Gazzetta n. 262 del 8 novembre 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 1 ottobre 2008
Disposizioni urgenti relative alla fornitura di energia elettrica nell'ambito del servizio di salvaguardia e del mercato libero. (Deliberazione ARG/elt 143/08).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 1° ottobre 2008;
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007 recante «Modalita' e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125» (di seguito: decreto ministeriale 23 novembre 2007);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 9 giugno 2006, n. 111/06;
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/2007, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
la deliberazione dell'Autorita' 31 ottobre 2007, n. 278/07;
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2007, n. 337/2007, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 337/07);
la deliberazione dell'Autorita' 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
la deliberazione dell'Autorita' 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
la deliberazione dell'Autorita' 22 luglio 2008, VIS 68/08.
Considerato che:
ai sensi dell'art. 5, comma 5.8 della deliberazione ARG/elt 42/08 l'impresa distributrice verifica, entro il dodicesimo giorno lavorativo di ciascun mese che, a partire dal primo giorno del mese successivo, tutti i punti di prelievo siano inseriti in un contratto di trasporto e in un contratto di dispacciamento;
in base a comunicazioni e segnalazioni pervenute da alcuni soggetti coinvolti nella fornitura del servizio di salvaguardia, potrebbe verificarsi che, in conseguenza alla risoluzione di un contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice (di seguito: contratto di trasporto) stipulato da un'impresa distributrice e da un esercente la salvaguardia, i punti di prelievo in esso contenuti non sarebbero piu' inseriti in alcun contratto di trasporto a decorrere dalla data di efficacia della risoluzione del contratto;
la situazione di cui al precedente alinea riguarderebbe sia i punti di prelievo oggi serviti dall'esercente la salvaguardia nell'ambito del servizio medesimo nonche' serviti dallo stesso soggetto in qualita' di venditore del mercato libero;
a seguito della verifica effettuata dall'impresa distributrice ai sensi del citato art. della deliberazione ARG/elt 42/08, in caso di risoluzione del contratto di trasporto nella titolarita' dell'esercente la salvaguardia, l'impresa medesima deve provvedere a:
a) attivare il servizio di maggior tutela per i punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a), del TIV e per i punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettere b), c), del TIV aventi diritto alla maggior tutela localizzati nelle aree in cui l'esercente la salvaguardia e' assegnatario del servizio;
b) attivare il servizio di salvaguardia o il servizio di maggior tutela per i punti di prelievo localizzati in aree diverse da quelle in cui l'esercente la salvaguardia e' assegnatario del servizio.
per i punti di prelievo diversi da quelli di cui alla lettera a) del precedente alinea localizzati nelle aree in cui l'esercente la salvaguardia e' assegnatario del servizio l'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 23 novembre 2007 prevede che il servizio sia svolto, secondo criteri definiti dall'Autorita', dagli esercenti il servizio di maggior tutela fino a nuovo svolgimento delle procedure; e che con la deliberazione n. 337/2007 l'Autorita' ha rinviato a successivo provvedimento la definizione dei citati criteri.
Ritenuto che sia necessario e urgente:
stabilire i criteri per assicurare che il servizio di salvaguardia sia svolto dagli esercenti il servizio di maggior tutela in caso di mancato assolvimento, per quanto attiene il contratto di trasporto, da parte dell'esercente la salvaguardia, prevedendo che l'Acquirente unico svolga la funzione di approvvigionamento;
definire gli obblighi di comunicazine in capo ai soggetti coinvolti al fine di permettere l'attivazione e lo svolgimento dei servizi, con particolare riferimento all'attivita' di programmazione svolta dall'Acquirente unico e all'attivita' di fatturazione svolta dagli esercenti la maggior tutela;
rimandare a successivo provvedimento la definizione dei corrispettivi che l'esercente la maggior tutela applica ai clienti finali precedentemente forniti in salvaguardia, delle modalita' e dei tempi di fatturazione dell'energia elettrica a tali clienti, nonche' delle modalita' di comunicazione al cliente finale delle informazioni relative alla fornitura del servizio.
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono le definizioni di cui al comma 1.1 del TIV nonche' le seguenti ulteriori definizioni:
esercente transitorio e' l'esercente la maggior tutela che transitoriamente fornisce i clienti in salvaguardia in caso di mancato assolvimento del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti aggiudicatari;
data di efficacia della risoluzione e' il primo giorno del mese a partire dal quale cessa l'erogazione del servizio di trasporto.
 
Art. 2.
Ambito di applicazione
2.1 Le presenti disposizioni disciplinano i processi di switching e gli obblighi informativi in capo ai soggetti coinvolti nel caso in cui l'impresa distributrice verifichi, nell'ambito del processo di switching, che, in conseguenza della risoluzione di un contratto di trasporto, i punti di prelievo che dovrebbero essere serviti da un esercente la salvaguardia non siano inseriti in alcun contratto di trasporto.
 
Art. 3.
Procedure di switching
3.1 Nei casi di risoluzione del contratto di trasporto nella titolarita' di un esercente la salvaguardia, l'impresa distributrice e' tenuta ad effettuare la verifica di cui al comma 2.1, entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese precedente alla data di efficacia d zione e dare contestuale comunicazione degli esiti di tale verifica all'Autorita'.
3.2 L'impresa distributrice, con riferimento ai punti di prelievo serviti dall'esercente la salvaguardia che non risulterebbero, a partire dalla data di efficacia della risoluzione, inseriti in alcun contratto di trasporto, provvede con decorrenza dalla medesima data a:
a) attivare il servizio di maggior tutela per i punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a), del TIV e per i punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettere b) e c), del TIV aventi diritto alla maggior tutela localizzati nelle aree in cui l'esercente la salvaguardia e' assegnatario del servizio;
b) inserire nel punto di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al comma 3.3 i punti di prelievo diversi da quelli di cui alla lettera a) localizzati nelle aree in cui l'esercente la salvaguardia e' assegnatario del servizio;
c) attivare il servizio di salvaguardia o il servizio di maggior tutela per i punti di prelievo localizzati in aree diverse da quelle in cui l'esercente la salvaguardia e' assegnatario del servizio.
3.3 Ai fini della previsione di cui al comma 3.2 lettera b), il punto di dispacciamento contiene esclusivamente l'insieme di tutti i punti di prelievo con le seguenti caratteristiche:
a) localizzati in una medesima zona;
b) precedentemente serviti dall'esercente la salvaguardia.
3.4 L'impresa distributrice e' tenuta a mettere a disposizione i dati di misura secondo i medesimi termini e le medesime modalita' di cui all'art. 7 della deliberazione ARG/elt 42/08.
 
Art. 4.
Obblighi informativi
4.1 Entro il decimo giorno precedente la data di efficacia della risoluzione, l'esercente la salvaguardia e' tenuto a comunicare a ciascuno degli altri esercenti la salvaguardia che dovranno erogare il servizio ai sensi del comma 3.2, lettera c), e a ciascun esercente transitorio le informazioni e i dati di cui ai commi 15-ter.4 del TIV, relativi a:
a) il mese precedente della data di efficacia della risoluzione, per le informazioni di cui al comma 15-ter.4, lettera a);
b) gli ultimi due mesi disponibili, per le informazioni di cui al comma 15-ter.4, lettera b);
c) la data di efficacia della risoluzione, per le informazioni di cui al comma l5-ter.4, lettere c) e d).
4.2 Entro il decimo giorno precedente la data di efficacia della risoluzione, l'impresa distributrice comunica all'Acquirente unico, a ciascun esercente transitori aciascuno degli altri esercenti la salvaguardia che dovranno erogare il servizio ai sensi del comma 3.2, lettera c), le informazioni di cui all'art. l5-bis del TIV con riferimento ai due mesi precedenti la data di efficacia della risoluzione.
4.3 L'impresa distributrice e' tenuta ad includere i punti di prelievo precedentemente serviti dall'esercente la salvaguardia che saranno serviti da ciascun esercente la salvaguardia, ai sensi del comma 3.2, lettera c), o da ciascun esercente transitorio nella comunicazione di cui al comma 3.7 della deliberazione ARG/elt 42/08.
 
Art. 5.
Disposizioni transitorie e finali
5.1 Con successivo provvedimento, l'Autorita' definisce i corrispettivi che l'esercente la maggior tutela applica ai clienti finali precedentemente forniti in salvaguardia, le modalita' e i tempi di fatturazione dell'energia elettrica a tali clienti, nonche' le modalita' di comunicazione al cliente finale delle informazioni relative alla fornitura del servizio.
5.2 Con successivo provvedimento l'Autorita' definisce le modalita' con cui trovano parziale copertura, secondo i meccanismi incentivanti di cui alla deliberazione ARG/elt 4/08:
a) gli oneri sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e la maggior tutela relativi alla morosita' dei clienti finali non disalimentabili;
b) gli eventuali oneri relativi a crediti vantati da un'impresa distributrice con riferimento a contratti di trasporto per i soli punti di prelievo riforniti nel servizio di salvaguardia.
Tale parziale copertura trova applicazione limitatamente agli oneri connessi alla definitiva cessione a terzi dei suddetti crediti in sofferenza ovvero limitatamente alla quota inesigibile degli stessi.
5.3 Il presente provvedimento e' trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, a Terna e all'Acquirente unico.
5.4 Il presente provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Milano, 1° ottobre 2008
Il presidente: Ortis
 
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