Gazzetta n. 265 del 12 novembre 2008 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 22 ottobre 2008 |
Mercati e contratti di riferimento ai fini del riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7-bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE per l'anno 2009. Modifiche e integrazioni alla deliberazione 11 giugno 2008, n. ARG/elt 77/08. (Deliberazione n. ARG/elt 156/08). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 ottobre 2008; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481/95; la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni; il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92); il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 23 febbraio 2006; il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/2006, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 216/2006); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 22 aprile 2004, n. 60/04; la deliberazione dell'Autorita' 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08); la decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 216/2006; il parere n. 4390/2007 rilasciato dalla sezione terza del Consiglio di Stato in data 27 maggio 2008. Considerato che: con la deliberazione ARG/elt 77/08, l'Autorita' ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7-bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE), nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92; l'art. 5, comma 5.3, della deliberazione ARG/elt 77/08 prevede che i mercati e i prodotti di riferimento, ai fini dell'applicazione della medesima deliberazione, siano individuati dall'Autorita' con proprio provvedimento entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello rilevante ai fini del riconoscimento degli oneri, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati; per quanto riguarda i volumi scambiati e il grado di standardizzazione dei prodotti negoziati, non si sono rilevate significative variazioni nel corso dell'anno 2008 tali da giustificare una modifica dei mercati e dei prodotti di riferimento gia' individuati per l'anno 2008; alcuni produttori interessati hanno evidenziato rappresentato che, nel caso di impianti Cip 6 misti, ovvero nell'anno in cui scade la convenzione per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, l'assegnazione delle quote di emissione, in generale, e' stata effettuata distinguendo tra l'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 e la rimanente quantita' di energia elettrica; e che, pertanto, i medesimi produttori hanno richiesto all'autorita' nazionale competente in materia di emission trading di rendere disponibili, ai medesimi produttori, elementi attestanti tale modalita' di assegnazione (di seguito: attestazioni di assegnazione al Cip6), ove disponibile, affinche' possano essere utilizzati ai fini dell'applicazione della deliberazione ARG/elt 77/08. Ritenuto opportuno: confermare, per l'anno 2009, i mercati e i prodotti di riferimento gia' individuati per l'anno 2008; prevedere che, ai fini del calcolo del numero di quote ammesse al riconoscimento degli oneri, possano essere considerate anche le sole quote assegnate e rese con riferimento all'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, qualora siano disponibili le attestazioni di assegnazione al Cip6; modificare la deliberazione ARG/elt 77/08 sulla base di quanto previsto al precedente alinea;
Delibera:
1. Con riferimento all'anno 2009, i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di PEUA sono: a) EEX - European Energy Exchange, contratto EUA Future dicembre 2009; b) ECX - European Climate Exchange, contratto EUA Future dicembre 2009; c) Nord Pool ASA, contratto EUA Future dicembre 2009. 2. Con riferimento all'anno 2009, i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di PFLEX sono: a) EEX - European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2009; b) ECX - European Climate Exchange, contratto CER Future dicembre 2009; c) Nord Pool ASA, contratto CER Future dicembre 2009. 3. Alla deliberazione ARG/elt 77/08 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: all'art. 1, comma 1.1, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: «h) impianto Cip 6 misto e' un impianto la cui potenza complessiva e' in parte destinata al GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 e in parte nella disponibilita' del soggetto titolare del medesimo impianto»; all'art. 3, dopo il comma 3.1, e' aggiunto il seguente: «3.2 Nel caso di impianti Cip 6 misti, ovvero nell'anno in cui scade la convenzione per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, qualora l'assegnazione delle quote di emissione sia stata effettuata distinguendo tra l'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 e la rimanente quantita' di energia elettrica, e qualora siano disponibili le attestazioni di assegnazione al Cip6, ai fini del calcolo del numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento, in deroga a quanto previsto dal comma 3.1, si considerano le sole quote assegnate e rese con riferimento all'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92. A tal fine il produttore, all'atto dell'invio dei dati annuali di cui al comma 2.3, trasmette alla Direzione mercati dell'Autorita' ogni elemento utile, incluso il numero delle quote assegnate per l'energia elettrica ritirata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 unitamente alle predette attestazioni.». 4. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione. Milano, 22 ottobre 2008 Il presidente: Ortis |
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