Gazzetta n. 259 del 5 novembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 16 ottobre 2008
Elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione e al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare e di alimenti arricchiti e integratori alimentari.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
Visto l'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 111/1992, nonche' l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131 «Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare», che prevedono la pubblicazione da parte del Ministero della salute dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, con l'indicazione delle relative tipologie produttive;
Vista la circolare 18 luglio 2002, n. 3, relativa all'applicazione della procedura di notifica di etichetta di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992 ai prodotti a base di piante e derivati aventi finalita' salutistiche;
Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, relativo all'inclusione nell'elenco di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 111/1992 degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento di integratori alimentari con la relativa tipologia di produzione;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1998, secondo cui le autorizzazioni alla produzione e al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare e di integratori alimentari devono essere rilasciate dal Ministero della salute entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza;
Ritenuto di rilasciare una autorizzazione provvisoria per esigenze di conformita' ai termini previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1998, previo parere favorevole delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti sull'idoneita' dello stabilimento interessato;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2006 «Procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione definitiva alla produzione e al confezionamento di integratori a base di soli ingredienti erboristici per gli stabilimenti operanti in regime di autorizzazione provvisoria, ai sensi della circolare del Ministero della salute 18 luglio 2002, n. 3»;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, recante l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione e al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di alimenti arricchiti e integratori alimentari, che non ha compreso gli stabilimenti operanti in regime di autorizzazione transitoria per la produzione e il confezionamento di integratori a base di soli ingredienti erboristici;
Visto l'elenco degli stabilimenti di produzione e confezionamento di integratori a base di soli ingredienti erboristici abilitati in via transitoria, pubblicato sul sito www.ministerosalute.it;
Ritenuto di procedere all'autorizzazione degli stabilimenti di produzione e confezionamento di integratori a base di soli ingredienti erboristici per i quali e' stata fornita la documentazione necessaria, con la loro inclusione nell'elenco di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 111/1992 ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 169/2004 e dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 28 febbraio 2006;
Visto che per gli altri stabilimenti di produzione e confezionamento di integratori a base di soli ingredienti erboristici, di cui all'elenco pubblicato sul sito www. ministerosalute.it, la procedura autorizzatoria prevista dal decreto ministeriale 28 febbraio 2006 non si e' ancora perfezionata;
Vista la circolare 6 marzo 2008, n. 4075-P, per quanto concerne l'inclusione nell'elenco di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 111/1992 degli stabilimenti di produzione e confezionamento di alimenti arricchiti con vitamine e minerali ricadenti nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1925/2006;
Visto il decreto 23 maggio 2008 relativo alla «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione delle norme citate in premessa:
a) l'allegato I del presente decreto contiene l'elenco degli stabilimenti autorizzati, alla data del 30 giugno 2008, alla produzione ed al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di alimenti arricchiti con vitamine e minerali ricadenti nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1925/2006 e di integratori alimentari;
b) l'allegato II del presente decreto contiene l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione di integratori alimentari a base di soli ingredienti erboristici.
 
Art. 2.

1. Gli stabilimenti per i quali la procedura autorizzatoria prevista dal decreto ministeriale 28 febbraio 2006 non si e' ancora perfezionata provvedono a trasmettere al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per il tramite delle ASL territorialmente competenti, la documentazione indicata in allegato al decreto ministeriale medesimo entro il 31 dicembre 2008.
2. Per evidenziare l'andamento della situazione fino al termine di cui al comma 1, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a seguito della pubblicazione del presente decreto, aggiorna mensilmente l'elenco degli stabilimenti di produzione e confezionamento di integratori a base di soli ingredienti erboristici pubblicato sul sito www.ministerosalute.it, trasferendo in una distinta sezione quelli per i quali viene acquisita la documentazione necessaria per l'inclusione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).
3. Dopo il termine di cui al comma 1, per stabilimenti eventualmente non inclusi nell'elenco pubblicato sul sito www.ministerosalute.it in attesa dell'inclusione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), l'autorizzazione provvisoria decade.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2008
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
 
Allegato I

----> Vedere da pag. 16 a pag. 34 <----
 
Allegato II

----> Vedere da pag. 35 a pag. 37 <----
 
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