Gazzetta n. 260 del 6 novembre 2008 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINAZIONE 3 novembre 2008
Approvazione della metodologia applicativa per l'attribuzione del budget definitivo alle aziende farmaceutiche.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici in particolare i commi 1 e 5;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, con il quale e' stato designato il dott. Guido Rasi, in qualita' di direttore generale dell'AIFA;
Visto l'art. 1, comma 796, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la propria determina 4 agosto 2008, recante conferma di attribuzione di un budget provvisorio alle aziende farmaceutiche, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 12 agosto 2008;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, ed in particolare la lettera c) del comma 2, in base alla quale l'AIFA attribuisce a ciascuna Azienda titolare di A.I.C., entro il 30 settembre 2008, il budget definitivo alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007;
Considerato che, in assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;
Considerato che, ai sensi della lettera b) del comma 2, art. 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222 citato, la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera a), nonche' dell'ulteriore quota del 20 per cento prevista dalla stessa lettera a), deve risultare uguale all'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1 dello stesso articolo;
Considerato che il Consiglio di amministrazione ha preso atto, nella seduta del 30 settembre 2008, della proposta concernente l'attribuzione del budget definitivo alle aziende farmaceutiche e della relativa metodologia;
Ritenuto opportuno, per esigenze di trasparenza connesse all'attuazione di obblighi comunitari, procedere alla pubblicazione della metodologia applicativa per l'attribuzione del budget definitivo;
Determina:

Art. 1.
1. E' approvata la metodologia applicativa per l'attribuzione del budget definitivo a ciascuna azienda titolare di A.I.C. citata nelle premesse, parte integrante della presente determinazione.
 
Art. 2.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 3 novembre 2008
Il direttore generale: Rasi
 
Allegato ATTRIBUZIONE DEL BUDGET DEFINITIVO 2008 AI SENSI DELL'Art. 5 DELLA
LEGGE n. 222/2007

Premessa

La Direzione generale dell'AIFA ha predisposto per il CdA del 30 settembre 2008 il documento relativo alla «Attribuzione del budget definitivo 2008, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 222/2007».
In particolare, l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222 prevede al comma 1 che: «l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa per farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe A ai fini della rimborsabilita', inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo' superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14% del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato».
La medesima disposizione al comma 2 prevede che a decorrere dall'anno 2008, sia avviato un nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale disciplinando ai punti a), b), c), d) e gli aspetti che regolano tale sistema.
In particolare, la norma (art. 5, comma 2, lettera c) prevede che l'AIFA attribuisca a ciascuna Azienda titolare di A.I.C., entro il 30 settembre 2008, il budget definitivo alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007.
Il presente documento ha lo scopo di fornire gli elementi esplicativi sui criteri e le modalita' utilizzate per applicare le combinate disposizioni dei commi 1 e 2 precedentemente richiamati.
I dati utilizzati per la quantificazione delle risorse incrementali e per la elaborazione del budget definitivo sono:
per la spesa farmaceutica convenzionata e il ticket i dati forniti e certificati dall'OsMed, sulla base dei dati mensili trasmessi all'AIFA dalle 18.500 farmacie, che si riferiscono a tutte le prescrizioni di medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale;
per la spesa per la distribuzione diretta i dati derivanti dal nuovo flusso informativo istituito ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 2007, per i farmaci classificati in fascia A, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera.

Calcolo delle risorse incrementali

Le risorse incrementali assegnate, su base annua, alla spesa farmaceutica territoriale sono definite attraverso la seguente procedura:
a) risorse derivanti dall'incremento del FSN: e' stata calcolata la differenza tra il valore massimo dell'onere per il Servizio sanitario nazionale per la spesa farmaceutica territoriale programmata nell'anno rispetto al valore dell'anno precedente. Per l'anno 2008 l'entita' della spesa e ripartizione tra le diverse regioni e' desunto dal decreto del 20 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2008. Per l'anno 2007, secondo i dati della delibera CIPE n. 97 del 28 settembre 2007, l'onere per la spesa farmaceutica territoriale risulta pari a euro 13.373.218.600, equivalente al 14% delle risorse del Servizio sanitario nazionale al netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate dalle Aziende sanitarie (95.522.990.000 euro) (vedi tabella 1);
b) risorse derivanti dalle scadenze brevettuali: e' stata calcolata la minore spesa derivante dalle scadenze brevettuali, nel corso dell'anno per il quale avviene «attribuzione del budget, come differenza tra la spesa attribuita alle molecole in scadenza brevettuale in corso d'anno e la spesa corrispondente stimata sulla base della riduzione del prezzo applicata al relativo medicinale generico - equivalente. Per i medicinali generici - equivalenti i cui prezzi siano stati gia' definiti in sede negoziale, la minore spesa viene calcolata applicando i prezzi negoziati; per i medicinali generici-equivalenti il cui prezzo non e' ancora stato negoziato, si applica una riduzione media di prezzo pari al 40%. Il calcolo della minor spesa per i medicinali generici-equivalenti tiene conto dell'effettivo numero di mesi in cui il farmaco e' non piu' coperto da brevetto e dei consumi nei corrispondenti periodi relativi all'anno precedente; ad esempio per una molecola in scadenza brevettuale al 30 marzo 2008, i 3/12 di spesa dell'anno 2007 sono attribuiti con il prezzo vigente e per 9/12 al prezzo ridotto. Per l'anno 2008 le risorse incrementali disponibili per effetto delle scadenze brevettuali sono calcolate in euro 530.760.139, secondo quanto riportato nella tabella 2.
Per il calcolo della entita' di risorse incrementali da destinare al budget (60% delle risorse incrementali complessive) si e' verificato il rispetto, nell'anno 2007,del tetto del 14% sulla spesa farmaceutica territoriale (tabella 3) Poiche' nell'anno 2007 e' stato rispettato il tetto del 14%, l'ammontare complessivo delle risorse incrementali e' stato destinato totalmente al budget e ai due fondi del 20%.

Allocazione delle risorse incrementali

Il 60% del valore complessivo delle risorse incrementali viene attribuito come valore incrementale del budget aziendale (vedi tabella 4).
Il rapporto tra il 60% delle risorse incrementali e la spesa farmaceutica territoriale rappresenta l'incremento % attribuibile ad ogni singola Azienda per l'anno di riferimento. Tale incremento puo' essere superato dalla singola Azienda, in presenza di un pari decremento delle corrispondenti quote del mercato di riferimento.
Il 20% delle risorse incrementali destinate al fondo aggiuntivo per i farmaci innovativi non viene attribuito al budget dell'Azienda ma costituisce il vincolo di spesa dei farmaci innovativi nell'anno di riferimento. L'eventuale differenza positiva tra il valore del fondo del 20% e l'effettiva spesa per i farmaci innovativi, viene riassegnata alla spesa farmaceutica territoriale complessiva in fase di verifica dello scostamento rispetto al tetto di spesa (lettera d), comma 2, art. 5, legge n. 222/2007).
L'ulteriore 20% delle risorse incrementali, destinate al fondo di garanzia per le esigenze allocative in corso d'anno, non viene attribuito al budget aziendale. All'atto delle verifiche del rispetto del tetto di spesa programmato si tiene conto dell'intero valore delle risorse incrementali e non solo del 60% attribuito tramite budget.

Calcolo della spesa farmaceutica territoriale 2007 per singola azienda

Per ciascuna Azienda viene calcolata distintamente la spesa farmaceutica convenzionata e la spesa farmaceutica per la distribuzione diretta, relativa all'anno 2007.
La spesa farmaceutica convenzionata e' calcolata ed attribuita a ciascuna Azienda sulla base della somma della spesa farmaceutica netta delle specialita' medicinali rimborsate dal Servizio sanitario nazionale, di cui l'azienda e' titolare di A.I.C. Per le specialita' medicinali i cui brevetti sono in scadenza nell'anno di riferimento la spesa lorda viene calcolata ed attribuita secondo le modalita' sopra riportate. L'assegnazione del budget a ciascuna azienda farmaceutica, tiene conto del periodo di copertura brevettale dei medicinali e del periodo in cui tali medicinali non sono piu' coperti da brevetto. La spesa farmaceutica netta per Azienda dell'anno 2007 viene ridotta nella misura di 10/12 del valore di pay back, relativa al periodo marzo-dicembre 2007, di cui all'art. 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I restanti 2/12 del valore di pay back sono detratti dal budget 2008 delle singole Aziende che hanno aderito al pay back.
La spesa farmaceutica per la distribuzione diretta e' calcolata sulla base dei dati relativi all'anno 2007 trasmessi all'AIFA dalle singole regioni. La spesa farmaceutica per la distribuzione diretta viene poi ripartita tra le singole Aziende in misura proporzionale all'incidenza della spesa per i farmaci inseriti in fascia A.

Attribuzione del budget 2008 alle singole aziende farmaceutiche

L'aumento derivante dal 60% delle risorse incrementali viene attribuito a ciascuna Azienda per entrambe le tipologie di farmaci ricompresi nel budget aziendale, sia quindi per i farmaci coperti da brevetto che per i farmaci generici-equivalenti e l'incremento % e' uguale per tutte le aziende (vedi tabella 5).
Le nuove specialita' medicinali ammesse alla rimborsabilita' ma prive del requisito della innovativita', secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera a), legge n. 222/2007, sono inserite nel fondo del 60% senza modificazione del budget dell'Azienda.

----> Vedere da pag. 22 a pag. 25 <----
 
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