Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 1 agosto 2008 |
Inclusione delle sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/44/CE della Commissione. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; Vista la direttiva 2008/44/CE della Commissione del 4 aprile 2008, concernente l'iscrizione delle sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Tenuto conto che il Belgio e' stato designato quale Stato membro relatore delle sostanze attive benthiavalicarb e Paecilomyces lilacinus; Tenuto conto che la Germania ed i Paesi Bassi, sono stati designati Stati membri relatori rispettivamente delle sostanze attive boscalid e carvone; Tenuto conto che il Regno Unito e' stato designato Stato membro relatore delle sostanze attive fluoxastrobin e prothioconazole; Considerato che gli Stati membri relatori, ognuno per la sostanza attiva di cui avevano ricevuto la domanda di iscrizione, hanno effettuato il lavoro di valutazione, in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, trasmettendo alla Commissione i relativi rapporti di valutazione; Considerato che i rapporti di valutazione delle sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole, sono stati riesaminati dagli Stati membri e dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e presentati alla Commissione in forma di rapporti scientifici EFSA; Considerato che tali rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare; Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e dell'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione; Considerato che per le sostanza attive fluoxastrobin e prothioconazole, e' necessario acquisire ulteriori prove ed informazioni, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, per avere una conferma della valutazione del rischio gia' effettuata; Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2008/44/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2008/44/CE si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate, per le sostanze attive sopra citate, nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalita' riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto; Considerato che la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, deve tener conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le autorizzazioni provvisorie esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole, e trasformarle in autorizzazioni a pieno titolo secondo le prescrizioni riportate, in particolare nell'art. 13, della direttiva 91/414/CEE; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b); Decreta:
Art. 1.
1. Le sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e nazole, sono state iscritte, fino al 31 luglio 2018, nell'allegato I del decreto legislativo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto. |
| Art. 2.
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta, entro il 31 gennaio 2009, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole, verificando in particolare che: a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B; b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2008 in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto; 3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 ottobre 2008, agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° novembre 2008, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati. 4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° febbraio 2009; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati. |
| Art. 3.
1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenenti le sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole, come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 luglio 2008 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto. 2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1 presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 entro il 30 aprile 2009. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 gennaio 2010 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto. 3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 luglio 2008, saranno valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione. 4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 30 aprile 2009, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° maggio 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati. 5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° febbraio 2010, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati. |
| Art. 4.
1. Il rapporto di riesame, e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
| Art. 5.
1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 31 ottobre 2009. 2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto e' consentita fino al 31 gennaio 2010. 3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 30 aprile 2010. 4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, e' consentita fino al 31 gennaio 2011. 5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformita' con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 1° agosto 2008
p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Martini
Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 244 |
| ----> Vedere Allegato da pag. 13 a pag. 17 <---- |
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