Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Rinnovo dell'autorizzazione all'Organismo «IQM - Ispezioni e Monitoraggi per la Qualita' Srl», in Roma, al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

1. Con decreto ministeriale del Direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 17 ottobre 2008, all'Organismo «IQM - Ispezioni e Monitoraggi per la Qualita' Srl» con sede legale in via Belisario n. 7 - Roma, e' rinnovata l'autorizzazione in conformita' all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:
Modulo A1- Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;
Modulo B - esame CE del tipo;
Modulo B1 - esame CE della progettazione;
Modulo C1 - conformita' al tipo;
Modulo D - garanzia qualita' produzione;
Modulo D1 - garanzia qualita' produzione;
Modulo E - garanzia qualita' prodotti;
Modulo E1 - garanzia qualita' prodotti;
Modulo F - verifica su prodotto;
Modulo G - verifica CE di un unico prodotto; Modulo H garanzia qualita' totale;
Modulo H1 - garanzia qualita' totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.
2. L'organismo «IQM - Ispezioni e Monitoraggi per la Qualita' Srl» con sede legale in via Belisario n. 7 - Roma, e' altresi' autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'All. I del decreto legislativo n. 93/2000.
3. L'organismo «IQM - Ispezioni e Monitoraggi per la Qualita' Srl» con sede legale in via Belisario n. 7 - Roma, e' altresi' autorizzato a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalita' e procedure di cui all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 
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