Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 17 ottobre 2008
Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 6 agosto 2008, n. ARG/elt/117/08, in materia di modalita' applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2007. (Deliberazione ARG/elt 152/08).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 ottobre 2008
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva europea 2003/54/CE);
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricita' e del gas;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarieta' sociale 28 dicembre 2007, recante «Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute» (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 26 giugno 2006, n. 126/06 (di seguito: deliberazione n. 126/06);
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2007, n. 348/07 e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata;
la deliberazione dell'Autorita' 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: ARG/elt 42/08);
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2008, ARG/elt 101/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 101/08);
la deliberazione dell'Autorita' 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
i documenti per la consultazione 18 gennaio 2007, Atto n. 3/07, 21 maggio 2007, Atto n. 22/07 e 20 dicembre 2007, Atto n. 56/07;
la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico dell'1 ottobre 2008, ricevuta dall'Autorita' il 6 ottobre 2008, prot. generale n. 0029419 (di seguito: comunicazione 1° ottobre 2008).
Considerato che:
con il decreto 28 dicembre 2007, il Governo ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nella direttiva europea 2003/54/CE, ritenendo opportuno includere in tale categoria non solo i clienti in condizioni di disagio economico, ma anche quelli in gravi condizioni di salute che necessitano dell'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica, necessarie per il mantenimento in vita;
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007, la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e' riconosciuta ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita, e alimentate ad energia elettrica, al fine di compensare la maggiore onerosita' connessa all'utilizzo di dette apparecchiature;
ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto 28 dicembre 2007, il Ministero della Salute puo' adottare apposite misure ai fini dell'individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche di cui al precedente punto;
l'art. 3, comma 2, del decreto 28 dicembre 2007, dispone che l'Autorita' sottoponga all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico possibili modalita' compensative, riferite sia al maggior impegno di potenza, sia al maggior consumo di energia elettrica connessi all'utilizzo delle citate apparecchiature medico-terapeutiche;
con deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorita':
a) ha dato attuazione operativa al sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute, in coerenza con le disposizioni del decreto 28 dicembre 2007;
b) ha introdotto disposizioni transitorie circa l'individuazione delle apparecchiature medico terapeutiche di cui all'art. 3, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007, in attesa dell'adozione delle apposite misure da parte del Ministero della salute, in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del medesimo decreto 28 dicembre 2007;
c) ha rinviato a un successivo provvedimento la disciplina delle modalita' compensative per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano per l'esistenza in vita di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica;
sulla base di informazioni raccolte dall'Autorita', le principali apparecchiature medico-terapeutiche vicarianti o ausiliarie della funzione respiratoria e/o della funzione alimentare e/o della funzione renale, presentano prelievi di potenza che, di norma, non superano i 500 Watt, ma richiedono un utilizzo per un numero rilevante di ore al giorno o, in alcuni casi, continuativo sulle 24 ore;
l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche quali quelle indicate al precedente punto, inoltre:
a) comporta una prolungata presenza negli ambienti domestici con conseguente aumento del coefficiente di utilizzazione delle potenze impegnate;
b) e' frequentemente associato ad esigenze di climatizzazione dei locali e di ausili al movimento, alimentati con energia elettrica;
nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione n. 126/06 l'Autorita', con il supporto della Federazione Italiana Superamento Handicap (FISH), ha effettuato una raccolta dati presso i maggiori distributori di energia elettrica italiani, finalizzata ad evidenziare eventuali incrementi nei consumi di energia elettrica connessi alla presenza di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica;
dall'analisi dei dati raccolti, risulta che:
a) oltre l'80% dei clienti che hanno installato presso la propria abitazione le apparecchiature di cui al precedente punto dispone di una potenza contrattualmente impegnata non superiore a 3 kW;
b) i medesimi clienti presentano, in media, consumi annui pari a circa 3.500 kWh;
con deliberazione ARG/elt 101/08 l'Autorita' ha sottoposto all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico le possibili modalita' compensative per i clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica;
le modalita' compensative di cui al precedente alinea prevedono che la compensazione sia dimensionata in modo tale da produrre una riduzione indicativamente dell'80% della maggior spesa sostenuta da un cliente domestico con contratto di fornitura per abitazioni di residenza anagrafica, con potenza contrattuale di 3 kW e consumo annuo di 3.500 kWh rispetto al cliente domestico tipo, avente uguale contratto di fornitura e consumo annuo pari a 2.700 kWh;
in relazione alla citata deliberazione ARG/elt 101/08, con la comunicazione 1° ottobre 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato, formulando alcune osservazioni, la proposta dell'Autorita'.
Considerato inoltre che:
alcune segnalazioni formulate da operatori attivi nella distribuzione e nella vendita di energia elettrica, hanno evidenziato esigenze di chiarimento e precisazione di alcune disposizioni contenute nella deliberazione ARG/elt 117/08.
Ritenuto opportuno:
integrare la deliberazione ARG/elt 117/08 e il relativo Allegato A, al fine di completare il quadro normativo rilevante per l'attuazione operativa delle misure di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica introdotte mediante il decreto 28 dicembre 2007, anche con riferimento ai clienti domestici nel cui nucleo familiare siano presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita;
in relazione all'integrazione di cui al precedente punto, attenersi alle osservazioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico con comunicazione 1° ottobre 2008;
apportare alcune modifiche e precisazioni alle disposizioni della deliberazione ARG/elt 117/08, specificatamente con riferimento alla retroattivita' della compensazione e al rimborso all'impresa distributrice delle compensazioni non erogate;
Delibera:

Art. 1.
Modificazioni e integrazioni alla deliberazione ARG/elt 117/08

1.1 Al comma 4.1 della deliberazione ARG/elt 117/08, dopo le parole «ai clienti finali domestici» sono aggiunte le parole «, in possesso di attestazione ISEE in corso di validita',».
1.2 Alla lettera a) del comma 4.1, della deliberazione ARG/elt 117/08, dopo le parole «dell'Allegato A» sono aggiunte le parole «, fermo restando quanto disposto dal comma 6.5 del medesimo Allegato A».
1.3 Il comma 4.2 della deliberazione ARG/elt 117/08 e' sostituito dal seguente comma: «4.2 Ai clienti finali domestici diversi da quelli di cui al precedente comma 4.1, che presentano la richiesta di accesso alla compensazione ai sensi del comma 3.1 dell'Allegato A entro il 28 febbraio 2009, in caso di ammissione alla compensazione la medesima viene riconosciuta:
a) retroattivamente a far data dal 31 dicembre 2008, fino al 1° gennaio 2008, ovvero fino alla data di attivazione della fornitura, se successiva al 1° gennaio 2008, qualora i clienti finali siano in possesso di attestazione ISEE rilasciata nel corso dell'anno 2007;
b) retroattivamente, a partire dalla data di termine della validita' dell'attestazione ISEE, fino al 1° gennaio 2008, ovvero fino alla data di attivazione della fornitura, se successiva al 1° gennaio 2008, qualora i clienti finali siano in possesso di attestazione ISEE rilasciata nel corso dell'anno 2008».
1.4 Al comma 4.3 della deliberazione ARG/elt 117/08, dopo le parole «servizio di trasporto», sono aggiunte le parole «, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 4.6».
1.5 Il comma 4.4 della deliberazione ARG/elt 117/08 e' sostituito dal seguente: «Ai fini del riconoscimento degli importi di cui al comma 4.1, lettera b) ovvero comma 4.2:
a) la formula di cui al comma 12.1 dell'Allegato A e' sostituita dalla seguente:
ARR + CCE
TOT i
--------------- * gg
365

dove
ARR(in base)TOT e' l'importo totale riconosciuto ai sensi del comma 4.1, lettera b) ovvero comma 4.2;
CCE(in base)i e' la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, di cui alla tabella 3 dell'Allegato A, differenziata in relazione alla tipologia di nucleo famigliare i. Tale componente e' pari a 0 (zero) nei casi di cui al comma 4.2;
gg sono i giorni considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari.
b) la formula di cui al comma 14.1 dell'Allegato A e' sostituita dalla seguente
ARR + CCF
TOT
--------------- * gg
365

dove:
ARR(in base)TOT e' l'importo totale riconosciuto ai sensi del comma 4.1, lettera b) ovvero comma 4.2;
CCF e' la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, di cui alla tabella 4 dell'Allegato A. Tale componente e' pari a 0 (zero) nei casi di cui al comma 4.2;
gg sono i giorni considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari;
c) la formula di cui al comma 15.1 dell'Allegato A e' sostituita dalla seguente
ARR + CCE + CCF
TOT i
--------------------- * gg
365

dove:
ARR(in base)TOT e' l'importo totale riconosciuto ai sensi del comma 4.1, lettera b) ovvero comma 4.2;
CCE(in base)i e' la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, di cui alla tabella 3 dell'Allegato A, differenziata in relazione alla tipologia di nucleo famigliare i. Tale componente e' pari a 0 (zero) nei casi di cui al comma 4.2;
CCF e' la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, di cui alla tabella 4 dell'Allegato A. Tale componente e' pari a 0 (zero) nei casi di cui al comma 4.2;
gg sono i giorni considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari.».
1.6 Dopo il comma 4.5 della deliberazione 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 e' aggiunto il seguente comma:
«4.6 Nei casi di cui al comma 4.1 e 4.2 ai clienti finali che, all'atto della richiesta di ammissione, risultano non disporre di una fornitura di energia elettrica attiva, in luogo di quanto previsto al comma 4.4, l'impresa distributrice provvede ad erogare la compensazione spettante, determinata in funzione del periodo di vigenza del diritto, in soluzione unica mediante assegno recapitato all'indirizzo del richiedente.».
 
Art. 2. Modificazioni e integrazioni dell'Allegato A alla deliberazione
ARG/elt 117/08

2.1 Il comma 4.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 e' sostituito dal seguente comma: «La compensazione per i clienti finali domestici in condizioni di disagio fisico, di cui al comma 2.2, lettera b), e' riconosciuta al punto di prelievo corrispondente al POD indicato dal soggetto richiedente ai sensi del precedente art. 3, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) per ogni persona che versa in gravi condizioni di salute e' prevista la compensazione con riferimento ad un solo punto di prelievo;
b) la localizzazione delle apparecchiature elettromedicali, cosi' come desumibile dalle informazioni contenute nella richiesta di cui al comma 3.1, deve coincidere con quella del punto di prelievo per il quale e' richiesta la compensazione;
c) l'intestatario del contratto di fornitura corrispondente al punto di prelievo per il quale e' richiesta la compensazione deve appartenere al medesimo nucleo familiare della persona che versa in gravi condizioni di salute secondo quanto disposto all'art. 3, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007.».
2.2 Dopo il comma 6.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 e' aggiunto il seguente comma: «6.5 La compensazione prevista per i casi di disagio fisico di cui al comma 2.2, lettera b), e' riconosciuta dall'impresa distributrice senza interruzione fino alla notifica di cui al comma 9.3.».
2.3 Al comma 7.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole «30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'anno precedente» sono sostituite dalle parole «31 luglio dell'anno successivo all'anno di competenza».
2.4 Dopo il comma 7.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 e' aggiunto il seguente comma:
«7.4.1 Entro il 30 novembre dell'anno in cui sono effettuati i rimborsi di cui al comma 7.4, con riferimento ai dati dell'anno solare di competenza:
a) ciascuna impresa distributrice comunica all'Autorita', secondo le modalita' definite dalla Direzione tariffe:
i) l'ammontare delle compensazioni complessivamente erogate a ciascun venditore con riferimento a ciascuna tipologia di disagio di cui al comma 2.2;
ii) l'ammontare dei rimborsi ricevuti da ciascun venditore, ai sensi del comma 7.4;
b) ciascun venditore comunica all'Autorita', secondo le modalita' definite dalla Direzione tariffe:
i) l'ammontare delle compensazioni ricevute da ciascuna impresa distributrice ai sensi del comma 5.1;
ii) l'ammontare delle compensazioni complessivamente trasferite ai clienti finali ai sensi del comma 5.6;
iii) gli importi rimborsati ai sensi del comma 7.4, distinti per impresa di distribuzione e per tipologia di disagio di cui al comma 2.2.».
2.5 Al comma 7.5, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole «del nominativo» sono sostituite dalle parole «codice fiscale».
2.6 Al comma 7.5, lettera b), punto i), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, sono eliminate le parole «nominativo e».
2.7 Al comma 7.7 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole «ARG/elt 4/08» sono sostituite dalle parole «ARG/elt 42/08».
2.8 Il comma 13.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 e' sostituito dai commi:
«13.1 L'ammontare della compensazione di cui al comma 2.1, lettera b), per i clienti in stato di disagio fisico, erogato ai sensi dell'Articolo 5, e' fissato dall'Autorita' in coerenza con i criteri di cui all'art. 3 del decreto 28 dicembre 2007.
13.2 L'ammontare della compensazione determinato ai sensi del comma 13.1 e' riportato nella tabella 4 allegata al presente provvedimento».
2.9 Il comma 14.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 e' sostituito dal comma:
«14.1 La compensazione di cui al comma 13.2 e' riconosciuta con la cadenza prevista per la fatturazione del servizio di trasporto applicando una componente tariffaria, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata secondo la seguente formula:
CCF
------ * gg
365

dove:
CCF e' la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, di cui alla tabella 4 allegata al presente provvedimento;
gg sono i giorni considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari.
2.10 Il comma 15.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 e' sostituito dal comma:
«15.1 Nel caso di cumulo delle compensazioni per disagio fisico e disagio sociale ai sensi del comma 4.3, in luogo di quanto disposto ai commi 12.1 e 14.1, la compensazione complessiva e' riconosciuta con la cadenza prevista per la fatturazione del servizio di trasporto, applicando una componente tariffaria compensativa, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata secondo la seguente formula:
CCE + CCF
i
--------------- * gg
365

dove:
CCE(in base)i e' la componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, di cui alla tabella 3 allegata al presente provvedimento, differenziata in relazione alla tipologia di nucleo familiare i;
CCF e' la componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, di cui alla tabella 4 allegata al presente provvedimento;
gg sono i giorni considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari.
2.11 Al comma 16.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, dopo le parole «commi 11.2» sono aggiunte le parole «e 13.2.».
2.12 Dopo la Tabella 3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 e' aggiunta la Tabella 4, allegata al presente provvedimento.
 
Art. 3.
Disposizioni transitorie e finali

3.1 I termini di cui ai commi 7.4 e 7.4.1, come modificati con il presente provvedimento, per il primo anno di applicazione sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2010 e al 30 aprile 2011.
3.2 Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della prima pubblicazione.
3.3 La deliberazione ARG/elt 117/08, comprensiva dell'Allegato A, e' pubblicata sul sito dell'Autorita' con le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento.
3.4 La deliberazione ARG/elt 117/08, comprensiva dell'allegato A, come modificata e integrata dal presente provvedimento, e' trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
Milano, 17 ottobre 2008
Il Presidente: Ortis
 
Tabella 4

Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio
fisico, di cui al comma 13.2 (Euro/anno per punto di prelievo)

----> Vedere Tabella a pag. 44 <----
 
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