Gazzetta n. 260 del 6 novembre 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 17 settembre 2008
Disposizioni in merito alla capacita' giornaliera di evasione delle richieste di migrazione, ai sensi della deliberazione n. 274/07/CONS. (Deliberazione n. 68/08/CIR).

L'AUTORITA'

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 settembre 2008;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 80;
Vista la delibera n. 8/01/CIR, recante «Disposizioni relative all'attivazione del servizio di carrier preselection: revisione delle capacita' di evasione e della distribuzione delle richieste»;
Vista la delibera n. 274/07/CONS recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalita' di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso»;
Considerato che «Migrazione» consiste, ai sensi della delibera n. 274/07/CONS nel passaggio del cliente da operatore OLO 1 (donating) a operatore OLO 2 (recipient) con l'utilizzo di qualsiasi servizio intermedio oppure nel passaggio del cliente da operatore OLO (donating) all'operatore notificato (recipient);
Considerato quindi che la migrazione include tutti i passaggi che coinvolgono l'utilizzo di un servizio intermedio offerto da TI (ULL, bitstream, WLR, VULL, ecc.) e che il servizio intermedio, prima utilizzato dall'OLO1 (donating) viene, a seguito delle attivita' svolte da Telecom Italia Wholesale, utilizzato dall'OLO2 (recipient);
Vista la delibera n. 569/07/CONS recante «Ordine di cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 »;
Considerato che successivamente all'approvazione della delibera n. 274/07/CONS gli operatori hanno istituito un tavolo tecnico volto alla definizione delle procedure tecniche e delle relative modalita' implementative;
Considerato che la delibera n. 569/07/CONS ordinava a Telecom Italia S.p.A. e ad una serie di altre societa' di provvedere alla conclusione delle negoziazioni necessarie ad assicurare l'operativita' delle procedure di migrazione, nel rispetto dell'obbligo di preavviso previsto dalla legge n. 40/2007 e di quanto previsto dal quadro normativo e regolamentare evidenziato in motivazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento e prevedeva che, nel caso in cui Telecom Italia S.p.A. e gli operatori alternativi non fossero addivenuti alla conclusione degli accordi atti ad assicurare l'operativita' delle procedure di migrazione nei termini di cui al punto sub 2), l'Autorita' si riservava di intervenire di propria iniziativa, in luogo delle parti, al fine di regolamentare il contenuto di tali accordi per garantire un'effettiva concorrenza e interoperabilita' dei servizi a beneficio delle parti contrattuali e degli utenti.
Vista la Circolare dell'Autorita' del 9 aprile 2008 recante le modalita' attuative della delibera n. 274/07/CONS per il passaggio degli utenti finali tra operatori;
Visto l'Accordo Quadro del 14 giugno 2008 sottoscritto dagli operatori per il passaggio degli utenti finali in attuazione della delibera n. 274/07/CONS di cui l'Autorita' ha dato avviso sul proprio sito in data 21 luglio 2008;
Considerato che nel corso dell'Audizione del 13 giugno 2008, convocata dall'Autorita', durante la quale e' stato finalizzato il testo dell'Accordo Quadro in merito alle procedure di passaggio dei clienti tra Operatori, gli stessi hanno concordato di prevedere una fase di avvio delle procedure e che, successivamente alla suddetta fase di avvio, l'Autorita' avrebbe adottato specifiche disposizioni regolamentari in merito alla capacita' di evasione;
Considerato in particolare che l'Accordo Quadro, all'art. 10 (Capacita' di lavorazione delle procedure di migrazione), prevede che a partire dal 16 di giugno 2008 al 31 luglio 2008 la capacita' di evasione per le migrazioni e' limitata ai seguenti valori, funzione della Customer Base (CB) dell'Operatore donating:
a) 150 ordini al giorno per gli operatori con CB > 1 milione di clienti;
b) 100 ordini al giorno per gli operatori con CB > 500.000 di clienti;
c) 60 ordini al giorno per operatori con CB > 100.000 clienti;
d) 20 ordini al giorno per operatori con CB > 100.000 clienti;
e) 5 ordini al giorno per operatori con CB > 50.000 clienti;
Considerato inoltre che lo stesso art. 10 dell'Accordo Quadro prevede che le parti adegueranno, a partire dal 1° agosto 2008, la capacita' di evasione secondo quanto stabilito dall'Autorita';
Considerato che i valori di capacita' di evasione riportati nell'Accordo Quadro e definiti per la fase di avvio delle procedure sono stati ritenuti adeguati nel presupposto che la prima fase di implementazione delle procedure sarebbe stata svolta con processi non ancora completamente automatizzati e/o pienamente operativi e che a partire dal 1° agosto 2008 eventuali difficolta' nella messa a punto dei processi sarebbero state superate;
Considerate le posizioni espresse dagli operatori che hanno effettuato audizioni specifiche o inviato specifici contributi scritti in merito al tema della capacita' di evasione;
Considerato che, a quanto risulta, ad oggi gli operatori non hanno effettuato aggiornamenti sulle capacita' di evasione rispetto a quanto stabilito nell'Accordo Quadro;
Considerato che, dal confronto con alcuni operatori, e' emersa la non adeguatezza delle capacita' di evasione, definite per la fase di avvio, rispetto alle richieste di migrazione, a svantaggio degli utenti finali e della concorrenza;
Considerato che, a quanto dichiarato da alcuni Operatori, parte dei rifiuti alle richieste di passaggio di clienti finali da un operatore ad un altro nei servizi di accesso sarebbero stati motivati, dall'operatore donating all'operatore recipient, per assenza di richiesta esplicita del «codice di migrazione» da parte del cliente finale all'operatore donating stesso;
Considerato che il «codice di migrazione» e' uno strumento tecnico individuato dagli operatori, nell'ambito del tavolo tecnico sulle migrazioni, per poter semplificare la migrazione anche di clienti che hanno configurazioni complesse a livello di risorse di rete sottostanti i servizi. Viceversa in casi di servizi meno complessi le risorse sono facilmente identificabili.
Considerato che la causale di scarto per codice di migrazione non richiesto all'operatore donating non e' stata concordata nell'ambito del tavolo tecnico e che e' stata, viceversa, inserita quella per «codice di migrazione» errato.
Ritenuto, quindi, che la mancata richiesta del codice di migrazione all'operatore donating, dal momento che cio' non comporta malfunzionamenti che possano danneggiare il corretto svolgimento delle migrazioni, non e' in contrasto con alcun orientamento o norma dell'Autorita' sui passaggi di clienti tra operatori;
Ritenuto necessario, sia alla luce dell'andamento delle migrazioni sia alla luce della intesa da parte dei sottoscrittori dell'Accordo Quadro in merito alla opportunita' di un intervento dell'Autorita' per la definizione della capacita' di evasione, incrementare i valori della capacita' definiti per la fase di avvio;
Considerato che i valori definiti nel presente provvedimento tengono conto dell'andamento del numero di richieste di migrazioni nella fase di avvio nonche' di esigenze di gradualita' nell'implementazione dei sistemi da parte degli operatori;
Considerato altresi' che, in prospettiva, le richieste di migrazione subiranno un incremento, anche alla luce del miglioramento dei processi di migrazione e della maggiore consapevolezza da parte della clientela e che, pertanto, appare ragionevole prevedere un incremento della capacita' di evasione dell'ordine del 30% a partire dal 2009;
Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:

Art. 1. Capacita' iniziale di evasione giornaliera delle richieste di migrazione ai sensi della delibera n. 274/07/CONS degli operatori
donating

1. Ciascun operatore, in qualita' di operatore donating, mette a disposizione degli altri operatori una capacita' giornaliera di evasione degli ordinativi, determinata sulla base della propria customer base (CB) interessata dai servizi di accesso di cui alla delibera n. 274/07/CONS, secondo le modalita' definite nel comma seguente.
2. Sono stabiliti i seguenti valori minimi iniziali di capacita' giornaliera di evasione degli ordinativi:
a) 1300 ordini al giorno per gli operatori con CB > o = 1 milione di clienti;
b) 600 ordini al giorno per gli operatori con CB > o = 500.000 di clienti e > 1 milione di clienti;
c) 360 ordini al giorno per gli operatori con CB > o = 100.000 clienti e > 500.000 clienti;
d) 120 ordini al giorno per gli operatori con CB > o = 50.000 clienti > 100.000 clienti;
e) 30 ordini al giorno per gli operatori con CB > 50.000 clienti.
3. I valori della capacita' di evasione di cui al comma precedente sono da intendersi come potenzialita' minima da assicurare nei confronti delle richieste di migrazione complessivamente provenienti dagli operatori recipient.
 
Art. 2. Modalita' di gestione e distribuzione della capacita' di evasione da
parte dell'operatore donating

1. Ciascun operatore, in qualita' di operatore donating, assegna giornalmente, a ciascun operatore, in qualita' di recipient, una stessa quota parte (approssimata all'unita' superiore) del 40% della propria capacita' complessiva di evasione.
2. Il restante 60% della capacita' di evasione giornaliera complessiva del donating, con l'aggiunta di quella eventualmente non assegnata secondo le modalita' di cui al precedente comma 1, viene altresi' giornalmente assegnata, da ciascun operatore donating, a ciascun operatore recipient che abbia, successivamente alla fase di cui al comma precedente, richieste inevase, in misura proporzionale al numero di ordinativi inevasi. Gli ordinativi scartati, singolarmente identificati, sono comunicati agli operatori recipient contestualmente alla assegnazione della quota di capacita' di evasione.
 
Art. 3.
Cooperazione e misure straordinarie

1. Al verificarsi di accumuli di arretrati di lavorazione di ordinativi di migrazione, gli operatori donating e recipient interessati cooperano nell'adottare misure straordinarie per lo smaltimento di tali arretrati, individuando le modalita' operative idonee a minimizzare gli impatti e i disservizi all'utenza.
2. Fermo restando i criteri di cui al precedente art. gli operatori cooperano al fine di armonizzarne le modalita' attuative.
 
Art. 4.
Comunicazioni tra gli operatori e all'Autorita'

1. Ciascun operatore rende noto a tutti gli operatori ed all'Autorita', entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la propria capacita' di evasione iniziale complessiva giornaliera e successivamente, in maniera tempestiva, gli eventuali adeguamenti di cui all'art. 5.
2. Successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, entro il giorno 10 di ciascun mese, ciascun operatore comunica all'Autorita':
a) in qualita' di donating, per ogni giorno del mese precedente, il numero di richieste di migrazione ricevute, il numero di quelle lavorate ed il numero di quelle scartate per «superamento soglia», divise per operatore recipient;
b) in qualita' di recipient, per ogni giorno del mese precedente, il numero di richieste di migrazione inviate, il numero di quelle lavorate ed il numero di quelle scartate per «superamento soglia», divise per operatore donating.
 
Art. 5.
Misure di adeguamento della capacita' di evasione

1. A partire dal 1° gennaio 2009 le capacita' di cui al comma 2 dell'art. 1 sono incrementate del 30%.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento l'Autorita', sulla base dell'analisi dei dati raccolti, secondo quanto previsto dall'art. 4, rivede eventualmente il valore di incremento di cui al precedente comma 1.
 
Art. 6.
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Ciascun operatore adegua la propria capacita' di evasione e la relativa modalita' di gestione alle disposizioni del presente provvedimento entro venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Roma, 17 settembre 2008

Il Presidente: Calabro'

I commissari relatori: Napoli - Savarese
 
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