Gazzetta n. 260 del 6 novembre 2008 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 6 novembre 2008, n. 172
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure urgenti di tutela ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative per consolidare i risultati positivi ottenuti nell'aumento della capacita' di smaltimento dei rifiuti nel territorio campano e per il definitivo superamento dell'emergenza con una graduale e tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti;
Tenuto conto che l'indiscriminato abbandono dei rifiuti in zone non autorizzate e le violazioni delle norme in materia ambientale sono suscettibili di comportare gravi danni alla salute delle popolazioni dei territori nei quali - come attualmente accade per la regione Campania - e' stato dichiarato lo stato di emergenza previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e che pertanto in tali territori e' necessario garantire una maggiore incisivita' della disciplina sanzionatoria in materia di diritto ambientale;
Ravvisata inoltre l'esigenza di assicurare il pieno coinvolgimento degli enti locali nelle attivita' di competenza, anche mediante interventi sostitutivi nei confronti delle amministrazioni inadempienti;
Considerata altresi' la necessita' e l'urgenza di attivare procedure accelerate per la rimozione dei cumuli di rifiuti e misure di incentivazione per il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, per assicurare l'immediato smaltimento dei rifiuti giacenti o abbandonati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani della regione Campania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1
Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti,
di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio

1. Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, al fine di incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati. Per tale attivita' al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 ed in via sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio e' esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale a valere sulla disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
3. Con una o piu' ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
 
Art. 2
Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi
ed impianti di gestione dei rifiuti

1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della regione Campania, i soggetti pubblici competenti, con le risorse disponibili allo scopo e previste dalla legislazione vigente, dispongono la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonche' anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; a tale fine, e' consentito l'affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneita' tecnica ai sensi della normativa vigente. I soggetti pubblici competenti individuano, anche in deroga alla vigente normativa, nel rispetto dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione e caratterizzazione, nonche' all'attribuzione dei codici CER ai fini dell'avvio delle successive fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.
2. I rifiuti provenienti dalle aree di cui al comma 1 sono destinati ad attivita' di recupero, ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dalla parte IV e relativi allegati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
3. Le autorita' competenti autorizzano l'attivazione e la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in via sostitutiva, con oneri a carico dell'autorita' inadempiente, su proposta del Sottosegretario di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
4. All'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Il Sottosegretario di Stato dispone la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti gia' prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua un sito idoneo nel territorio della regione Campania.".
 
Art. 2-bis (1)
(( Modifica al comma 4 dell'articolo 2 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di
individuazione di aree di interesse strategico nazionale ))


(( 1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo le parole. "I siti, le aree" sono inserite le seguenti: ", le sedi degli uffici". ))
 
Art. 2-ter (1)
(( Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 8 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti ))


(( 1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si interpreta nel senso che, nelle more del funzionamento a regime del sistema dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, sono autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 e il deposito di essi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
2. L'attuazione del comma 2 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 90 del 2008, come interpretato dal comma 1 del presente articolo, e' sottoposta all'autorizzazione comunitaria. ))
 
Art. 3
Commissariamento di enti locali

1. All'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di mancata osservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, anche su segnalazione del soggetto delegato alla gestione dell'emergenza, con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.".
 
Art. 4
Affidamento del servizio di raccolta
dei rifiuti nella provincia di Caserta

1. Per la durata dello stato di emergenza e fino alla costituzione delle societa' provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i comuni della provincia di Caserta che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e di Caserta, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviano le procedure per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, purche' si tratti di bacino di utenza di almeno quindicimila abitanti. I bandi di gara contengono misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico, in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e comunque utilizzato presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria Federambiente, nonche' criteri di preferenza per l'assorbimento del personale del Consorzio medesimo.
2. I comuni che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta limitatamente alla raccolta differenziata, con le procedure di cui al comma 1, affidano entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto servizio alle societa' che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il trasferimento del personale dipendente del Consorzio utilizzato presso i medesimi comuni ai gestori del servizio. Nel caso in cui il predetto personale sia utilizzato in piu' comuni, la ripartizione del personale avviene in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.
3. Le procedure di gara di cui ai commi 1 e 2 sono svolte sotto la vigilanza dei prefetti territorialmente competenti che nominano il presidente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio. Qualora i comuni non provvedano entro il termine di cui ai commi 1 e 2, i prefetti competenti, previa diffida, nominano un commissario ad acta per i necessari adempimenti senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 5
Lavoro straordinario del personale militare

1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, e' previsto, in aggiunta al compenso di cui all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92, un ulteriore importo che corrisponde ad una autorizzazione di spesa complessiva massima di 660.000 euro. Il compenso e' da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennita' di marcia riferiti al medesimo periodo.
2. Gli oneri di cui al presente articolo , valutati in 660.000 euro, sono posti a carico dei fondi di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
3. All'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo le parole: "comma 7" sono inserite le seguenti: ", nonche' per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti,".
 
Art. 6
Disciplina sanzionatoria

1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225: a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati
abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette
nelle acque superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi,
speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume
pari ad almeno 0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di
altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri,
e' punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se
l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle
acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a
seicento euro; b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano,
scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo
incontrollato e presso siti non autorizzati i rifiuti, ovvero li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con
la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti
non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si
tratta di rifiuti pericolosi; c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con colpa,
il responsabile e' punito con l'arresto da un mese ad otto mesi se
si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a
un anno se si tratta di rifiuti pericolosi; d) chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza
dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla
normativa vigente e' punito:
1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni,
nonche' con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si
tratta di rifiuti non pericolosi;
2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa
da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti
pericolosi; e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e'
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con
la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena
della reclusione da due a sette anni e della multa da
cinquantamila euro a centomila euro se la discarica e' destinata,
anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla
sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la
confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva
se di proprieta' dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi
di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi; f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della
meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o
richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza
dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o
comunicazioni; g) chiunque effettua attivita' di miscelazione di categorie diverse
di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti
pericolosi con rifiuti non pericolosi, e' punito con la pena di
cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto e' commesso per
colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno; h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 2003, n. 254, e' punito con la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila
euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il
fatto e' commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro
per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantita'
equivalenti.
 
Art. 7
Campagna informativa

1. Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, si puo' far ricorso ad una campagna informativa e di comunicazione, anche sul sistema sanzionatorio introdotto dal presente decreto, mediante appositi comunicati o adeguati spazi all'interno della programmazione televisiva e radiofonica.
2. Nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla enogastronomia la concessionaria del servizio pubblico puo' garantire un congruo spazio di approfondimento avente contenuto educativo sulle tipologie e le corrette modalita' di conferimento, smaltimento e recupero dei rifiuti.
3. Le iniziative di informazione sono attuate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle relative attivita' si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni coinvolte, allo scopo finalizzati e gia' previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' autorizzato ad adeguare alle finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 il contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, prevedendo, tra l'altro, la realizzazione nelle reti radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonche' mediante la utilizzazione della piattaforma WEB, di adeguati spazi informativi all'interno dei programmi di intrattenimento, divulgativi, culturali e di fiction, con particolare riguardo a quelli realizzati presso la struttura di produzione RAI di Napoli.
 
Art. 7-bis (1)
(( Formazione scolastica ))

(( 1. Al fine di formare i giovani relativamente all'importanza della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio, nonche' alla realizzazione di tutte le pratiche utili per l'attuazione del ciclo completo dei rifiuti, sono previste iniziative di formazione attraverso l'inserimento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici relativi al periodo dell'obbligo di istruzione, come definito dall'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
 
Art. 8 Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi

1. In relazione alle esigenze connesse all'emergenza rifiuti in Campania ed al fine di potenziare le capacita' operative, anche per gli aspetti antincendi, sono assegnate in posizione di comando, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un numero non inferiore a 35 unita' di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo non superiore al termine di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
2. Il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi del presente articolo ed in coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' rinnovato ogni novanta giorni con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' autorizzato ad acquistare, anche in deroga alle procedure ordinarie ed in particolare di quelle di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i mezzi e le dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacita' operativa del personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai relativi oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte sulla contabilita' speciale del competente capo missione, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla pertinente Missione e Programma del Ministero dell'interno.
4. Il personale e i mezzi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono impiegati per compiti comunque rientranti nelle attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle localita' individuate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione, per i necessari raccordi operativi, al direttore regionale dei Vigili del fuoco della Campania.
5. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella rubrica dopo la parola: "antincendio" sono inserite le seguenti: ", di protezione civile" ed al comma 1 dopo la parola: "antincendio" sono inserite le seguenti: "e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
6. Al fine dell'immediata identificazione durante le operazioni di emergenza degli aeromobili del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le marche di immatricolazione da I-DPCA a I-DPCZ, qualora gia' assegnate ad aeromobili che siano stati cancellati dal Registro aeronautico nazionale, possono essere nuovamente assegnate dall'ENAC esclusivamente ad aeromobili del Dipartimento medesimo.
 
Art. 9
Incentivi per la realizzazione degli inceneritori

1. All'articolo 2, comma 137, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 7 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "per quelli in costruzione" sono inserite le
seguenti: "o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre
2008"; b) le parole: "inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008" sono
sostituite dalle seguenti: "inderogabilmente entro il 31 dicembre
2009"; c) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Sono
comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al
secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra
parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per
motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia
stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge,
dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri.".
 
Art. 9-bis (1)
(( Altre misure urgenti di tutela ambientale ))

(( 1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti e di evitare l'espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni dirette a superare, nell'immediato, le difficolta' riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato
comma 2 si considerano altresi' conformi alle autorizzazioni
rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art.
195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, gli accordi e i contratti di programma in materia di
rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti
economici interessati o le associazioni di categoria
rappresentative dei settori interessati prima della soppressione
del comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n.
152 del 2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.
4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi
previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive
modificazioni, purche' nel rispetto delle norme comunitarie. ))
 
Art. 9-ter (1)
(( Piano nazionale degli impianti
di incenerimento dei rifiuti urbani ))


(( 1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di contribuire all'aumento dell'occupazione e degli investimenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.
2. Il piano nazionale di cui al comma 1 indica i finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili a legislazione vigente per la realizzazione degli interventi in esso previsti e individua i contributi compensativi a favore degli enti locali.
3. Al piano nazionale di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ))
 
Art. 9-quater (1)
(( Misure urgenti in materia di rifiuti ))

(( 1. Ai fini di una maggiore sostenibilita' economica e gestionale dello smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell'articolo 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e' sostituito dal seguente: "3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature e' comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio".
2. Il comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e' abrogato.
3. Il comma 19 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e' sostituito dal seguente: "19. All'articolo 182, il comma 8 e' abrogato". ))
 
Art. 10.
Norma di interpretazione autentica

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si interpreta nel senso che per creditori si intendono anche le societa' appartenenti al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle societa' originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.
 
Art. 11.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 novembre 2008
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Alfano, Ministro della giustizia
Maroni, Ministro dell'interno
La Russa, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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