Gazzetta n. 261 del 7 novembre 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT |
DECRETO 13 ottobre 2008 |
Riconoscimento, al sig. Roberto Miotto, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. |
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IL COORDINATORE della Struttura di missione per lo sport
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di Missione per lo Sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice, referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di Coordinatore della Struttura di Missione per lo Sport; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della Direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci; Vista la domanda con la quale il sig. Miotto Roberto nato a Buenos Aires (Argentina) il 10 aprile 1971 ha chiesto il riconoscimento in Italia dei titoli denominati «profesor diplomado de esqui alpino» ed «Entrenador nacional de esqui alpino» conseguiti in Spagna rispettivamente in data 24 gennaio 2002 e 12 marzo 2003, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci; Considerato che i predetti titoli sono stati esaminati nel corso di Conferenze di servizi indette ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale), e non sono stati riconosciuti in quanto si trattava di titoli di carattere meramente federale; Considerato che i titoli del sig. Miotto Roberto sono stati riesaminati nel corso di una Conferenza di servizi indetta in data 11 novembre 2005 e ritenuti riconoscibili previo superamento di una misura compensativa; Considerato che avverso la decisione, adottata con provvedimento del Ministero per i beni e le attivita' culturali datato 5 gennaio 2006, veniva proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio; Considerato che il titolo denominato «Entrenador nacional de esqui alpino» conseguito in Spagna il 12 marzo 2003 veniva omologato in Spagna al titolo denominato «Tecnico deportivo superior en esqui alpino» con decreto del «Ministerio de Educacion y Ciencia» datato 7 dicembre 2005 e conseguentemente riesaminato in Conferenza di servizi il 2 ottobre 2006, che riconfermava la necessita' di subordinare il riconoscimento alla applicazione di una misura compensativa, ridimensionata nei contenuti rispetto a quella adottata con provvedimento del 5 gennaio 2006; Considerato che con nota del 16 gennaio 2007 la Commissione europea DG Mercato interno e servizi chiedeva un riesame della situazione del sig. Miotto Roberto, in considerazione dell'esperienza professionale acquisita in Italia con l'esercizio temporaneo autorizzato dalla Regione Veneto; Considerato che la Conferenza di servizi indetta in data 30 luglio 2007 riconfermava la misura compensativa stabilita dalla Conferenza del 2 ottobre 2006, ritenendo insufficiente l'esperienza professionale dichiarata, in quanto si trattava di attivita' soggetta a limitazioni fissate con il decreto di autorizzazione all'esercizio temporaneo dalla Regione Veneto; Considerato che con nota del 21 gennaio 2008 la Commissione europea DG Mercato interno e servizi ha invitato l'Italia a risolvere la questione relativa al mancato riconoscimento del titolo professionale del sig. Miotto Roberto alla luce del diritto comunitario, ritenendo sufficiente l'esperienza professionale acquisita dal sig. Miotto; Considerato che con lettera del 30 aprile 2008 il Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie ha invitato l'Amministrazione ad adottare le misure necessarie per consentire la positiva soluzione del caso del sig. Miotto Roberto ed evitare, in tal modo, l'apertura di una procedura d'infrazione a carico dell'Italia; Ravvisata la necessita' di adottare in autotutela il provvedimento di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna dal sig. Miotto denominato «Entrenador nacional de esqui alpino», al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia; Decreta:
Art. 1.
Il titolo denominato «Entrenador nacional de esqui alpino» conseguito in Spagna in data 12 marzo 2003 dal sig. Roberto Miotto, nato a Buenos Aires (Argentina) il 10 aprile 1971 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. |
| Art. 2.
Il sig. Roberto Miotto e' autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione Veneto. |
| Art. 3.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 2008 Il coordinatore: Beatrice |
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