Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 14 ottobre 2008
Approvazione, con modifiche e integrazioni, dello schema di Regolamento predisposto dalla societa' Acquirente Unico S.p.A. disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia nel periodo 1° gennaio 2009-31 dicembre 2010, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125, e modifiche alla deliberazione n. 337/07 e al TIV. (Deliberazione ARG/elt 146/08).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 ottobre 2008;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007 (di seguito: legge n. 125/2007);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007 recante «Modalita' e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125» (di seguito: decreto ministeriale 23 novembre 2007);
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007 approvato con deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/2007, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIV);
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2007, n. 337/07, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 337/07);
la deliberazione dell'Autorita' 1° ottobre 2008, ARG/elt 143/08;
la nota della societa' Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: l'Acquirente Unico) del 30 settembre 2008 (prot. Autorita' n. 30075), di trasmissione del «Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007 e della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 337/07, per gli anni 2009 e 2010» (di seguito: nota dell'Acquirente Unico del 30 settembre 2008);
Considerato che:
l'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007 ha stabilito un regime di salvaguardia per i clienti finali che hanno certificato di non rientrare nel regime di tutela di cui al comma 2 della medesima legge, che si trovano senza fornitore di energia elettrica o che non hanno scelto il proprio fornitore;
la deliberazione n. 337/07 ha definito le disposizioni per l'erogazione del servizio di salvaguardia in attuazione del decreto ministeriale 23 novembre 2007 stabilendo, tra l'altro, che l'Acquirente Unico definisca, nel rispetto delle disposizioni di cui alla medesima deliberazione, lo schema di Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia; e che l'Acquirente Unico provveda a trasmettere lo schema del sopramenzionato Regolamento all'Autorita' entro il 30 settembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali;
l'Acquirente Unico, con nota del 30 settembre 2008, ha trasmesso all'Autorita' lo schema di Regolamento dallo stesso predisposto ai fini della relativa approvazione;
ai fini dell'erogazione del servizio di salvaguardia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alle procedure concorsuali, l'esercente la salvaguardia individuato deve essere titolare, direttamente o indirettamente, di un contratto di dispacciamento e di uno o piu' contratti per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice (di seguito: contratto di trasporto) attivi a tale data ed avere altresi' ottemperato a tutti gli adempimenti ai fini di tale attivazione, ivi incluso l'eventuale versamento delle garanzie richieste;
il caso in cui il presupposto di cui al precedente alinea non sia soddisfatto comporta di fatto l'impossibilita' ad assolvere agli impegni di fornitura del servizio di salvaguardia derivanti dalla procedura concorsuale e, pertanto, costituisce motivo sufficiente per l'escussione della garanzia di cui all'art. 8 della deliberazione n. 337/07;
la numerosita' delle imprese distributrici, in particolare in alcune aree del nord Italia, potrebbe far insorgere alcuni problemi di carattere operativo in merito al versamento delle garanzie finanziarie relative al contratto di trasporto nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia e la scadenza prevista;
la conoscenza della migliore stima dell'ammontare delle garanzie richieste da parte delle imprese distributrici costituisce un elemento che concorre alla minimizzazione delle asimmetrie informative e ad una migliore valutazione da parte dei partecipanti alle procedure concorsuali del valore atteso del costo che l'assegnatario dovra' sostenere per erogare il servizio.
Ritenuto che sia necessario:
stabilire che, con riferimento a ciascuna area territoriale o ciascun ambito di competenza se inferiore, le imprese distributrici determinino l'ammontare delle garanzie relative al contratto di trasporto dell'esercente la salvaguardia sulla base della migliore stima dei clienti serviti in salvaguardia in ciascuna area territoriale o ambito di competenza e che l'Acquirente Unico pubblichi tali informazioni, aggregate per area territoriale e per impresa distributrice, prima della presentazione delle offerte da parte dei partecipanti alle procedure concorsuali;
prevedere che l'Acquirente Unico verifichi che ciascun esercente la salvaguardia individuato abbia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo allo svolgimento delle procedure concorsuali, direttamente o indirettamente, un contratto di dispacciamento e uno o piu' contratti di trasporto attivi e che abbiano versato le relative garanzie; e che, in caso contrario, la garanzia di cui all'art. 8 della deliberazione n. 337/07 venga escussa;
introdurre, ai fini della verifica di cui al precedente alinea, una tolleranza al fine di evitare che il mancato versamento di garanzie di importo minore sia legato a problemi di carattere operativo e procedurale, pur lasciando impregiudicato l'obbligo ad adempiere successivamente;
modificare e integrare, anche alla luce di quanto evidenziato ai precedenti alinea, la deliberazione n. 337/07, il TIV e lo schema di Regolamento predisposto dall'Acquirente Unico e prevedere l'approvazione dello schema di Regolamento modificato;

Delibera:

1. Di modificare il TIV nei termini sotto indicati:
a) al comma 1.1 e' aggiunta la seguente definizione:
«contratto di trasporto e' il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice»;
b) ai commi 4.1, lettera a), 4.2 e 4.3 le parole «per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica» sono sostituite dalle seguenti parole «di trasporto»;
c) al comma 15ter.9 le parole «contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica» sono sostituite dalle seguenti parole «contratto di trasporto e l'ammontare delle relative garanzie finanziarie»;
d) al comma 15ter.9, lettera a), le parole «entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio» sono sostituite dalle parole «entro il giorno 1»;
e) dopo il comma 15ter.9 e' inserito il seguente comma:
«15-ter.10 Il nuovo esercente la salvaguardia, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 15ter.9, lettera a) e' tenuto a comunicare all'Acquirente unico, con le modalita' da esso stabilite, l'avvenuto versamento delle garanzie finanziarie.».
2. Di modificare la deliberazion. 337/07 nei termini sotto indicati:
a) al comma 1.1 e' aggiunta la seguente definizione:
«contratto di trasporto e' il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice»;
b) all'art. 4, dopo il comma 4.2 sono inseriti i seguenti commi:
«4.3 Entro il 4 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali ciascuna impresa distributrice, con riferimento a ciascuna area territoriale ed ambito di propria competenza se inferiore, definisce il criterio o l'ammontare delle garanzie finanziarie relative al contratto di trasporto dell'esercente la salvaguardia sulla base della migliore stima dei clienti serviti in salvaguardia e delle tempistiche di pagamento previste e lo trasmette all'Acquirente Unico.
4.4 Entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4.3, l'Acquirente Unico pubblica sul proprio sito internet, con riferimento a ciascuna impresa distributrice e per ciascuna area territoriale, le informazioni di cui al medesimo comma.»;
c) all'art. 8, dopo il comma 8.2 sono inseriti i seguenti commi:
«8.3 Costituisce causa di escussione della garanzia di cui al comma 8.2 il venir meno della titolarita', direttamente o indirettamente, dei contratti di dispacciamento e di trasporto o il mancato versamento delle garanzie finanziarie.
8.4 Ai fini della verifica del versamento delle garanzie finanziarie relative al servizio di trasporto, entro il termine di cui al comma 15-ter.10 del TIV, i soggetti aggiudicatari del servizio devono aver versato un ammontare almeno pari al 90% della somma degli importi richiesti dalle imprese distributrici in una medesima area territoriale e le singole garanzie, se rilasciate, devono essere versate per l'intero ammontare richiesto dalle imprese distributrici.
8.5 E' fatto salvo, dopo il giorno 1 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si svolgono le procedure concorsuali, il diritto delle imprese distributrici e degli esercenti la salvaguardia di adeguare l'importo della garanzia al valore dei corrispettivi dovuti, secondo le procedure previste dal contratto di trasporto.».
3. Di considerare positivamente verificato e, conseguentemente, approvare lo schema di Regolamento presentato dall'Acquirente Unico con nota del 30 settembre 2008, con le seguenti modifiche e integrazioni:
a) all'art. 5, comma 5.1, lettera f), le parole «massimo servibili» sono sostituite dalle parole «massimo di aree servibili», all'art. 9, comma 9.6, le parole «incaricati i di» sono sostituite dalle parole «incaricati di»;
b) all'art. 11, i commi 11.4 e 11.5 sono sostituiti dai seguenti commi:
«11.4 Ai sensi dell'art. 15ter, comma 10 del TIV, gli esercenti la salvaguardia comunicano ad AU entro 7 (sette) giorni lavorativi dal giorno 1 del mese di dicembre di ogni anno di effettuazione delle procedure l'avvenuto versamento delle garanzie finanziarie compilando il modulo contenuto nell'allegato 8.
11.5 Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 11.1, 11.2 e 11.4 costituisce causa di escussione della garanzia di cui all'art. 12. AU considera positivamente rispettato l'obbligo di cui al 11.4, nel caso in cui siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) l'ammontare complessivamente versato per ciascuna area territoriale sia almeno pari al 90% della somma degli importi richiesti dalle imprese distributrici e pubblicati sul sito internet dell'AU.
b) le singole garanzie, se rilasciate, devono essere versate per il 100% dell'ammontare richiesto dalle imprese distributrici e pubblicato sul sito internet dell'AU.»;
c) di inserire tra gli allegati l'Allegato 8 riportato in allegato al presente provvedimento;
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello sviluppo economico e all'Acquirente Unico;
5. Di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
6. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo del TIV e il testo della deliberazione n. 337/20 come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
Milano, 14 ottobre 2008
Il presidente: Ortis
 
----> Vedere Allegato a pag. 46 <----
 
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