Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2008 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 3 novembre 2008, n. 171
Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure idonee per il rilancio competitivo del settore agroalimentare colpito da una grave crisi congiunturale, al fine di consentire agli operatori del comparto di partecipare in modo concorrenziale alle dinamiche del mercato, nonche' di adottare misure di intervento nel campo delle bioenergie, del finanziamento degli investimenti e degli enti irrigui;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1088 e' sostituito dal seguente: "1088. Alle imprese che
producono prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo
della Comunita' europea e alle piccole e medie imprese, come
definite dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12
gennaio 2001, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi
nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa,
e' riconosciuto per gli anni 2008 e 2009 un credito di imposta
nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in
attivita' dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, intese ad
indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un
determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualita', ai
sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso
nell'allegato I, purche' non rivolto al singolo marchio
commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza
rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre
periodi di imposta precedenti."; b) il comma 1089 e' sostituito dal seguente: "1089. Alle imprese
diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che
producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'allegato I
del Trattato istitutivo della Comunita' europea, il credito di
imposta previsto dal medesimo comma 1088 e' riconosciuto nei
limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88
del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del
28 dicembre 2006."; c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma le parole: "o di lavoro autonomo" sono
soppresse;
2) il terzo periodo e' soppresso.
 
Art. 1-bis (1)
(( Fondo di solidarieta' ))

(( 1. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 66 milioni. Al relativo onere si provvede, quanto a 65 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilita' del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al precedente periodo, e, quanto a 1 milione di euro, con la parziale utilizzazione delle disponibilita' gia' destinate al Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al precedente periodo. ))
 
Art. 1-ter (1)
(( Proroga di agevolazioni previdenziali ))

(( 1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, fino al 31 marzo 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 7,6 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 23,9 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro. ))
 
Art. 2
Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato

1. Per i quantitativi del contingente del biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2008, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali, ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per essere immessi in consumo, e' prorogato al 30 giugno 2009.
 
Art. 2-bis (1)
(( Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative
alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione ))


(( 1. Le vinacce vergini nonche' le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. E' sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006". ))
 
Art. 3
Disposizioni in materia di enti irrigui

1. Al fine di concorrere agli oneri della gestione ordinaria e' attributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), un contributo straordinario dell'importo massimo di 5.600.000 euro, previo corrispondente versamento all'entrata degli interessi attivi di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che, conseguentemente, non vengono piu' utilizzati per gli scopi previsti dal medesimo articolo.
2. Al fine di garantire la gestione ordinaria del servizio pubblico essenziale di irrigazione e di distribuzione di acqua ed in considerazione dell'eccezionalita' dell'esposizione debitoria dell'EIPLI, fino alla data del 31 marzo 2009 le somme erogate ai sensi del comma 1 non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio dal giudice.
3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2, l'organo esecutivo dell'EIPLI destina le somme erogate esclusivamente alla gestione ordinaria, previa individuazione delle finalita' e quantificazione degli importi con deliberazione da adottarsi ogni tre mesi e da notificarsi al tesoriere. Il medesimo organo non emette, altresi', mandati a titolo diverso da quello in tale modo vincolato, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.
4. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 1, comma 1056, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "otto anni".
5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 4, pari a 271.240 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
 
Art. 4
Programma SFOP

1. Gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo di programmazione 1994/1999, valutati in 50 milioni di euro, fanno carico alle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
 
Art. 4-bis (1)
(( Differimento di termine ))

(( 1. Ai fini del coordinamento con la normativa comunitaria e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 22 giugno 1999, il termine del 31 luglio 2008, di cui al punto 22 dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e' differito al 31 dicembre 2010. ))
 
Art. 4-ter (1)
(( Semplificazione delle procedure relative
alle concessioni di acqua ad uso di acquacoltura ))


(( 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura. ))
 
Art. 4-quater (1)
(( Disposizioni in materia di canoni concessori
per le attivita' di pesca e acquacoltura ))


(( 1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorche' singole, per l'esercizio di attivita' di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonche' per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. ))
 
Art. 4-quinquies (1)
(( Semplificazione degli adempimenti
a carico delle imprese agricole ))


(( 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 193, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresi' nel
caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184,
comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi
in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al
gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con
il quale sia stata stipulata una convenzione, purche' tali rifiuti
non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta
litri."; b) all'articolo 212, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Non e' comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il
trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma,
purche' lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al
conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei
rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione".
))
 
Art. 4-sexies (1)
(( Semplificazione del settore pesca ))

(( 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione del requisito di cui all'articolo 35, primo comma, numero 5), del medesimo decreto, al fine di agevolare l'accesso alla professione".
2. Per il personale di bordo dei pescherecci la visita del medico competente di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce la visita medica biennale. ))
 
Art. 4-septies (1)
(( Esenzione da obbligo di certificazione ))

(( 1. Ai sensi del regolamento sanitario internazionale, di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 106, le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati sono esenti dall'obbligo di munirsi di certificazione relativa all'avvenuta derattizzazione o di esenzione dalla stessa comprese quelle di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo del 12 gennaio 1930. ))
 
Art. 4-octies (1)
(( Accordi di filiera ))

(( 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.
2. I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
 
Art. 4-novies (1)
(( Convenzioni con le pubbliche amministrazioni
e affidamento di lavori ))


(( 1. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono aggiunge, in fine, le seguenti parole: "e di difesa del territorio".
2. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "le pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i consorzi di bonifica,". ))
 
Art. 4-decies (1)
(( Contrasto agli incendi boschivi ))

(( 1. Al fine di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Corpo forestale dello Stato provvede alla riorganizzazione dell'attivita' svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))
 
Art. 4-undecies (1)
(( Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale
dalla valutazione ambientale strategica - VAS ))


(( 1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente lettera: "c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati". ))
 
Art. 4-duodecies (1)
(( Oli minerali impiegati nei lavori agricoli ))

(( 1. Le variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, possono essere comunicate, anche unitariamente, entro il 30 giugno di ciascun anno. ))
 
Art. 4-terdecies (1)
(( Interventi nel settore della produzione agricola ))

(( 1. Con riferimento al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito derivanti dalla malattia fungina Peronospora della vite (Plasmopara viticola), si provvede, per l'anno 2008, per 10 milioni di euro, dei quali 5 milioni mediante utilizzo delle residue disponibilita' del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e 5 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. ))
 
Art. 4-quaterdecies (1)
(( Misure a sostegno del settore olivicolo-oleario ))

(( 1. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore olivicolo-oleario nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2008, una campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo dell'olio extravergine di oliva. Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle prorieta' nutrizionali e salutistiche dell'olio extravergine di oliva.
2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede: a) quanto a 1 milione di euro, mediante utilizzo delle disponibilita'
del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma
1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a tale fine sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali; b) quanto a 1,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ))
 
Art. 4-quinquiesdecies (1)
(( Disposizioni per la produzione
della "mozzarella di bufala campana" (DOP) ))


(( 1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 la produzione della "mozzarella di bufala campana", registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attivita', il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro il 30 giugno 2009, a definire le modalita' per l'attuazione del presente articolo. ))
 
Art. 4-sexiesdecies (1)
(( Consigli di amministrazione di enti e
societa' controllati o vigilati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ))


(( 1. In vista del relativo necessario riordino, gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonche' le societa' sulle quali lo stesso Ministero esercita, direttamente o indirettamente, il controllo e la vigilanza adeguano entro il 30 aprile 2009 i propri statuti, prevedendo un numero massimo di componenti dei rispettivi consigli di amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Nei trenta giorni successivi all'approvazione dello statuto si procede al rinnovo dei consigli di amministrazione degli enti e delle societa', nonche' degli altri organi previsti dai rispettivi ordinamenti. ))
 
Art. 4-septiesdecies (1)
(( Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
in materia di contenziosi con l'INPS ))


(( 1. L'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il termine "contenzioso" e' da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione da 250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995. ))
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alla Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 novembre 2008
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Zaia, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone