Gazzetta n. 255 del 30 ottobre 2008 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELL' AQUILA
DECRETO RETTORALE 9 ottobre 2008
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare gli articoli 6, 7 e 16;
Visto il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il quale e' state emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, e successive modificazioni e integrazioni;
Viste la delibera del Senato Accademico n. 163/2008 del 29 maggio 2008 con la quale sono state approvate le modifiche agli articoli 17, 18, 27, 50, 52 e 57 del vigente statuto di Ateneo;
Vista la delibera del Senato Accademico n. 249/2008 del 5 agosto 2008 con la quale le modifiche di statuto sono state confermate in seconda approvazione;
Vista la nota del MIUR n. 2936 (acquisita agli atti con prot. n. 40269 del 30 settembre 2008) con la quale il Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla rettifica;
Decreta

Art. 1.
Il comma 2 dell'art. 27 dello statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila e' abrogato.
 
Art. 2.
La lettera f) del comma 1 dell'art. 50 dello statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila e' abrogato.
 
Art. 3.
Il comma 6 dell'art. 52 dello statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila e' abrogato.
 
Art. 4.
Il primo periodo del comma 1 dell'art. 17 dello statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila e' modificato come segue:
Art. 17 - Funzioni del collegio dei direttori di Dipartimento;
Il collegio dei direttori di dipartimento e' organo consultivo e di proposta del senato accademico in ordine alla promozione, allo sviluppo, all'organizzazione della ricerca e alla formazione post-laurea e post-dottorato.
 
Art. 5.
Il comma 1 dell'art. 18 dello statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila e' modificato come segue:
Art. 18 - Composizione del consiglio studentesco;
1. Il consiglio studentesco e' formato da ventinove membri ed e' cosi' composto:
i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
i rappresentanti degli studenti eletti negli organi dell'Azienda per il diritto allo studio e nel comitato di gestione degli impianti sportivi;
Da un numero di rappresentanti degli studenti eletti in ciascun consiglio di facolta', proporzionale al rapporto esistente fra iscritti alle rispettive facolta' e iscritti all'Ateneo e comunque in numero di almeno uno per ogni facolta', secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.
 
Art. 6.
La lettera c) del comma 1 dell'art. 57 dello statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila e' modificato come segue:
c) con la parola «ricercatori» si intendono i ricercatori confermati e non confermati assunti a tempo indeterminato e gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;
L'Aquila, 9 ottobre 2008

Il rettore: di Orio
 
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