Gazzetta n. 266 del 13 novembre 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 22 ottobre 2008
Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale. (Deliberazione ARG/gas 155/08).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 ottobre 2008;
Visti:
la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura» e i relativi allegati (di seguito: decreto legislativo n. 22/2007), nonche' le pertinenti norme europee armonizzate alla medesima direttiva 2004/22/CE;
il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» (di seguito: decreto legislativo n. 115/2008);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 11 luglio 2002, n. 130/02 (di seguito: deliberazione n. 130/02), e la relazione tecnica alla medesima deliberazione;
la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 139/03 (di seguito: deliberazione n. 139/03);
la deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2006, n. 292/2006 (di seguito: deliberazione n. 292/06), e l'allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato;
la deliberazione dell'Autorita' 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione n. 11/07), e l'allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato;
la deliberazione dell'Autorita' 9 luglio 2007, n. 169/2007 (di seguito: deliberazione n. 169/2007);
la deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2007, n. 225/07 (di seguito: deliberazione n. 225/07);
la deliberazione dell'Autorita' 26 settembre 2007, n. 235/2007 (di seguito: deliberazione n. 235/07);
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2007, n. 348/2007 (di seguito: deliberazione n. 348/07) e l'allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato;
la deliberazione dell'Autorita' 8 gennaio 2008, GOP 1/08 (di seguito: deliberazione GOP 1/08);
deliberazione dell'Autorita' 4 febbraio 2008, ARG/gas 9/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 9/08);
la deliberazione dell'Autorita' 15 febbraio 2008, GOP 9/08 (di seguito deliberazione GOP 9/08);
la deliberazione dell'Autorita' 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08;
la deliberazione dell'Autorita' 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 128/08);
la segnalazione dell'Autorita' al Parlamento e al Governo in tema di misura del gas nelle attivita' di distribuzione e fornitura ai clienti finali dell'11 marzo 2008, PAS 1/08 (di seguito: segnalazione al Parlamento e al Governo PAS 1/08);
la norma UNI/TS 11291 «Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria», Parti 1, 2 e 3, del luglio 2008 (di seguito: norma UNI/TS 11291);
il documento per la consultazione 26 maggio 2005 «Estensione della misura del gas su base oraria ai clienti finali con consumi di gas superiori ai duecentomila metri cubi annui e ai punti di consegna delle reti di distribuzione» (di seguito: documento per la consultazione 26 maggio 2005) e le successive osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;
il documento per la consultazione 26 luglio 2006 «Proposte per la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per l'utenza di bassa tensione», Atto n. 23/2006 (di seguito: documento per la consultazione 26 luglio 2006), e le successive osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;
il documento per la consultazione 9 luglio 2007 «Telemisura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale», Atto n. 27/2007 (di seguito: documento per la consultazione 9 luglio 2007), e le successive osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;
il documento per la consultazione 27 febbraio 2008 «Tariffe per l'attivita' di distribuzione e misura del gas naturale per il terzo periodo di regolazione», DCO 4/08 (di seguito: documento per la consultazione27 febbraio 2008), e le successive osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;
il documento per la consultazione 3 giugno 2008 «Telelettura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale e telegestione dei misuratori del gas», DCO 16/08 (di seguito: documento per la consultazione 3 giugno 2008), e le successive osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;
il documento per la consultazione 18 giugno 2008 «Tariffe per l'attivita' di distribuzione e misura del gas naturale per il terzo periodo di regolazione Orientamenti finali», DCO 20/08 (di seguito: documento per la consultazione 18 giugno 2008); e le successive osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;
il documento per la consultazione 22 settembre 2008 «Testo integrato della regolazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo di regolazione», DCO 30/08 (di seguito: documento per la consultazione 22 settembre 2008), e le successive osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;
la determinazione dell'Autorita' 27 novembre 2007, n. 71/2007 (di seguito determinazione n. 71/07);
la richiesta di informazioni sui gruppi di misura del gas effettuata dagli uffici dell'Autorita' nel primo semestre del 2008 alle imprese di distribuzione del gas di maggiori dimensioni;
il documento ERGEG (European Regulators' Group for Electricity and Gas) «Smart metering with a focus on electricity regulation» (di seguito: documento Ergeg sullo smart metering).
Considerato che:
l'art. 13 della direttiva 2006/32/CE prevede che:
«Gli Stati membri provvedono affinche', nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento e acqua calda per uso domestico, ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso»;
«Gli Stati membri provvedono affinche', laddove opportuno, le fatture emesse dai distributori di energia, dai gestori del sistema di distribuzione e dalle societa' di vendita di energia al dettaglio si basino sul consumo effettivo di energia, e si presentino in modo chiaro e comprensibile. Insieme alla fattura sono fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono emesse con una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico»;
il decreto legislativo n. 115/2008 che ha recepito la direttiva europea 2006/32/CE, all'art. 17, comma 1, lettera c), ne ha rafforzato le disposizioni relative all'informazione al cliente finale circa i propri consumi, stabilendo che «le imprese di distribuzione (omissis) provvedono ad individuare modalita' che permettano ai clienti finali di verificare in modo semplice, chiaro e comprensibile le letture dei propri contatori, sia attraverso appositi display da apporre in posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia attraverso la fruizione dei medesimi dati attraverso ulteriori strumenti informatici o elettronici gia' presenti presso il cliente finale»;
il decreto legislativo n. 22/2007 che ha recepito la direttiva europea 2004/22/CE prevede l'applicazione dei requisiti essenziali e dei requisiti specifici ai gruppi di misura del gas destinati ad uso residenziale, commerciale e industria leggera, in particolare:
l'idoneita' (punto 7 dell'allegato I al decreto legislativo n. 22/2007);
la protezione dall'alterazione (punto 8 dell'allegato I al decreto legislativo n. 22/2007);
l'indicazione del risultato (punto 10 dell'allegato I al decreto legislativo n. 22/2007);
lo stesso decreto legislativo n. 22/2007 ai punti 7 e 8 dell'allegato I:
distingue il software metrologico dal software ad esso collegato; per il software metrologico evidenzia i criteri per la sua identificazione, tenuta in sicurezza e protezione da alterazioni accidentali o intenzionali;
ammette che lo strumento di misura possa essere collegato ad un altro dispositivo purche' le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non vengano influenzate in modo inammissibile dal dispositivo remoto che comunica con lo strumento di misura;
ammette che i dati di misurazione possano essere trasmessi a distanza, purche' adeguatamente protetti da alterazioni accidentali o intenzionali.
Considerato che:
il decreto legislativo n. 164/2000 ha introdotto la misura del gas su base oraria per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 standard metri cubi con decorrenza 1° luglio 2002, prevedendo la facolta' per l'Autorita' di prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e di estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti;
con le deliberazioni n. 130/02 e 139/03 la misura del gas su base oraria e' stata differita al 1° gennaio 2005 per i clienti finali con consumo annuo superiore a 10 milioni di standard metri cubi;
nella relazione tecnica alla deliberazione n. 130/2002 l'Autorita' ha asserito che «la disponibilita' dei dati orari di misura del gas perderebbe gran parte del suo valore se non vi fosse nel contempo un metodo possibilmente standard ed efficiente di trasmissione di tali dati in centri di elaborazioni remoti», suffragando il principio secondo il quale la misura su base oraria, per essere efficace, deve avvalersi anche della telelettura;
nel documento per la consultazione 9 luglio 2007 l'Autorita' ha asserito che la predisposizione dei gruppi di misura e dei sistemi preposti alla loro gestione remota alla registrazione e rilevazione della misura del gas su base temporale parametrizzabile, dunque anche oraria, e' un prerequisito necessario ma non sufficiente al perseguimento degli obiettivi conseguibili con la diffusione della telelettura;
l'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) ha pubblicato nel luglio 2008, predisposta dal Comitato Italiano gas (di seguito: CIG), la norma UNI/TS 11291, applicabile ai gruppi di misura del gas aventi portata massima non minore di 65 m3/h o comunque ove e' richiesta la misura oraria.
Considerato che:
con la deliberazione n. 292/06 l'Autorita' ha introdotto:
direttive per l'installazione dei misuratori elettronici di energia elettrica, predisposti per la telegestione e caratterizzati da requisiti funzionali minimi, per i punti di prelievo di bassa tensione;
forme di penalita' per il mancato raggiungimento degli obiettivi di installazione, circostanziate successivamente con la deliberazione n. 348/07;
con la deliberazione n. 235/07 l'Autorita' ha successivamente introdotto direttive per la messa in servizio dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione e per l'introduzione di indicatori di prestazione e di grado di utilizzo dei sistemi di telegestione di cui al precedente alinea;
nel piano triennale 2008-2010 adottato con la deliberazione GOP 1/08 l'Autorita' ha indicato tra gli obiettivi operativi la promozione della diffusione di misuratori orari teleletti e telegestiti nelle reti di trasmissione/trasporto e distribuzione nei settori dell'energia elettrica e del gas.
Considerato che:
il documento ERGEG sullo smart metering, che si riferisce principalmente al settore elettrico, ma i cui principi e raccomandazioni sono estendibili anche al settore gas, raccomanda alle autorita' di regolazione nazionali l'effettuazione di analisi costi-benefici, soprattutto per implementazioni su larga scala, l'adozione di requisiti funzionali minimi e l'utilizzo di standard di comunicazione, anche nell'interfacciamento con display remoti e sistemi di automazioni della casa e dell'edificio.
Considerato che:
con il documento per la consultazione 26 luglio 2006 l'Autorita' ha preannunciato iniziative mirate alla diffusione di nuovi misuratori idonei per i clienti finali delle reti di distribuzione del gas;
con la deliberazione n. 169/07 e' stato avviato un procedimento per la definizione della regolazione funzionale-prestazionale e dell'assetto del servizio di misura nella distribuzione gas e per l'introduzione di sistemi di telelettura per la rilevazione dei consumi dei clienti finali;
con il documento per la consultazione 9 luglio 2007 l'Autorita' ha indicato gli obiettivi conseguibili con la diffusione della telelettura dei gruppi di misura del gas:
la definizione tempestiva di bilanci commerciali giornalieri attendibili di ciascun utente della rete di trasporto;
lo sviluppo del mercato regolamentato delle capacita' e del gas;
la promozione della concorrenza, a vantaggio degli operatori piu' efficienti;
l'emissione di fatture basate su prelievi effettivi;
la riduzione dei costi operativi;
la promozione di opportunita' di servizi o iniziative per il miglioramento della qualita' del servizio;
le osservazioni pervenute al documento per la consultazione 9 luglio 2007 hanno condiviso gli obiettivi indicati dall'Autorita' e hanno messo in evidenza che la diffusione della telelettura permetterebbe il conseguimento di ulteriori obiettivi e benefici;
con il documento per la consultazione 9 luglio 2007 l'Autorita' ha formulato proposte iniziali, funzionali al perseguimento degli obiettivi dichiarati, in materia di:
requisiti funzionali minimi per i gruppi di misura del gas e per i sistemi preposti alla loro gestione remota, suddivisi tra:
a) quelli compatibili con il progetto di specifica tecnica UNI/CIG TS «Dispositivi di misura del gas su base oraria» (oggi norma UNI/TS 11291) in inchiesta pubblica al momento della pubblicazione del documento per la consultazione 9 luglio 2007;
b) quelli non contenuti nel progetto di specifica tecnica UNI/CIG TS «Dispositivi di misura del gas su base oraria» di cui al precedente alinea, inclusa la telegestione dell'elettrovalvola, in chiusura e in abilitazione all'apertura da remoto;
c) ulteriori requisiti, specificatamente la correzione della misura in temperatura e pressione a bordo di ogni gruppo di misura,
tempi di adeguamento o sostituzione e di messa in servizio dei gruppi di misura e dei sistemi preposti alla loro gestione remota, calendarizzati in funzione della dimensione annua dei consumi e, analogamente a quanto disposto per il settore elettrico con la deliberazione n. 292/06, completati da:
a) comunicazione annuale all'Autorita' circa il numero annuo di gruppi di misura effettivamente adeguati o sostituiti e messi in servizio;
b) introduzione di forme di penalizzazioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di adeguamento o sostituzione indicati;
sempre con il documento per la consultazione 9 luglio 2007 l'Autorita' ha annunciato l'avvio di ulteriori attivita' necessarie ai fini all'implementazione della telelettura nella distribuzione del gas naturale, quali:
istituzione di un gruppo di lavoro finalizzato all'armonizzazione dei processi decisionali e all'elaborazione di proposte in materia di requisiti funzionali dei gruppi di misuratori del gas (di seguito: gruppo di lavoro sui requisiti funzionali), successivamente avviato con la determinazione 27 novembre 2007, n. 71/07 e composto, oltre che dall'Autorita', dal CIG, dalle associazioni di distributori e venditori di gas e dalle associazioni di costruttori di gruppi di misura del gas;
analisi costi-benefici di tipo quantitativo rivolta alle imprese di distribuzione del gas naturale, ai soggetti cioe' che effettueranno gli investimenti in gruppi di misura e sistemi di telelettura e telegestione e che, in base agli attuali orientamenti, effettueranno anche le operazioni di raccolta dei dati di prelievo dei clienti finali;
analisi costi-benefici di tipo qualitativo mirata ad evidenziare i benefici di cui gioverebbe l'intero sistema gas a seguito dell'implementazione della telelettura;
ricognizione tecnica sulle soluzioni disponibili sul mercato in tema di gruppi di misura del gas;
survey sul grado di utilizzo delle soluzioni di cui al precedente alinea a livello europeo;
eventuale richiesta di informazioni alle imprese di distribuzione di maggiori dimensioni funzionale all'implementazione della telelettura;
con il documento per la consultazione 3 giugno 2008 sono stati resi noti gli esiti delle attivita' di cui al precedente alinea, evidenziando tra l'altro che:
a parita' di dimensione di impresa di distribuzione l'implementazione della telegestione risulta piu' vantaggiosa della telelettura per bassi consumi annui, in particolare per il settore domestico a singola fornitura;
l'analisi costi benefici, considerato anche il criterio tariffario vigente, ha da un lato indicato l'assenza di aggravi riguardo alla redditivita' delle imprese di distribuzione e dell'altro vantaggi per i clienti finali, anche in una prospettiva di riduzione del numero delle imprese di distribuzione stesse e del conseguente aumento del numero di clienti finali da esse serviti;
la diffusione della telegestione e della telelettura comporta una rilevante serie di benefici all'intero sistema gas;
con riferimento al settore domestico a fornitura singola, il mercato dei gruppi di misura del gas e' gia' in grado di proporre soluzioni compatibili con i requisiti funzionali minimi proposti dall'Autorita' o comunque adeguabili agli stessi requisiti funzionali minimi;
e' in funzione in Europa, anche se sotto forma di progetto pilota, un discreto numero di sistemi di telelettura e telegestione dei gruppi di misura del gas;
la telelettura e la correzione della misura in temperatura e pressione o in sola temperatura hanno scarsa diffusione presso le imprese di distribuzione del gas naturale, limitata a poche migliaia di gruppi di misura su scala nazionale;
la carenza di adeguata formazione tecnica in materia di requisiti funzionali minimi e protocolli di comunicazione dei gruppi di misura del gas sarebbe tale da pregiudicare il perseguimento degli obiettivi di messa in servizio proposti dall'Autorita';
con lo stesso documento, anche in considerazione di quanto precedentemente riportato, l'Autorita' ha manifestato i propri orientamenti finali in materia di telelettura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale e di telegestione dei gruppi di misura del gas, in particolare in tema di:
standardizzazione e interoperabilita';
requisiti funzionali minimi per i gruppi di misura del gas e per i sistemi di telegestione e telelettura, suddivisi in funzione della classe dei gruppi di misura, tra i quali:
a) correzione della misura in temperatura e pressione a bordo dei gruppi di misura di ogni classe;
b) presenza dell'elettrovalvola a bordo dei gruppi di misura di classe da definire, ma comunque inferiore o uguale alla classe G10;
c) chiusura da remoto dell'elettrovalvola e abilitazione da remoto all'apertura dell'elettrovalvola, senza entrare nel merito del profilo di responsabilita' relativo al soggetto che effettuera' l'apertura dell'elettrovalvola;
d) rilevazione dei consumi per fasce multiorarie per gruppi di misura di ogni classe;
e) disponibilita' del segnale emettitore di impulsi a bordo dei gruppi di misura di classe da definire su richiesta del cliente finale;
protocolli di comunicazione standard per ogni sottorete di comunicazione del sistema di telegestione e telelettura;
tempi di messa in servizio dei gruppi di misura del gas;
penalita' per il mancato rispetto dei tempi di messa in servizio dei gruppi di misura del gas;
utilizzo della rete elettrica di bassa tensione ai fini della telegestione e telelettura dei gruppi di misura del gas;
sinergie tra i sistemi di telegestione e telelettura dei gruppi di misura del gas e dell'energia elettrica;
sono pervenute osservazioni al documento per la consultazione 3 giugno 2008 da parte dei soggetti interessati, tra le quali;
severita' del piano di messa in servizio per i gruppi di misura destinati all'utenza domestica a fornitura singola, con riferimento sia alla data di inizio e durata del piano che agli obiettivi annui richiesti, anche in relazione alle attivita' preliminari di normazione, funzionali ad un corretto sviluppo del progetto;
criticita' legata alla funzione di correzione della misura in pressione per i gruppi di misura destinati all'utenza domestica a fornitura singola, ritenuta eccessivamente onerosa in relazione ai benefici conseguibili;
facolta' di utilizzare di protocolli di comunicazione proprietari in luogo di protocolli di comunicazione standard;
non risulterebbe confermata la disponibilita' di misuratori idonei sia in termini di efficienza che di efficacia alla base delle proposte elaborate dall'Autorita';
criticita' legata alla effettiva vita utile della batteria di alimentazione dei gruppi di misura;
con la segnalazione al Parlamento e al Governo PAS 1/08 l'Autorita' ha annunciato l'introduzione di «obblighi per gli operatori finalizzati a porre i consumatori finali in condizione di fruire di prestazioni piu' avanzate in termini di utilizzo e trasmissione dei dati misurati attraverso le piu' moderne tecnologie».
Considerato che:
l'Autorita', con la deliberazione n. 225/07, ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attivita' di distribuzione di gas per il terzo periodo di regolazione, e con la deliberazione ARG/gas 128/08 ha prorogato al periodo 1° ottobre 2008 - 31 dicembre 2008 la validita' delle proposte tariffarie per la distribuzione di gas naturale approvate dalla stessa Autorita' per l'anno termico 2007-2008;
nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea sono stati diffusi il documento per la consultazione 27 febbraio 2008, il documento per la consultazione 18 giugno 2008 e il documento per la consultazione 22 settembre 2008, quest'ultimo contenente gli orientamenti finali dell'Autorita' in materia di regolazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo di regolazione;
tali orientamenti finali prevedono che:
con riferimento ai punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale, l'impresa di distribuzione sia il soggetto responsabile delle attivita' di installazione e manutenzione dei gruppi di misura nonche' della raccolta e validazione delle misure;
la valorizzazione dei nuovi investimenti avvenga anche secondo criteri di maggior efficienza rispetto al mero riconoscimento a pie' di lista.
Considerato che:
il CIG e' un Ente che ricopre ruoli istituzionali in materia di normazione, prevenzione, formazione e informazione per la sicurezza negli utilizzi dei gas combustibili ed opera nella elaborazione di norme tecniche per il settore dei gas combustibili su delega UNI in campo europeo (CEN) ed internazionale (ISO);
con la deliberazione GOP 9/08 e' stata approvata la stipula di un Protocollo d'intesa tra l'Autorita' e il CIG;
i gruppi di misura del gas, per poter essere ammessi sul mercato, devono essere omologati e certificati secondo le leggi e le norme vigenti in materia di metrologia legale, immunita' elettromagnetica e sicurezza.
Ritenuto che:
i gruppi di misura innovativi, adeguati ai requisiti funzionali minimi di cui al presente provvedimento, consentano di cogliere pienamente i disposti contenuti nell'art. 17 del decreto legislativo n. 115/2008 e favoriscano:
il risparmio energetico, attuabile attraverso una maggiore consapevolezza dei clienti circa i loro consumi, resa possibile dal fatto che tali gruppi di misura sono in grado di fornire informazioni sul tempo effettivo d'uso, anche attraverso l'ausilio di appositi display;
la determinazione delle condizioni necessarie affinche' le fatture possano essere elaborate sulla base del consumo effettivo ed emesse con frequenze tali da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico;
i gruppi di misura di cui al precedente alinea debbano consentire lo sviluppo di sinergie tra i sistemi di telegestione dei gruppi di misura del gas e dei sistemi di telegestione dei misuratori di energia elettrica;
sia opportuno, anche per ragioni di uniformita' e omogeneita', estendere l'applicazione dei requisiti essenziali di idoneita', protezione dall'alterazione e indicazione del risultato di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 22/2007 a tutti i gruppi di misura del gas installati o installabili sui punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale;
i requisiti essenziali di cui ai punti 7 e 8 dell'allegato I al decreto legislativo n. 22/2007 ammettono che uno strumento di misura possa comunicare con dispositivi remoti.
Ritenuto che:
sia opportuno confermare gli obiettivi legati all'introduzione dei gruppi di misura del gas e dei sistemi preposti alla loro gestione remota indicati nel documento per la consultazione 9 luglio 2007 e i criteri cui l'Autorita' intende ispirarsi ai fini del perseguimento di tali obiettivi;
sia opportuno, come gia' avvenuto per il settore elettrico con la deliberazione n. 292/06, come annunciato nel documento per la consultazione 9 luglio 2007 e come raccomandato dall'Ergeg, caratterizzare i gruppi di misura del gas e i sistemi preposti alla loro gestione remota da requisiti funzionali minimi al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente alinea e le finalita' del presente provvedimento;
i gruppi di misura attualmente in servizio presso i punti di riconsegna della distribuzione del gas naturale non consentano il perseguimento delle finalita' indicate nel presente provvedimento e non consentano di cogliere i disposti contenuti nell'art. 17 del decreto legislativo n. 115/2008;
sia opportuno dare seguito ad alcune proposte formulate nel documento per la consultazione 3 giugno 2008, anche alla luce delle osservazioni pervenute allo stesso documento per la consultazione, e in particolare:
confermare i requisiti di standardizzazione e interoperabilita', con particolare riferimento ai protocolli di comunicazione, dal momento che:
a) la definizione di protocolli di comunicazione standard tra il sistema centrale e i gruppi di misura e tra il sistema centrale e i concentratori dati garantisce l'interoperabilita' sistemistica al variare del sistema centrale da un operatore a quello subentrante;
b) la definizione di un sistema di comunicazione standard tra il concentratore dati e i gruppi di misura garantisce l'interoperabilita' degli apparati provenienti dai diversi costruttori;
c) l'utilizzo di soluzioni standardizzate, a vantaggio dei clienti finali:
i) favorisce la concorrenza nel mercato dei gruppi di misura del gas, impedendo il sorgere di monopoli;
ii) ostacola la formazione di barriere tecniche che potrebbero rallentare lo sviluppo del mercato del gas;
iii) facilita lo sviluppo di sinergie con i sistemi di telegestione dei misuratori di energia elettrica;
individuare i requisiti funzionali minimi in funzione della classe di gruppo di misura piuttosto che per altro criterio, dal momento che il criterio della classe appare l'unico che consenta ai gruppi di misura di conservare fino al termine della loro vita i requisiti funzionali minimi iniziali;
suddividere i requisiti funzionali minimi in due raggruppamenti, utilizzando come classe di confine la classe G10 invece che la classe G16, dal momento che tale suddivisione consentira' di sviluppare due soli progetti: telelettura per i gruppi di misura di classe superiore o uguale a G10 e telegestione e telelettura per i gruppi di misura di classe inferiore a G10;
prevedere la funzione di registrazione dei prelievi del gas su base temporale parametrizzabile, al minimo oraria, per i gruppi di misura di classe superiore o uguale a G10 e al minimo giornaliera per i gruppi di misura di classe inferiore a G10;
confermare il requisito relativo alla telegestione, ma per i soli gruppi di misura di classe inferiore a G10, prevedendone la presenza dell'elettrovalvola a bordo, la possibilita' di chiudere e abilitare all'apertura da remoto la stessa elettrovalvola e la possibilita' che l'apertura dell'elettrovalvola avvenga esclusivamente manualmente in loco;
anche alla luce delle osservazioni pervenute, prevedere la correzione della misura in temperatura e pressione per i gruppi di misura di classe superiore o uguale a G10 e la sola correzione in temperatura per i gruppi di misura di classe inferiore a G10, dal momento che il beneficio conseguibile con la correzione in pressione per tali gruppi di misura non giustificherebbe i costi di realizzazione e messa a disposizione della funzione;
prevedere la rilevazione dei prelievi per fasce multiorarie, anche su base stagionale, per tutti i gruppi di misura e non solo per quelli di classe inferiore a G10, dal momento che il costo incrementale per la messa a disposizione di tale funzione appare trascurabile a confronto del costo di sviluppo dell'intero progetto;
prevedere la funzione di aggiornamento remoto del software di programma anche per i gruppi di misura destinati all'utenza domestica a fornitura singola, dal momento che:
a) tale funzione e' compatibile con le disposizioni del decreto legislativo n. 22/2007, essendo limitata al software applicativo;
b) la necessita' di risoluzione di eventuali malfunzionamenti del gruppo di misura appare prevalere rispetto ad un piu' veloce degrado della batteria di alimentazione;
prevedere il segnale uscita emettitore di impulsi sui gruppi di misura di classe superiore o uguale a G10 da rendere disponibile da parte del soggetto responsabile del servizio di misura su richiesta del cliente finale, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo che l'Autorita' determinera' con successivo provvedimento;
procedere, per ragioni di semplicita' amministrativa e per sincronia con la regolazione tariffaria del terzo periodo di regolazione, alla determinazione di obblighi di messa in servizio, piuttosto che di installazione e messa in servizio, dei gruppi di misura del gas per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale; in particolare, per i gruppi di misura di classe inferiore a G10:
a) posticipando dal 2011 al 2012 la data di avvio del piano dei messa in servizio, cosi' da consentire tempistiche sostenibili per le attivita' di normazione nonche' di progettazione e industrializzazione dei gruppi di misura;
b) fissando gli obblighi di messa in servizio al 31 dicembre piuttosto che al 30 settembre di ogni anno del piano temporale di messa in servizio;
c) prevedendo un piano di messa in servizio su cinque anni invece che su quattro;
d) fissando all'80% invece che al 95% il tetto massimo al numero di punti di riconsegna da equipaggiare con gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali minimi di cui al presente provvedimento;
e) utilizzando il numero di gruppi di misura effettivamente messi in servizio per la verifica annuale degli obiettivi;
prevedere una comunicazione annuale all'Autorita' da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura al fine di consentire la verifica degli obiettivi di messa in servizio dei gruppi di misura.
Ritenuto che:
al fine di garantire la piena conformita' al decreto legislativo n. 115/2008, i gruppi di misura di classe inferiore a G10 debbano prevedere una porta di comunicazione, fisica o logica, verso un display remoto;
la funzione di cui al precedente alinea debba essere messa a disposizione solamente su richiesta del cliente finale.
Ritenuto che:
il sistema tariffario debba prevedere:
il riconoscimento degli investimenti in gruppi di misura e sistemi di telegestione oggetto del presente provvedimento esclusivamente ai soggetti responsabili del servizio di misura che hanno effettivamente realizzato tali investimenti;
forme di penalita' in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di messa in servizio obbligatori;
l'adeguamento o la sostituzione del gruppo di misura, la sua messa in servizio nonche' il suo eventuale spostamento per esigenze del soggetto responsabile del servizio di misura, non debbano comportare addebiti a carico del cliente finale.
Ritenuto che:
sia opportuno che le attivita' di normazione funzionali alla diffusione della telegestione e della telelettura dei gruppi di misura del gas siano svolte dal CIG e che tali attivita' trovino spazio nell'ambito del protocollo d'intesa tra l'Autorita' e il CIG approvato con la deliberazione GOP 9/08;
tali attivita' comprendano:
l'aggiornamento della norma UNI/TS 11291 in relazione ai requisiti funzionali e ai protocolli di comunicazione tra il sistema centrale e i concentratori dati previsti dal presente provvedimento, prevedendo nel contempo l'estensione del campo di applicazione della stessa norma fino ai gruppi di misura di classe G10;
lo sviluppo dei documenti normativi aventi ad oggetto i requisiti funzionali previsti dal presente provvedimento per i gruppi di misura di classe inferiore a G10 e i protocolli di comunicazione tra i concentratori dati e i gruppi di misura;
lo sviluppo di eventuali altre norme correlate alla diffusione della telegestione e telelettura dei gruppi di misura del gas della distribuzione del gas naturale.
Ritenuto infine che:
sia opportuno determinare con eventuali successivi provvedimenti:
la regolazione dell'accesso alla rete elettrica di bassa tensione ai fini dell'implementazione del sistema di telegestione e telelettura dei gruppi di misura del gas;
l'introduzione di indicatori e di requisiti di prestazione dei sistemi di telelettura e telegestione dei gruppi di misura del gas;
le modalita' e le condizioni per la richiesta da parte del cliente finale della porta di comunicazione aggiuntiva sul proprio gruppo di misura, purche' di classe inferiore o uguale a G6;
gli obblighi di completamento di messa in servizio dei gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 a decorrere dal 1° gennaio 2017;
i tempi e le condizioni legati all'esercizio del diritto all'adeguamento del gruppo di misura ai requisiti funzionali di cui al presente provvedimento per i clienti finali che non sono rientrati nel piano di messa in servizio

Delibera

1. di approvare le direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale contenute nell'allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. che le attivita' di normazione funzionali alla diffusione della telegestione e della telelettura dei gruppi di misura del gas siano svolte dal Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG);
3. che le attivita' di cui al precedente punto 2 trovino spazio nell'ambito del protocollo d'intesa tra l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) e il CIG approvato con la deliberazione GOP 9/08; e comprendano:
a) l'aggiornamento della norma UNI/TS 11291 in relazione ai requisiti funzionali e ai protocolli di comunicazione tra il sistema centrale e i concentratori dati previsti dal presente provvedimento, prevedendo nel contempo l'estensione del campo di applicazione della stessa norma fino ai gruppi di misura di classe G10;
b) lo sviluppo dei documenti normativi aventi ad oggetto i requisiti funzionali previsti dal presente provvedimento per i gruppi di misura di classe inferiore a G10 e i protocolli di comunicazione tra i concentratori dati e i gruppi di misura;
c) lo sviluppo di eventuali altre norme correlate alla diffusione della telegestione e telelettura dei gruppi di misura del gas della distribuzione del gas naturale;
4. di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Milano, 22 ottobre 2008
Il presidente: Ortis
 
Allegato A

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al testo unico della regolazione della qualita' e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012.
- centro di telegestione e' l'insieme delle apparecchiature centrali destinati al governo delle funzionalita' di telelettura e telegestione dei gruppi di misura di cui al presente provvedimento, nonche' al governo delle funzioni di comunicazione con gli stessi gruppi di misura e i concentratori dati;
- concentratore dati e' il dispositivo periferico destinato alla raccolta locale dei dati di prelievo dei gruppi di misura e in grado di trasmetterli al centro di telegestione;
- condizione standard di pressione e' la pressione assoluta di 1,01325 bar;
- condizione standard di temperatura e' la temperatura di 15°C;
- elettro-valvola e' il dispositivo di intercettazione del flusso del gas comandabile in locale e telecomandabile dal centro di telegestione;
- messa in servizio e' l'insieme delle attivita' necessarie all'adeguamento dei gruppi di misura del gas ai requisiti funzionali minimi, al pieno utilizzo degli stessi e alla messa a disposizione dei dati per le finalita' perseguite dal presente provvedimento;
- sistema di telegestione e' l'insieme del centro di telegestione, dei concentratori dati, dei gruppi di misura e dei relativi sistemi di comunicazione;
- telegestione e' l'insieme della telelettura e delle funzioni di telecomando dell'elettro-valvola cui all'art. 6, commi 6.3 e 6.4;
- telelettura e' l'insieme della rilevazione, tramite i sistemi di comunicazione, dei dati di prelievo dei gruppi di misura e delle altre funzioni di cui agli articoli 4 e 5 e all'art. 6, commi 6.2 e 6.3.

Art. 2.

Campo di applicazione

2.1. Il presente provvedimento rende tra l'altro obbligatoria, secondo una pianificazione temporale graduale, la messa in servizio, per tutti i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale, di gruppi di misura caratterizzati dai requisiti funzionali minimi individuati per classe di appartenenza.

Art. 3.

Finalita'

3.1. Con il presente provvedimento l'Autorita' persegue le seguenti finalita':
a) porre i presupposti funzionali e tecnologici per permettere l'introduzione di meccanismi per lo sviluppo di un sistema di mercato del gas naturale, a supporto della definizione del mercato regolamentato del gas naturale e del nuovo servizio di bilanciamento;
b) facilitare il superamento di possibili inefficienze e discriminazioni tramite il miglioramento del processo di contabilizzazione del gas naturale prelevato dai clienti finali e l'innovazione tecnologica dei gruppi di misura;
c) migliorare la qualita' dei servizi di misura, di vendita e di distribuzione del gas naturale, assicurando medesimi livelli funzionali e prestazionali indipendentemente dal soggetto responsabile del servizio di misura e favorendo la consapevolezza dei consumi.

Art. 4.

Requisiti funzionali minimi per gruppi di misura di ogni classe

4.1. Fermi restando gli obblighi di omologazione e certificazione dei gruppi di misura del gas in materia di metrologia legale, immunita' elettromagnetica e sicurezza, ai sensi delle leggi e delle norme vigenti, il presente articolo stabilisce i requisiti funzionali minimi comuni a tutti i gruppi di misura del gas, indipendentemente dalla classe di appartenenza.
4.2. Orologio/calendario dei gruppi di misura. I gruppi di misura devono essere dotati di una funzione di orologio/calendario in grado di gestire i secondi e devono poter essere sincronizzati con frequenza tale da comportare una deriva massima mensile non superiore al limite espresso ai commi 5.3 e 6.2, con un riferimento unico a cura del soggetto responsabile del servizio di misura del gas.
4.3. Correzione di temperatura. I gruppi di misura devono fornire la misura del gas prelevato a condizioni standard di temperatura.
4.4. Registro totalizzatore del prelievo. I gruppi di misura devono permettere la misura del gas prelevato e la registrazione di tale misura in un registro totalizzatore unico incrementale.
4.5. Registri totalizzatori del prelievo per fasce multiorarie. I gruppi di misura devono permettere la misura del gas prelevato e la registrazione di tale misura in almeno tre registri totalizzatori incrementali separati. I registri devono essere abilitabili alternativamente in un massimo di cinque intervalli temporali giornalieri. La tabella:
a) giorno feriale;
b) sabato;
c) domenica e giorni festivi, e deve poter essere aggiornata almeno due volte nell'anno solare. La giornata del Santo Patrono assume l'articolazione del tipo di giorno in cui cade.
I gruppi di misura devono inoltre disporre dell'informazione che indichi in quale registro totalizzatore conteggiare il gas prelevato in caso di perdita del riferimento temporale di cui al comma 4.2.
4.6. Curva di prelievo. I gruppi di misura devono consentire la registrazione del dato di prelievo su base temporale parametrizzabile, secondo quanto specificato ai commi 5.4 e 6.3 in un buffer circolare di profondita' pari a settanta giorni.
4.7. Salvataggio dei registri totalizzatori del prelievo. I gruppi di misura devono permettere il salvataggio dei registri totalizzatori del prelievo di cui ai commi 4.4 e 4.5 in opportuni registri non piu' modificabili sino al successivo salvataggio, con una frequenza parametrizzabile, al minimo semestrale e al massimo mensile. Il salvataggio dei registri totalizzatori di cui al presente comma deve essere effettuato anche in occasione dell'entrata in vigore di una nuova tabella oraria di abilitazione di cui al comma 4.5. I dati di prelievo di cui ai commi 4.4, 4.5 e 4.6 e di cui al presente comma devono essere preservati a seguito di sostituzione della batteria di alimentazione o di esaurimento della stessa.
4.8. Sicurezza dei dati di prelievo. I gruppi di misura devono essere dotati di meccanismi di protezione e di controllo dei dati di prelievo di cui ai commi 4.4, 4.5 e 4.6. In caso di corruzione dei valori di tali registri, qualora non recuperabili da copie di back up, i gruppi di misura registrano l'allarme e lo rendono disponibile al centro di telegestione alla prima interrogazione o, qualora il sistema di comunicazione lo consenta, spontaneamente.
4.9. Diagnostica. I gruppi di misura devono essere in grado di effettuare l'auto-diagnosi per la verifica del corretto stato di funzionamento, inclusa la verifica del superamento della deriva massima mensile, e di registrare l'esito di tali operazioni in una parola di stato da rendere disponibile al centro di telegestione su richiesta di quest'ultimo. Ogni anomalia registrata deve essere segnalata al centro di telegestione alla prima interrogazione utile o, qualora il sistema di comunicazione lo consenta, spontaneamente.
4.10. Display. I gruppi di misura devono essere dotati di display che consentano la visualizzazione, su richiesta del cliente, delle seguenti informazioni:
a) data e ora;
b) valore del registro totalizzatore corrente di cui al comma 4.4;
c) valore del registro totalizzatore di cui al comma 4.4 relativo all'ultimo salvataggio effettuato;
d) se abilitata la tabella oraria di cui al comma 4.5, valore dei registri totalizzatori correnti di cui al comma 4.5;
e) se abilitata la tabella oraria di cui al comma 4.5, valore dei registri totalizzatori di cui al comma 4.5 relativi all'ultimo salvataggio effettuato;
f) se abilitata la tabella oraria di cui al comma 4.5, il registro attivo al momento della visualizzazione;
g) allarme indicante la rilevazione da parte del gruppo di misura di una anomalia in esito alla funzione di protezione e controllo dei dati di prelievo di cui al comma 4.8 o alla esecuzione della funzione diagnostica di cui al comma 4.9.
4.11. Aggiornamento del software di programma dei gruppi di misura. I gruppi di misura devono disporre della funzione di aggiornamento del software di programma, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
a) i valori correnti e relativi all'ultimo salvataggio del registro totalizzatore di cui al comma 4.4 e, se abilitata la tabella oraria, dei registri totalizzatori di cui al comma 4.5, devono essere preservati;
b) durante l'aggiornamento del software di programma, il gruppo di misura deve gestire la funzione di orologio calendario di cui al comma 4.2, continuare a misurare e registrare il gas prelevato nel registro totalizzatore di cui al comma 4.4 e, se abilitata la tabella oraria, nei registri totalizzatori di cui al comma 4.5;
c) qualora durante l'aggiornamento del software i gruppi di misura non siano in grado di utilizzare correttamente la tabella di abilitazione di cui al comma 4.5 devono disporre, sempre ai sensi del comma 4.5, dell'informazione che indichi in quale registro totalizzatore conteggiare il gas prelevato.
4.12. Transazioni remote. I gruppi di misura devono essere in grado di eseguire le seguenti transazioni remote:
a) lettura del valore del registro totalizzatore corrente di cui al comma 4.4 e del valore del registro totalizzatore di cui al comma 4.4 relativo all'ultimo salvataggio, ai sensi del comma 4.7;
b) abilitazione e modifica della tabella oraria di cui al comma 4.5;
c) lettura dei valori dei registri totalizzatori correnti di cui al comma 4.5 e dei valori dei registri totalizzatori di cui al comma 4.5 relativi all'ultimo salvataggio ai sensi del comma 4.7;
d) sincronizzazione dell'orologio/calendario di cui al comma 4.2; una volta messi in servizio i gruppi di misura devono essere sincronizzati almeno con la medesima frequenza di lettura dei dati di prelievo;
e) allarme inattendibilita', anche parziale, dei dati di prelevo di cui al comma 4.7;
f) lettura della parola di stato di cui al comma 4.8;
g) aggiornamento del software di programma, di cui al comma 4.11.

Art. 5.

Requisiti funzionali minimi per gruppi di misura di classe uguale o
superiore a G10

5.1. Il presente articolo stabilisce i requisiti funzionali minimi, aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'art. 4, per i gruppi di misura di classe uguale o superiore a G10.
5.2. Correzione di pressione. I gruppi di misura devono fornire la misura del gas prelevato a condizioni standard di pressione.
5.3. Deriva massima mensile dell'orologio/calendario. Per i gruppi di misura di cui al presente articolo la deriva massima mensile dell'orologio-calendario di cui al comma 4.2 e' pari a \pm 3 minuti.
5.4. Base temporale della curva di prelievo. La base temporale da utilizzarsi ai fini della registrazione della curva di prelievo di cui al comma 4.6 deve essere parametrizzabile ed essere al minimo oraria.

Art. 6.

Requisiti funzionali minimi per gruppi di misura di classe inferiore
a G10

6.1. Il presente articolo stabilisce i requisiti funzionali minimi, aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'art. 4, per i gruppi di misura di classe inferiore a G10.
6.2. Deriva massima mensile dell'orologio/calendario. Per i gruppi di misura di cui al presente articolo la deriva massima mensile dell'orologio-calendario di cui al comma 4.2 e' pari a \pm 5 minuti.
6.3. Base temporale della curva di prelievo. La base temporale da utilizzarsi ai fini della registrazione della curva di prelievo di cui al comma 4.6 deve essere parametrizzabile ed essere al minimo giornaliera.
6.4. Elettro-valvola. I gruppi di misura devono essere dotati di elettro-valvola non apribile da remoto. Durante una mancanza di alimentazione l'elettro-valvola conserva lo stato acquisito immediatamente prima della mancanza di alimentazione.
6.5. Transazioni remote. Per i gruppi di misura di cui al presente articolo si devono poter eseguire da remoto, in aggiunta a quelle previste al comma 4.12, le seguenti transazioni remote:
a) chiusura dell'elettrovalvola di cui al comma 6.4;
b) abilitazione all'apertura manuale dell'elettrovalvola di cui al comma 6.4.

Art. 7.

Protocolli di comunicazione e sicurezza dei dati di prelievo

7.1. Sottorete di comunicazione tra il centro di telegestione e i gruppi di misura e tra il centro di telegestione e i concentratori dati. I protocolli di comunicazione da utilizzarsi nella presente sottorete di comunicazione sono quelli previsti dalle norme UNI/CIG.
7.2. Sottorete di comunicazione tra i concentratori dati e i gruppi di misura. I protocolli di comunicazione da utilizzarsi nella presente sottorete di comunicazione sono quelli previsti dalle norme UNI/CIG.
7.3. I protocolli di comunicazione di cui al presente articolo sono dotati di meccanismi di protezione e controllo dei dati atti a garantire la non alterabilita' dei dati di prelievo.

Art. 8.

Requisiti funzionali su richiesta del cliente

8.1. Uscita emettitore di impulsi per clienti dotati di gruppo di misura di classe uguale o superiore a G10 messo in servizio. Su richiesta del cliente finale dotato di gruppo di misura conforme ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 il soggetto responsabile del servizio di misura rende disponibile al cliente finale il segnale uscita emettitore di impulsi; il cliente finale riconosce al soggetto responsabile del servizio di misura il corrispettivo di cui al comma 8.3.
8.2. Salvo ove diversamente concordato tra le parti, la funzione di cui al comma 8.1 e' resa disponibile una volta che il gruppo di misura sia stato messo in servizio ai sensi del presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla data della richiesta del cliente finale. Al piu' tardi entro tale scadenza il soggetto responsabile del servizio di misura comunica al cliente finale le caratteristiche tecniche del segnale uscita emettitore di impulsi.
8.3. Entro il 31 marzo 2009 ogni soggetto responsabile del servizio di misura comunica all'Autorita' l'entita' del corrispettivo che intende addebitare ai clienti finali che richiederanno la disponibilita' della funzione di cui al comma 8.1, specificando e quantificando le diverse voci di costo. Decorsi novanta giorni dal termine di cui sopra, in mancanza di pronunciamento da parte dell'Autorita', i corrispettivi si intendono approvati.
8.4. Porta di comunicazione aggiuntiva per clienti dotati di gruppo di misura di classe inferiore a G10 messo in servizio. Su richiesta del cliente finale dotato di gruppo di misura conforme ai requisiti di cui agli articoli 4 e 6 e messo in servizio il soggetto responsabile del servizio di misura rende disponibile sul gruppo di misura, anche attraverso la sostituzione dello stesso, una porta di comunicazione aggiuntiva, fisica o logica.
8.5. Con successivo provvedimento l'Autorita' definisce le modalita', le tempistiche e le condizioni tecniche per la messa a disposizione al cliente finale della porta di comunicazione di cui al comma precedente, nonche' il riconoscimento del costo sostenuto al soggetto responsabile del servizio di misura e la relativa attribuzione al cliente finale.
8.6. Le caratteristiche tecniche della porta di comunicazione di cui al comma 8.5, le modalita' di accesso ai dati di prelievo nonche' gli eventuali protocolli di comunicazione necessari per l'esportazione dei dati di prelievo, sono definiti dalle norme UNI/CIG.

Art. 9.

Ulteriori requisiti funzionali minimi

9.1. Il concentratore dati deve essere dotato di meccanismi di protezione e controllo dei dati di prelievo provenienti dai gruppi di misura ad esso sottesi e destinati al centro di telegestione.
9.2. Il centro di telegestione deve essere dotato di meccanismi di protezione e controllo dei dati di prelievo provenienti dai gruppi di misura e dai concentratori dati ad esso sottesi.

Art. 10.

Obblighi di messa in servizio dei gruppi di misura

10.1. Il soggetto responsabile del servizio di misura mette in servizio i gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali di cui ai precedenti articoli nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, almeno secondo il seguente programma temporale:
a) con riferimento ai punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore di G40:
i. 100% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2009, entro il 31 dicembre 2010;
b) con riferimento ai punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore o uguale di G16 e minore o uguale di G40:
i. 100% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2010, entro il 31 dicembre 2011;
c) con riferimento ai con classe del gruppo di misura minore di G16 e maggiore di G6:
i. 30% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2010, entro il 31 dicembre 2011;
ii. 100% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2011, entro il 31 dicembre 2012;
d) con riferimento ai punti di riconsegna con classe del gruppo di misura minore o uguale di G6:
i. 5% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2011, entro il 31 dicembre 2012;
ii. 20% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2012, entro il 31 dicembre 2013;
iii. 40% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2013, entro il 31 dicembre 2014;
iv. 60% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2014, entro il 31 dicembre 2015;
v. 80% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2015, entro il 31 dicembre 2016.
10.2. I gruppi di misura di classe superiore a G40 messi in servizio dopo il 31 dicembre 2010 devono essere conformi ai requisiti funzionali minimi di cui al presente provvedimento.
10.3. I gruppi di misura di classe maggiore o uguale di G16 e minore o uguale di G40 messi in servizio dopo il 31 dicembre 2011 devono essere conformi ai requisiti funzionali minimi di cui al presente provvedimento.
10.4. I gruppi di misura di classe maggiore di G6 e minore di G16 messi in servizio dopo il 31 dicembre 2012 devono essere conformi ai requisiti funzionali minimi di cui al presente provvedimento.

Art. 11.

Obblighi di comunicazione all'Autorita'

11.1. A decorrere dal 2011, entro il 30 giugno di ogni anno, il soggetto responsabile del servizio di misura e' tenuto a comunicare all'Autorita' le seguenti informazioni:
a) il numero totale di punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'obbligo di messa in servizio, separatamente per classe del gruppo di misura, ai sensi del precedente comma 10.1;
b) il numero totale di punti di riconsegna dotati di uppi di misura messi in servizio ai sensi del presente provvedimento, separatamente per classe del gruppo di misura ai sensi del precedente comma 10.1;
c) a decorrere dall'anno 2013 l'informazione relativa all'eventuale adozione della correzione della misura in pressione per i gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6.

Art. 12.

Comunicazioni ai clienti finali

12.1. Il soggetto responsabile del servizio di misura comunica ai clienti finali delle reti di distribuzione del gas naturale in cui opera:
a) con un anticipo non inferiore a tre mesi e non superiore a nove mesi il possibile periodo di adeguamento o sostituzione del gruppo di misura;
b) con un anticipo non inferiore a dieci giorni solari, la data di esecuzione dei lavori di adeguamento o sostituzione dei gruppi di misura.
12.2. Con la comunicazione di cui al precedente comma il soggetto responsabile del servizio di misura comunica:
a) le disposizioni di interesse del cliente finale introdotte con il presente provvedimento;
b) il significato delle informazioni presentate sul display del gruppo di misura ai sensi del comma 4.10;
c) che l'adeguamento o la sostituzione del gruppo di misura, la sua messa in servizio nonche' il suo eventuale spostamento per esigenze del soggetto responsabile del servizio di misura, non comporteranno alcun addebito a carico dei clienti finali, e solamente ai clienti finali che saranno dotati di gruppo di misura di classe superiore o uguale a G10, il diritto esercitabile ai sensi del comma 8.1, le tempistiche per la messa a disposizione della funzione, ai sensi del comma 8.2, e il corrispettivo, approvato dall'Autorita', che il cliente dovra' riconoscere al soggetto responsabile del servizio di misura per la messa a disposizione della funzione, ai sensi del comma 8.3.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

13.1. Il soggetto responsabile del servizio di misura assicura la continuita' delle funzioni dei gruppi di misura in servizio alla data di pubblicazione del presente provvedimento sino all'effettiva messa in servizio degli stessi gruppi di misura ai sensi del presente provvedimento.
13.2. I gruppi di misura di classe superiore a G40 relativi a nuovi punti di riconsegna e messi in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2010 devono essere conformi ai requisiti funzionali minimi di cui al presente provvedimento.
 
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