Gazzetta n. 262 del 8 novembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 6 maggio 2008 |
Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volte ad assicurare continuita' nell'attivita' di sorveglianza epidemiologica in ambito zooprofilattico. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, e successive modificazioni; Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'art. 1, comma 566, che autorizza gli Istituti zooprofilattici sperimentali, al fine di dare continuita' alle attivita' di sorveglianza epidemiologica previste dalla citata legge n. 3 del 2001, a procedere ad assunzione a tempo indeterminato, dando precedenza al personale precario avente determinati requisiti; Considerato che a tale scopo detta disposizione provvede a rideterminare, a partire dall'anno finanziario 2007, lo stanziamento previsto dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3 in euro 30.300.000; Considerato inoltre che detta disposizione prevede che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisca con apposito programma annuale, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, le attivita' da svolgere nonche' i criteri e i parametri per la distribuzione agli stessi Istituti di quota parte del predetto stanziamento; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ed in particolare l'art. 2, comma 375, che ridetermina, a partire dall'anno finanziario 2008, lo stanziamento previsto dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3 in euro 35.300.000; Ritenuto necessario procedere all'attuazione delle norme previste dal predetto comma 566 con modalita' univoche per tutti gli Istituti zooprofilattici sperimentali; Sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali in merito ai criteri di ripartizione della quota parte dello stanziamento del bilancio di previsione di cui alla legge n. 3 del 2001 da destinare ai fini dall'art. 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Vista la nota prot. 977 del 1 febbraio 2008, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze uno schema di decreto di attuazione della richiamata disposizione della legge n. 296 del 2006, prevedente, fra l'altro, anche la stabilizzazione del personale dirigente; Vista la nota prot. 23308 del 28 febbraio 2008, con la quale la Ragioneria generale dello Stato ha formulato osservazioni sul predetto schema di decreto, rilevando, in particolare, che le procedure di stabilizzazione possono riguardare esclusivamente il personale non dirigente a tempo determinato in possesso di specifici requisiti; Viste le note con cui gli Istituti zooprofilattici, in riscontro ad una specifica richiesta del Ministero della salute conseguente alle richiamate osservazioni della Ragioneria generale dello Stato, hanno comunicato i dati aggiornati sulla quantificazione degli oneri relativi al personale non dirigenziale; Ritenuto quindi opportuno procedere all'attuazione della parte non dubbia delle previsioni del predetto comma 566, avviando quindi le procedure di stabilizzazione relative al personale inquadrato nelle aree funzionali; Decreta: Art. 1. 1. Le attivita' di cui alla legge n. 3/2001, di cui alle premesse, nel triennio 2008/2010, salvo restando le esigenze non programmabili derivanti da eventuali emergenze provocate da epizoozie che interessino il territorio nazionale, sono incentrate sui controlli inerenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (BSE e scrapie), al potenziamento della sorveglianza epidemiologica delle altre malattie infettive e diffusive degli animali, alla gestione del sistema di identificazione e registrazione degli animali e allo svolgimento delle attivita' di genotipizzazione sulla popolazione ovina nazionale. 2. Il potenziamento della sorveglianza epidemiologica, allo stato delle conoscenze attuali, nonche' della diffusione delle malattie infettive e diffusive degli animali, concerne programmi di sorveglianza ed eradicazione delle seguenti epizoozie e zoonosi: a) afta epizootica; b) brucellosi bovina; c) tubercolosi bovina; d) febbre catarrale degli ovini; e) brucellosi ovi-caprina; f) salmonella zoonotica; g) malattia vescicolare dei suini; h) peste suina classica; i) peste suina africana; l) influenza aviaria; m) malattia di Aujeszky; n) leucosi enzootica bovina; o) West Nile disease. |
| Art. 2. 1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali provvedono alle procedure di stabilizzazione del personale precario a tempo determinato avente le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007)» ed assunto per le finalita' di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, per la parte di esso inquadrata in qualifica non dirigenziale, mediante le procedure indicate nella direttiva emanata dal Dipartimento della Funzione pubblica n. 7 del 30 aprile 2007. 2. Il personale di cui al precedente comma, in servizio presso ciascun Istituto ed impiegato nelle attivita' diagnostiche di laboratorio secondo quanto indicato dal Ministero della salute con nota 600.1/109/AG/2128 del 17 dicembre 2003 ovvero in servizio presso gli Istituti in base a convenzioni sottoscritte con il Ministero della salute per il raggiungimento delle finalita' di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3 o, ancora, in servizio presso i Centri nazionali di referenza dei medesimi Istituti connessi alle attivita' previste dalla medesima legge, viene stabilizzato nell'arco del biennio 2008-2009. 3. La spesa complessiva a carico dei finanziamenti di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3 per i fini di cui al precedente comma 1, non puo' essere superiore a Euro 14.832.788,02 nel 2008 e ad Euro 21.331.030,69 a decorrere dall'anno 2009, da ripartire fra gli Istituti secondo quanto previsto dalle colonne a e b della allegata tabella A, costituente parte integrante del presente decreto. Tali importi, a decorrere dall'anno 2009 sono comunque comprensivi di ogni spesa per il personale impegnato nelle attivita' previste dalla predetta legge n. 3 del 2001. 4. La spesa di cui al precedente comma grava sul capitolo 5391, iscritto nell'ambito del programma «Tutela della salute» della missione «Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2008 e sui corrispondenti capitoli nei successivi esercizi finanziari. |
| Art. 3. 1. Al fine di garantire univocita' dei comportamenti degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'attuazione dei programmi, e' istituito un comitato di coordinamento dei rappresentanti legali degli Istituti, presieduto dal Capo del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute. Ai componenti di detto comitato non e' dovuto alcun compenso ne' rimborso spese per le attivita' svolte. 2. Le modalita' operative del comitato di cui al precedente comma saranno definite con successivo decreto del Capo del Dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute. 3. Il presente decreto viene trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza. Roma, 6 maggio 2008
Il Ministro della salute Turco
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 333 |
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