Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 2008, n. 170 |
Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 14, comma 5, il quale prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione; b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di esclusione dell'AIR; c) i criteri generali e le procedure, nonche' l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR; d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10; Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998", e successive modificazioni; Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000, e 21 settembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001; Visto l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici", e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 17; Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 1, che ha previsto l'istituzione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 1, comma 22-bis, che ha previsto l'istituzione dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2006, con il quale e' stato costituito il Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione; Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006 e 5 dicembre 2006, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007, con i quali e' stata costituita l'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione, denominata "Unita"; Visto il Piano di azione per la semplificazione e la qualita' della regolazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2007; Vista la Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione dell'AIR, trasmessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento il 13 luglio 2007, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge n. 246 del 2005; Considerate le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Unita', ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione, adottata nella riunione del 29 novembre 2007; Esperita la consultazione delle categorie produttive, delle associazioni di utenti e consumatori, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, presso il Tavolo permanente per la semplificazione, costituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2007, riunitosi in sede plenaria per l'esame dello schema di regolamento lo scorso 4 dicembre 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 aprile 2008;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, contiene la disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il testo dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante "semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" e' il seguente: "Art. 14 (Semplificazione della legislazione). - 1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. 2. L'AIR costituisce su supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunita' dell'intervento normativo. 3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo e' sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8. 4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR e' applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa e' effettuata periodicamente a scadenze biennali. 5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione; b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di esclusione dell'AIR; c) i criteri generali e le procedure, nonche' l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR; d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10. 6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio. 7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri i risultati dell'AIR. 8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo' consentire l'eventuale esenzione dell'AIR. 9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa' di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita' finanziarie. 10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato di applicazione dell'AIR. 11. E' abrogato l'art. 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50. 12. Al fine di procedere all'attivita' di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attivita' di cui all'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale. 13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003. 14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, dalle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita; b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini; d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione; e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica. 15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970. 16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate. 17. Rimangono in vigore: a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico; b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonche' le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione; c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione; d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali; e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco; f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale; g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14. 18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. 19. E' istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. 20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 21. La Commissione: a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14; b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere; c) esercita i compiti di cui all'art. 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. 23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari. 24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998" e' il seguente: "2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.". - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59" e' il seguente: "Art. 6 (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi). - 1. Le funzioni relative al coordinamento dell'attivita' normativa del Governo sono organizzate in un apposito Dipartimento, in modo da garantire, in coerenza con quanto disposto dall'art. 19, comma l, lettere c) e d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' dell'innovazione normativa, la adempiuta valutazione degli effetti finanziari. Il Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento di cui all'art. 3, comma 2, assicura, quanto al processo di formazione ed attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione di norme comunitarie sull'assetto interno. Del Dipartimento fanno parte i settori legislativi operanti nell'ambito della Presidenza, nonche' la segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Al Dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in aggiunta al Capo ed al Vice Capo del Dipartimento stesso, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette. A tale personale si applica quanto disposto dall'art. 12, comma 9.". - La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 (Analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000. - La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 (Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001. - Il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici" e' il seguente: "2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica e' istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e composto da piu' di due servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attivita' normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono istituti non piu' di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 50 del 1999, nonche' alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini". - Il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002, e' il seguente: "Art. 17 (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi). - 1. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e' la struttura che, nell'ambito del Segretariato generale, fornisce supporto all'attivita' di coordinamento del Presidente ed assiste il sottosegretario alla Presidenza e il segretario generale in materia di attivita' normativa. Il Dipartimento assicura altresi' alla Presidenza la consulenza giuridica di carattere generale. Esso in particolare: a) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa del Governo, verificandone, sulla base delle indicazioni del dipartimento per i rapporti con il Parlamento, la coerenza con il programma dei lavori parlamentari; b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai Ministri competenti e in coordinamento con il dipartimento per i rapporti con il Parlamento, all'istruttoria degli emendamenti, governativi o parlamentari, relativi ai disegni di legge; c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla lettera a), la qualita' dei testi normativi e degli emendamenti del Governo, anche con riferimento all'omogeneita' e alla chiarezza della formulazione, all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti; d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza; e) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle necessarie competenze tecniche, le relazioni e le analisi appositamente previste e predisposte a corredo delle iniziative legislative del Governo, curando che esse indichino il quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento, gli eventuali precedenti della Corte costituzionale, gli obiettivi perseguiti e la congruita' dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove disposizioni impongono ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese; f) cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), coordina e sovrintende all'applicazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di AIR, alla introduzione delle relative procedure nelle pubbliche amministrazioni ed alla formazione del relativo personale; h) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su richiesta degli organi parlamentari; i) coordina e promuove l'istruttoria relativa all'iniziativa regolamentare del Governo; l) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi e redige regole tecniche di redazione degli stessi; compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento legislativo esistente; m) esprime pareri giuridici e sovrintende al contenzioso curato dalla Presidenza; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalita' e i relativi rapporti con gli uffici della Corte costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato; cura gli adempimenti connessi all'erogazione degli indennizzi in applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, recante "Previsione di equa ripartizione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile"; provvede al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza del Dipartimento; n) cura i rapporti con le autorita' amministrative indipendenti relativamente alle questioni riguardanti la normazione; o) cura, in collegamento con il dipartimento per gli affari regionali e le segreterie delle Conferenze Stato-regioni e Stato-citta', gli adempimenti preliminari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo; p) cura, in collaborazione con gli altri organi costituzionali e con i competenti uffici informatici della Presidenza, la predisposizione e la diffusione mediante sistemi informatici della documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini; q) svolge le attivita' di ricerca e documentazione giuridica ed ogni altra attivita' che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente, dal sottosegretario alla Presidenza o dal segretario generale. 2. Il dipartimento, ai sensi e con le modalita' dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366: a) assiste il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive comunitarie, nonche' nelle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea; b) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme comunitarie sull'assetto interno. 3. Operano in raccordo funzionale con il dipartimento, relativamente alle materie di rispettiva competenza, i settori legislativi dei dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio, che integrano il dipartimento stesso ove l'affidamento venga a cessare. 4. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di dieci servizi. 5. Il dipartimento, altresi', si avvale di non piu' di otto unita' nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.". - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e' il seguente: "Art. 1 (Strumenti di semplificazione e qualita', nonche' di monitoraggio e valutazione della regolazione). - l. L'attivita' di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: "Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorita' regionali e locali e delle associazioni di categoria. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualita' della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, e' approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere. 3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato: a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualita' della regolazione; lettere b) - e) (soppresse). 4. - 5. (soppressi). 6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'art. 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: "Commissione per la semplificazione e la qualita' della regolazione". 7. - 12. (soppressi)". - Il testo dell'art. 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", e' il seguente: "22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'art. 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione, con relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di missione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Della Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di cui all'art. 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresi', al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE, l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresi', all'Unita' tecnica-finanza di progetto di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'art. 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006 (Costituzione del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2006. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006 (Costituzione dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione, di cui all'art. 1, commi 22-bis e 22-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, denominata "Unita") e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2006 (Modifica dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, riguardante la costituzione dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' di regolazione, di cui all'art. 1, commi 22-bis e 22-ter del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, denominata "Unita") sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007. - Il testo dell'art. 3, comma 2, lettera a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, e' il seguente: "2. All'Unita' sono demandati, in particolare, i seguenti compiti: a) fornire supporto generale al Comitato interministeriale di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, di seguito denominato "Comitato", anche tramite la preparazione e l'istruttoria delle relative riunioni;". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2007 (Costituzione del Tavolo permanente per la semplificazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2007.
Nota agli articoli 1; 3; 4: - Per l'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Ambito di applicazione dell'AIR
1. La disciplina dell'AIR si applica agli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, ai provvedimenti interministeriali, e ai disegni di legge di iniziativa governativa. |
| Art. 3. Organizzazione delle attivita'
1. Ciascuna amministrazione comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (di seguito "DAGL"), le modalita' organizzative prescelte per il coordinamento e l'effettuazione delle attivita' connesse all'AIR e alla VIR di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246. 2. Per gli atti normativi che coinvolgono piu' amministrazioni, gli uffici competenti possono concordare l'effettuazione in comune dell'AIR, prevedendo anche che specifiche fasi o attivita' istruttorie del processo di analisi siano realizzate da una delle amministrazioni. In questo caso resta ferma la responsabilita' delle singole amministrazioni circa i contenuti e le conclusioni dell'AIR di relativa competenza. 3. Nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituito l'ufficio di livello dirigenziale generale "Analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione". Tale ufficio, ove non diversamente specificato, e' competente all'effettuazione dei compiti e delle attivita' in materia di AIR e VIR deputati al DAGL. 4. Il DAGL e', in materia di AIR e VIR, il referente unico delle amministrazioni statali per i rapporti in ambito interno, comunitario e internazionale.
Nota agli articoli 1; 3; 4: - Per l'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 4. Metodi di analisi e modelli di AIR
1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono determinati i contenuti, i metodi di analisi e i modelli di AIR. Essi sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio. 2. In sede di prima applicazione, la relazione AIR e' redatta in conformita' al modello di cui all'Allegato A.
Nota agli articoli 1; 3; 4: - Per l'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 5. Svolgimento dell'istruttoria e fasi della consultazione
1. La redazione della relazione AIR di cui all'articolo 6 e' preceduta da un'adeguata istruttoria, comprensiva delle fasi di consultazione, anche telematica, delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti e indiretti della proposta di regolamentazione. 2. L'istruttoria si svolge, in particolare, in conformita' ai seguenti criteri: a) proporzionalita'; b) flessibilita' dei metodi di rilevazione dei dati; c) trasparenza delle procedure e degli atti, finalizzata alla piu' ampia partecipazione dei soggetti pubblici e dei soggetti privati coinvolti nell'iniziativa regolatoria, pur tenendo conto della portata del provvedimento e delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione legislativa. 3. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAGL - l'avvio dell'iniziativa istruttoria per l'acquisizione degli elementi finalizzati alla redazione della relazione AIR di cui all'articolo 6, indicando uno o piu' referenti dell'attivita'. 4. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali e le procedure della fase della consultazione.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 6. Contenuti della relazione AIR
1. L'amministrazione competente all'iniziativa normativa predispone un'apposita relazione AIR. Nel caso di atti deliberati dal Consiglio dei Ministri, la relazione e' predisposta dall'amministrazione proponente. 2. La relazione AIR e' articolata in distinte sezioni, che indicano: a) la sequenza logica delle informazioni raccolte e organizzate dall'amministrazione competente all'iniziativa normativa; b) i risultati dell'analisi svolta e la giustificazione della scelta compiuta. 3. La relazione AIR, predisposta in conformita' ai modelli di cui all'articolo 4, da' conto delle attivita' svolte al fine di derivare gli elementi essenziali dell'istruttoria e dell'attivita' conoscitiva svolta, e in particolare dei seguenti aspetti: a) l'analisi del contesto in cui si colloca l'iniziativa normativa, con la descrizione delle esigenze e dei problemi affrontati nonche' degli obiettivi perseguiti; b) la descrizione delle informazioni utilizzate per lo svolgimento dell'analisi; c) l'indicazione delle consultazioni effettuate, ai sensi di quanto disposto dal comma 5; d) l'analisi dell'opzione di non intervento ("opzione zero"); e) la descrizione delle principali opzioni rilevanti di intervento, alternative a quella di non intervento, ivi compresa la descrizione dei diversi livelli normativi di intervento, evidenziando l'assoluta necessita' dell'intervento normativo di livello primario; f) l'analisi dell'opzione di intervento selezionata, con l'evidenziazione dei relativi vantaggi collettivi netti, l'analisi dei presupposti di natura giuridica, organizzativa, economico-sociale e l'indicazione degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti a carico di imprese e cittadini; g) la stima dell'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato delle proposte regolatorie suscettibili di avere un impatto significativo sulle attivita' d'impresa; h) l'analisi delle conseguenze effettive delle norme in relazione ai processi di liberalizzazione e restituzione delle attivita', anche economiche ed imprenditoriali, ai meccanismi della societa' aperta; i) la stima dell'incidenza sull'ampliamento delle liberta' assicurate ai soggetti dell'ordinamento giuridico; l) la descrizione delle modalita' previste per l'attuazione amministrativa dell'intervento di regolazione e per la sua effettiva conoscibilita' e pubblicita'; m) la descrizione delle modalita' del successivo monitoraggio dei suoi effetti e la previsione di eventuali meccanismi di revisione periodica. 4. In ogni caso, la relazione AIR deve indicare con chiarezza le fonti da cui sono tratti i dati utilizzati per l'analisi. 5. La relazione AIR indica le modalita' e i risultati delle consultazioni effettuate, oppure descrive le ragioni per cui non si e' proceduto allo svolgimento di consultazioni con i soggetti e le categorie interessate. 6. La relazione AIR puo' essere resa pubblica dall'amministrazione competente all'iniziativa normativa, anche nel corso di svolgimento del procedimento di formazione dell'atto normativo, anche mediante strumenti informatici o in una apposita sezione del sito Internet. |
| Art. 7. Presentazione della relazione AIR
1. Le proposte di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri non possono essere iscritte all'ordine del giorno se non sono corredate da un'adeguata relazione AIR, salvi i casi di esclusione e di esenzione, previsti dagli articoli 8 e 9. 2. Il DAGL verifica l'adeguatezza e la completezza delle attivita' svolte per l'AIR, e puo' richiedere integrazioni e chiarimenti alle amministrazioni proponenti; esprime, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, le proprie valutazioni sulla relazione AIR. 3. Gli schemi degli atti normativi adottati dai singoli Ministri e dei provvedimenti normativi interministeriali sono corredati dalla relazione AIR, all'atto della richiesta di parere al Consiglio di Stato. |
| Art. 8. Ipotesi di esclusione dell'AIR
1. L'AIR non e' effettuata per i seguenti atti normativi: a) disegni di legge costituzionale; b) atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; c) disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, che non comportino spese o istituzione di nuovi uffici. |
| Art. 9. Casi di esenzione dall'AIR
1. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo' consentire l'esenzione dall'AIR, in particolare, in casi straordinari di necessita' ed urgenza, nonche' nelle ipotesi di peculiare complessita' e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi possibili effetti. 2. L'esenzione dall'AIR puo' essere sempre deliberata e motivata dal Consiglio dei Ministri. 3. In ogni caso, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessita' ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative. 4. Si procede comunque alla effettuazione dell'AIR, anche nei casi di cui all'articolo 8, ove sia richiesto dalle Commissioni Parlamentari, dal Consiglio dei Ministri o dal Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione (di seguito "Comitato"). |
| Art. 10. Verifica di impatto della regolamentazione (VIR)
1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali e le procedure della VIR. 2. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono stabiliti i contenuti, i metodi di analisi e i modelli di VIR.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 11. Relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR
1. La relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR, prevista dall'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, indica, partitamente: a) il numero e i casi in cui l'AIR e' stata effettuata; b) il numero e i casi di esclusione e di esenzione; c) le ipotesi in cui l'AIR e' stata integrata o rinnovata, su richiesta del DAGL, del Parlamento, o su sollecitazione del Consiglio di Stato in sede consultiva; d) il numero e i casi in cui la VIR e' stata effettuata. 2. La relazione da' conto delle metodologie applicate con riguardo alla stima dei vantaggi e degli svantaggi, nonche' con riferimento alle procedure di consultazione seguite e alle scelte organizzative adottate dalle singole amministrazioni, con riguardo ai costi relativi, e alle attivita' formative attuate. 3. La relazione contiene, inoltre, gli opportuni riferimenti alle esperienze di AIR e di VIR svolte dalle regioni e degli enti locali, dalle autorita' indipendenti, dall'Unione europea, dalle organizzazioni internazionali e dagli ordinamenti esteri. La relazione indica le eventuali criticita' delle procedure AIR e VIR eseguite a livello del governo nazionale e le possibili proposte migliorative. La relazione da' conto, infine, delle iniziative in materia di valutazione degli effetti preventivi e di verifica successiva degli atti normativi assunte in sede parlamentare. 4. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna amministrazione di cui all'articolo 3, per quanto di rispettiva competenza, fornisce al DAGL gli elementi informativi di cui ai commi 1, 2 e 3, inviando una relazione corredata dai documenti necessari. In particolare, il Dipartimento degli affari regionali, sentita, ove occorra, la Conferenza Unificata, fornisce le informazioni riguardanti le attivita' delle regioni e degli enti locali. 5. Sulla base delle comunicazioni ricevute, il DAGL cura la predisposizione della relazione di cui al comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 settembre 2008 Il Presidente: Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte di conti il 23 ottobre 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 45
Nota all'art. 11: - Per il testo dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse.
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| Allegato A (articolo 4) Modello di relazione AIR Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi.
La sezione indica il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, le ragioni di opportunita' dell'intervento di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende soddisfare. In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi: A) la sintetica descrizione del quadro normativo vigente; B) l'illustrazione delle carenze e delle criticita' constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione; C) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo; D) la descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento; E) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio. La sezione indica con precisione le fonti informative utilizzate per i diversi profili dell'analisi.
Sezione 2. Le procedure di consultazione.
La sezione descrive le procedure di consultazione effettuate, indicando le modalita' seguite ed i soggetti consultati. La sezione indica, eventualmente, le ragioni del limitato o mancato svolgimento delle consultazioni.
Sezione 3. La Valutazione dell'opzione di non intervento ("Opzione zero").
La sezione descrive la valutazione dell'opzione del non intervento ("opzione zero"), indicando i prevedibili effetti di tale scelta, con particolare riferimento ai destinatari e agli obiettivi di cui alla sezione 1, compresa la possibilita' di ricorrere all'attivazione dei meccanismi di regolazione spontanea della societa' civile, ossia alle opzioni volontarie e di autoregolazione.
Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.
La sezione descrive le opzioni alternative di intervento regolatorio, diverse da quella proposta, esaminate nel corso dell'istruttoria, con particolare attenzione alle ipotesi normative formulate dai soggetti interessati nelle fasi di consultazione, alla rilevanza e alla concreta attuabilita' delle diverse opzioni presentate, al rispetto dei principi di sussidiarieta' e proporzionalita'.
Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.
La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, indicando: A) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti; B) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attivita' delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti; C) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorita' pubbliche. Occorrera' che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi "costi amministrativi" posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati legati agli OI dovra' preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei; D) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate; E) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilita' di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).
Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitivita' del Paese.
Tale sezione si applica esclusivamente con riferimento agli interventi suscettibili di avere un impatto significativo sulle attivita' d'impresa. La Sezione da' conto della coerenza e compatibilita' dell'intervento con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati, anche utilizzando delle apposite liste di controllo analitico ("check lists") volte a prevenire possibili distorsioni della concorrenza derivanti dall'intervento di regolazione. Tali liste devono perlomeno dare conto in modo puntuale a domande quali: la norma/regolazione limita il numero o la tipologia dei fornitori di un determinato bene o servizio (restrizioni all'accesso)? la norma/regolazione riduce le possibilita' competitive dei fornitori (restrizioni dell'attivita)? la norma/regolazione riduce gli incentivi dei fornitori a competere (restrizioni delle possibilita' competitive)? La Sezione illustra anche l'incidenza dell'intervento regolatorio e la sua rilevanza sul sistema delle imprese per quanto concerne la competitivita' internazionale.
Sezione 7. Le modalita' attuative dell'intervento regolatorio.
La sezione descrive: A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio; B) le eventuali azioni per la pubblicita' e per l'informazione dell'intervento; C) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio; D) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR. |
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