui titolari, ai fini della revisione della documentazione caratteristica, non trovano applicazione le limitazioni previste dai precedenti commi.».
 
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