Gazzetta n. 261 del 7 novembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 31 ottobre 2008
Modalita' per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale, previsti dal provvedimento CIP 6/92, agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile;
Visto il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e in particolare l'art. 4-novies, il quale prevede che su proposta motivata del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce le modalita' per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale, previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992 (nel seguito: provvedimento Cip 6/92), agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta;
Vista la nota del 2 settembre 2008 con la quale il Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ha formulato proposta in riferimento all'art. 8-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, cosi' come convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123:
a) esigenza - alla luce delle disposizioni inerenti l'impianto di termovalorizzazione di Acerra, di cui all'art. 33, comma 1-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 - di garantire parita' di condizioni per perseguire gli obiettivi di una tariffa del ciclo integrato dei rifiuti unitaria e il piu' possibile omogenea sull'intero territorio regionale;
b) necessita' di assicurare, ai fini della partecipazione dei diversi competitor nazionali e internazionali alla gestione degli impianti di termovalorizzazione, condizioni di finanziabilita' degli impianti di termovalorizzazione di Salerno, Napoli e Caserta analoghe a quelle gia' previste per l'impianto di termovalorizzazione di Acerra, tenuto conto che tutti i citati impianti sono da considerare facenti parte di un sistema unitario di livello regionale;
Visto l'art. 33, comma 1-octies, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;
Visto il provvedimento Cip 6/92 recante prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'Enel, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' rinnovabile;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992 di approvazione della convenzione-tipo prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 recante modificazioni ed integrazioni al provvedimento Cip 6/92 in materia di prezzi di cessione dell'energia elettrica;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' - istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita', e in particolare l'art. 3;
Considerati gli elementi emersi nella conferenza dei servizi istruttoria convocata dagli uffici del Ministero dello sviluppo economico, tenutasi l'11 settembre 2008, alla quale hanno partecipato esponenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' degli uffici del sottosegretario di Stato proponente, i quali ultimi hanno specificato che la citata nota del 2 settembre 2008 del medesimo sottosegretario e' da intendersi formulata ai sensi dell'art. 4-novies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
Considerate le principali caratteristiche tecniche degli impianti, come prospettate nella gia' citata nota del 2 settembre 2008 e meglio precisate nella conferenza dei servizi istruttoria dell'11 settembre 2008 e seguenti incontri tecnici;
Considerata l'eccezionalita' della situazione dei rifiuti nella regione Campania, che ha comportato una fase di crisi acuta e una situazione di emergenza tuttora perdurante, la cui soluzione richiede l'attuazione di misure urgenti inerenti l'intero ciclo dei rifiuti, tra le quali la realizzazione degli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta;
Considerato che ogni ritardo nell'attuazione delle misure necessaria alla soluzione della problematica rifiuti nella regione Campania comporta danni di natura ambientale e igienico-sanitaria e arreca danni all'immagine e all'economia della regione e del Paese;
Considerata la necessita' di assicurare adeguate condizioni di finanziabilita' degli impianti di termovalorizzazione di Salerno, Napoli e Caserta al fine di consentirne la tempestiva realizzazione e, conseguentemente, contribuire alla risoluzione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per violazione degli obblighi della direttiva 2006/12/CE sui rifiuti, perche' non e' stata ancora creata una rete di impianti di smaltimento idonea a assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana in Campania;
Ritenuto di dover accogliere la proposta del 2 settembre 2008 formulata dal sottosegretario di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in ragione delle motivazioni in precedenza richiamate;
Decreta:

Art. 1.
Caratteristiche di massima degli impianti interessati

1. Sono ammessi agli incentivi previsti dal provvedimento Cip 6/92, con le modalita' indicate nei successivi articoli, gli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta, ciascuno avente le seguenti caratteristiche di massima:
a) potenza elettrica indicativa: 70 MW;
b) produzione elettrica annua indicativa: 500.000 MWh;
c) capacita' annua di trattamento rifiuti: 450.000 tonnellate.
 
Art. 2. Stipula delle convenzioni per la cessione dell'energia elettrica
prodotta

1. Entro i tempi massimi indicati dal Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, i soggetti aggiudicatari delle procedure di gara per la realizzazione e la gestione degli impianti di cui all'art. 1, svolte nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, stipulano con il Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa la convenzione preliminare di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, tenuto conto di quanto disposto ai successivi commi.
2. La convenzione definitiva per la cessione dell'energia elettrica e' stipulata entro il termine massimo di cinque anni a decorrere dalla data di stipula della convenzione preliminare di cui al comma 1, salvo proroghe disposte su motivata richiesta dei soggetti aggiudicatari di cui al comma 1.
3. Ai fini di quanto disposto ai commi 1 e 2:
a) il prezzo di cessione al Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa dell'energia elettrica immessa in rete e' pari alla somma dei valori vigenti previsti per gli impianti di tipo A alimentati da biomasse di cui al Titolo II, punto 2, e di cui al Titolo II, punto 3, lettera d), del provvedimento Cip 6/92, come risultanti dagli aggiornamenti effettuati dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) il periodo di diritto al prezzo di cessione di cui alla lettera a) decorre dalla data di termine del periodo di avviamento e collaudo, di durata massima diciotto mesi a partire dalla data di primo parallelo dell'impianto, definita nella convenzione preliminare, e dura otto anni;
c) in caso di motivato ritardo nell'entrata in esercizio dell'impianto rispetto alla data fissata nella convenzione preliminare, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, puo' concedere una proroga per un periodo massimo di due anni, ferma restando la decorrenza delle incentivazioni.
4. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3, il Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa provvede agli adeguamenti tecnici dello schema di convenzione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992.
 
Art. 3. Disposizioni inerenti la connessione degli impianti alla rete
elettrica

1. La connessione degli impianti di cui all'art. 1 alla rete elettrica e' effettuata sulla base delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigenti in materia.
 
Art. 4.
Utilizzo dell'energia elettrica ritirata

1. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'art. 1 e ritirata dal Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa e' ceduta al mercato con le medesime modalita' previste per l'energia elettrica prodotta da altri impianti ammessi a beneficiare degli incentivi previsti dal provvedimento Cip 6/92.
 
Art. 5. Modalita' di cessione dell'energia elettrica al termine del periodo
di diritto agli incentivi

1. Al termine del periodo di vigenza della convenzione definitiva di cui all'art. 2, comma 2, l'energia elettrica viene collocata dal produttore sul mercato elettrico secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle regole di dispacciamento, ivi incluse, per quanto applicabili, quelle di cui all'art. 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
 
Art. 6.
Divieto di cumulo di incentivi

1. La produzione di energia elettrica degli impianti di cui all'art. 1 che beneficia degli incentivi di cui all'art. 2 non puo' beneficiare di altri incentivi, ivi inclusi i certificati verdi, ne' durante il periodo di vigenza della convenzione di cui all'art. 2, ne' successivamente al medesimo periodo.
Roma, 31 ottobre 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
Scajola

Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Prestigiacomo
 
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