Gazzetta n. 268 del 15 novembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 ottobre 2008
Attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante: «Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante disposizioni relative alla modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo modello F23 per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni e altre entrate;
Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti;
Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, recante norme per l'individuazione ed il funzionamento della struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla quale e' affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato;
Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalita' tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari delle somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2007, prot. n. 2007/160612, avente ad oggetto l'approvazione dei nuovi modelli di versamento «F24» ed «F24 accise» per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 novembre 2007, prot. n. 2007/172338, avente ad oggetto l'approvazione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano gli enti pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato per il pagamento dell'IRAP e delle ritenute alla fonte;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale;
Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 137 del 2007, il quale prevede, tra l'altro, che le quote di proventi erariali spettanti alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, oggetto di versamento unificato e compensazione nell'ambito territoriale, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 direttamente alla regione a decorrere dal 1° gennaio 2008;
Visto il successivo art. 2 del menzionato decreto legislativo n. 137 del 2007 che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa con la regione, l'individuazione dei criteri contabili di imputazione, sul conto infruttifero, della quota del gettito erariale spettante, nonche' le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'erogazione dei rimborsi eseguiti a favore dei contribuenti residenti nella regione;
Vista la nota n. 8974/GAB/1-6-6, del 30 settembre 2008, con la quale la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha espresso la prescritta intesa;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto sono definite:
a) le modalita' ed i criteri contabili per l'imputazione, sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato alla regione Friuli-Venezia Giulia, delle quote di gettito erariale spettanti alla regione medesima;
b) le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito dell'erogazione dei rimborsi fiscali.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle quote di gettito erariale riscosse ed alle compensazioni esercitate attraverso sistemi di pagamento che verranno in futuro sviluppati.
 
Art. 2.

Ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso il
modello F23

1. A partire dal 1° gennaio 2009 la ripartizione in favore della regione Friuli-Venezia Giulia delle quote di gettito erariale riscosse con le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e' effettuata dagli agenti della riscossione, mediante accredito diretto delle relative somme sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato alla regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Per l'individuazione dei criteri di imputazione contabile delle somme riscosse per ciascun codice tributo, si rimanda alla tabella A allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applica, in quanto compatibile, il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e le relative disposizioni di attuazione.
 
Art. 3.

Ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso i
modelli F24 ed F24 EP

1. La ripartizione in favore della regione Friuli-Venezia Giulia delle quote di gettito erariale riscosse con le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 novembre 2007, prot. n. 2007/172338 e' effettuata dalla struttura di gestione individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, sulla base dei codici tributo indicati dai contribuenti ovvero del luogo in cui e' avvenuto il versamento, mediante accredito diretto delle relative somme sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato alla regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Per l'individuazione del luogo in cui e' avvenuto il versamento, di cui al comma precedente, si applicano i seguenti criteri:
a) per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 EP, effettuati dagli enti pubblici di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, il luogo e' identificato con la provincia ove ha sede la filiale della Banca d'Italia presso cui e' aperto il conto di tesoreria di addebito dell'ente pubblico. Per i pagamenti eseguiti dai soggetti individuati dall'art. 1, comma 3, lettera b) e comma 4, del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 novembre 2007, prot. n. 2007/172338, si utilizza la provincia corrispondente al domicilio fiscale del versante;
b) per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 cartaceo, il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la provincia ove ha sede la filiale dell'intermediario della riscossione presso il quale e' stata presentata la delega modello F24;
c) per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 telematico, il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la provincia ove ha sede la filiale della banca ovvero l'ufficio postale, individuati dal corrispondente codice CAB (codice di avviamento bancario), presso cui e' aperto il conto corrente di addebito del versante;
d) per i versamenti telematici eseguiti mediante il modello F24 cumulativo ovvero pervenuti tramite banche prive di sportelli sul territorio (c.d. «banche virtuali»), il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la provincia corrispondente al domicilio fiscale del versante.
3. Le ripartizioni sono eseguite esclusivamente sulla base dei dati trasmessi all'Agenzia delle entrate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane S.p.A. ed agenti della riscossione).
4. Per l'individuazione dei criteri di imputazione contabile delle somme riscosse per ciascun codice tributo, si rimanda alla tabella B allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
5. La ripartizione delle somme viene effettuata al netto degli importi di segno negativo derivanti delle compensazioni esercitate dai contribuenti, attribuendo gli importi ad esse corrispondenti, nell'ordine, ai seguenti capitoli ed articoli del bilancio: 1203, art. 1; 1023, art. 3; 1024, art. 8; 1023, art. 4; 1024, art. 2; 1023, art. 14; eventualmente, per capitolo ed articolo crescente a partire dal 1023.
6. Nelle giornate in cui i versamenti dei contribuenti sono inferiori alle compensazioni esercitate, le somme occorrenti per ripianare il saldo negativo di ripartizione sono anticipate mediante prelievo dei fondi necessari dalla contabilita' speciale n. 1778, denominata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio».
7. Il recupero delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma precedente avverra' entro il mese successivo, salvo insufficiente importo di segno positivo, imputando le somme al bilancio della regione con le modalita' previste dal comma 5.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento in tema di ripartizione delle somme riscosse attraverso i modelli F24, si rimanda alle disposizioni, in quanto compatibili, dei decreti interministeriali del 22 maggio 1998, n. 183 e del 15 ottobre 1998.
 
Art. 4.

Recupero delle anticipazioni effettuate per i rimborsi di imposte

1. Le somme anticipate dalla contabilita' speciale n. 1778, denominata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», per consentire agli agenti della riscossione siti nel territorio della regione di erogare i rimborsi in conto fiscale, sono recuperate dalla struttura di gestione con le modalita' definite nei commi seguenti.
2. Entro il mese di novembre di ciascun anno, con le modalita' previste dal precedente art. 3, comma 7, viene recuperato, a titolo di acconto, un importo pari all'80% degli stanziamenti effettuati nell'anno in favore degli agenti della riscossione competenti per il territorio della regione.
3. Entro il 31 maggio dell'anno successivo, dopo aver acquisito i dati di rendicontazione delle operazioni di rimborso dagli agenti della riscossione ed aver effettuato le necessarie quadrature contabili, la struttura di gestione provvedera' a quantificare la quota di competenza della regione Friuli-Venezia Giulia ed a calcolare il saldo a credito ovvero a debito della regione stessa, rispetto al recupero effettuato in acconto.
4. Il recupero dell'eventuale saldo a debito della regione di cui al comma 3 avviene con le modalita' previste dal precedente art. 3, comma 7, mentre l'eventuale saldo a credito e' corrisposto dalla struttura di gestione sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato alla regione Friuli-Venezia Giulia, prelevando quanto dovuto dalla contabilita' speciale n. 1778, denominata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio».
5. Il recupero delle restanti tipologie di rimborsi avviene con le modalita' stabilite nei commi precedenti.
 
Art. 5.

Flussi informativi

1. L'Agenzia delle entrate trasmette mensilmente alla regione Friuli-Venezia Giulia un flusso informativo relativo alle erogazioni effettuate agli agenti della riscossione siti nella regione stessa per il pagamento dei rimborsi in conto fiscale, nonche' un prospetto relativo alle altre tipologie di rimborso ed un flusso contabile riepilogativo delle operazioni, secondo lo schema definito nell'allegato C al presente decreto.
 
Art. 6.

Disposizioni in materia di accise sull'energia elettrica

1. A partire dal 1° gennaio 2009, per i versamenti diversi, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, i soggetti individuati dall'art. 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dovranno operare due distinti versamenti, uno, pari ad un decimo, a favore dell'erario, l'altro, pari a nove decimi, sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato alla regione Friuli-Venezia Giulia, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007.
2. Nel caso di versamenti diretti, la tesoreria provinciale dello Stato, provvedera' a rilasciare una quietanza di versamento, per quelli indiretti tramite conto corrente postale dovranno essere utilizzati bollettini a tre esemplari modello 1 2 3/ter.
3. Un originale della quietanza dei pagamenti effettuati tramite conto corrente postale dovra' essere consegnato o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio entro il quindicesimo giorno successivo al pagamento.
4. L'originale della quietanza di versamento emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato, entro il quindicesimo giorno successivo al pagamento, dovra' essere esibita all'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio che provvedera' a trattenerne una copia autenticata.
5. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 si considerano differiti al giorno feriale immediatamente successivo nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo.
 
Art. 7.

Disposizioni in materia di accise sui carburanti per autotrazione

1. La compartecipazione al gettito delle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, spettante alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per effetto dell'art. 49, comma 1, numero 7-bis, legge costituzionale n. 1 del 1963, si realizza attraverso il versamento di acconti e di conguagli nelle modalita' definite dai commi che seguono.
2. L'Agenzia delle dogane, entro il 31 maggio di ciascun anno, comunica alla regione e al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, il numero dei litri di benzina e di gasolio per autotrazione erogati nell'anno precedente nel territorio della regione, rilevati dai prospetti di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 1° agosto 1980, nonche' eventuali variazioni delle aliquote sui carburanti per autotrazione.
3. Entro la stessa data la struttura di gestione comunica all'Agenzia delle dogane, alla regione e al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'anno solare precedente con il modello F24 accise e contrassegnati dal codice tributo 2804 nonche' l'ammontare complessivo delle somme corrisposte alla regione a titolo di acconto nello stesso periodo.
4. Entro il quindicesimo giorno dalla ricezione delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, quantifica il coefficiente percentuale, troncato al secondo decimale, che, applicato ai pagamenti effettuati con il modello F24 accise contrassegnati dal codice tributo 2804, assicura alla regione Friuli-Venezia Giulia i previsti flussi di acconto. Tale coefficiente si ottiene dal rapporto tra il gettito spettante alla regione in base ai dati dell'erogato relativi all'anno precedente e il complessivo importo introitato nello stesso periodo dalla struttura di gestione per effetto dei versamenti contrassegnati dal codice tributo 2804. Il gettito spettante alla regione si ottiene, separatamente per prodotto, moltiplicando il numero dei litri erogati nel territorio regionale, di cui al comma 2, per le rispettive aliquote d'imposta e quindi per le rispettive percentuali stabilite all'art. 49, comma 1, numero 7-bis, legge costituzionale n. 1 del 1963 e sommando quindi i due valori cosi' ottenuti. Qualora nell'anno in questione sia intervenuta una variazione di aliquota, la quantificazione del gettito spettante alla regione si ottiene distribuendo i litri erogati in proporzione diretta ai giorni solari di vigenza della aliquota.
5. Entro il 30 giugno, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze comunica alla struttura di gestione il coefficiente percentuale determinato ai sensi del comma 4.
6. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di tale comunicazione la struttura di gestione applica il coefficiente di cui al comma 4 nella determinazione degli acconti da erogare alla regione.
7. Il Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati di cui al precedente comma 2 e degli acconti comunicati ai sensi del precedente comma 3, determina, entro il 30 giugno, l'ammontare del conguaglio a debito ovvero a credito della regione, riferito all'anno solare precedente e lo comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla regione. I fondi necessari per la corresponsione alla regione dell'eventuale conguaglio a credito saranno prelevati da un apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato, nell'ambito delle missioni e programmi relativi al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. L'eventuale conguaglio a debito della regione viene comunicato alla stessa ed alla struttura di gestione dal Dipartimento delle finanze. La struttura di gestione provvede al relativo recupero in sede di erogazione degli acconti alla regione.
 
Art. 8.

Versamenti in tesoreria

1. A partire dal 1° gennaio 2009, per i proventi erariali diversi da quelli oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale gia' riscossi presso la Tesoreria dello Stato, ove per gli stessi sia prevista la ripartizione, nelle more della loro inclusione nel mod. F24 o F24 EP, devono essere effettuati due distinti versamenti, rispettivamente, all'Erario e alla regione per la quota ad essa spettante sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato alla regione Friuli-Venezia Giulia. Sono richiesti due distinti versamenti anche nel caso in cui le somme da ripartire tra l'Erario e la regione affluiscano sul conto corrente postale delle Tesorerie.
2. Per l'individuazione dei capitoli del bilancio dello Stato interessati dai versamenti di cui al comma precedente si fa rinvio all'elenco di cui alla tabella D allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e determina altresi' le percentuali di ripartizione.
3. Le Tesorerie non effettuano alcun controllo sulla ripartizione delle somme.
 
Art. 9.

Agenti della riscossione

1. A partire dal 1° gennaio 2009, gli agenti della riscossione situati nel territorio regionale, al momento del versamento in Tesoreria delle somme riscosse tramite ruolo, devono operare due distinti versamenti, allo Stato e alla regione Friuli-Venezia Giulia, sulla base delle percentuali individuate con successivo provvedimento amministrativo dell'Agenzia delle entrate, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia.
 
Art. 10.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per le ripartizioni di gettito erariale derivante dai modelli F24 ed F24 EP, effettuate dal 1° gennaio 2008 alla data di decorrenza del presente decreto, la struttura di gestione effettuera' operazioni di conguaglio per le quote di spettanza della regione Friuli-Venezia Giulia, richiedendo all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze le necessarie rettifiche delle quietanze gia' emesse a favore del bilancio dello Stato.
3. Per le ripartizioni di gettito erariale derivante dai modelli F23, effettuate dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la struttura di gestione effettuera' operazioni di conguaglio per le quote di spettanza della regione Friuli-Venezia Giulia, prelevando le somme necessarie dalla contabilita' speciale n. 1778, denominata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio».
4. Per le ripartizioni di gettito erariale derivante da versamenti diretti alla Tesoreria dello Stato, effettuate dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la struttura di gestione effettuera' operazioni di conguaglio per le quote di spettanza della regione Friuli-Venezia Giulia, prelevando le somme necessarie dalla contabilita' speciale n. 1778, denominata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», sulla base dei dati individuati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 11.

Modifiche al decreto ed aggiornamenti delle tabelle

1. La modifica delle tabelle A, B e C allegate al presente decreto sara' effettuata mediante provvedimento amministrativo dell'Agenzia delle entrate, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Eventuali modifiche al presente decreto ed alla tabella D ad esso allegata sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la regione, sentite per le parti di rispettiva competenza l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2008

Il Ministro: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2008 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 391
 
RELAZIONE AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2007, n. 137, CHE PREVEDE L'ATTRIBUZIONE DIRETTA ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA
GIULIA DELLE ENTRATE ERARIALI AD ESSA SPETTANTI

In linea generale, si premette che il decreto, attuativo del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto non aumenta la parte dei tributi erariali in precedenza attribuiti alla regione Friuli-Venezia Giulia tramite l'istituto della devoluzione.
L'art. 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, siano modificate le modalita' di attribuzione delle entrate spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia (da ora denominata regione), trasformando l'attuale sistema basato sulla devoluzione a quello dell'attribuzione diretta.
In base a tale principio e' stato redatto il decreto in esame, che disciplina le modalita' ed i criteri contabili per l'imputazione, sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato alla regione Friuli-Venezia Giulia, delle quote di gettito erariale spettanti alla regione medesima, nonche' le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito dell'erogazione dei rimborsi fiscali e per effetto delle compensazioni operate dai contribuenti, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L'art. 2 definisce le modalita' ed i criteri per la ripartizione, a partire dal 1° gennaio 2009, delle quote di gettito erariale riscosse con il modello F23. Tale adempimento e' a cura degli agenti della riscossione, mediante accredito diretto delle somme presso il sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato alla regione Friuli-Venezia Giulia. L'individuazione dei criteri contabili per l'imputazione delle somme riscosse per ciascun codice tributo e' prevista nella tabella A allegata al decreto.
L'art. 3 dispone che la ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso i modelli F24 e F24 EP venga effettuata dalla struttura di gestione individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, sulla base dei codici tributo indicati dai contribuenti ovvero del luogo in cui e' avvenuto il versamento. L'attribuzione e' realizzata mediante accredito diretto alla regione sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato alla regione Friuli-Venezia Giulia.
Sono altresi' previsti specifici criteri per l'individuazione del luogo in cui e' avvenuto il versamento, distintamente per ogni tipologia di modello di versamento utilizzata.
Per l'individuazione dei criteri di imputazione contabile delle somme riscosse per ciascun codice tributo, l'articolo rimanda alla tabella B allegata al decreto.
Viene altresi' opportunamente previsto che la ripartizione delle somme spettanti alla regione venga effettuata al netto degli importi di segno negativo derivanti dalle compensazioni operate dai contribuenti. Sono disciplinate le modalita' di regolazione contabile tra lo Stato e la regione nel caso in cui vi siano giornate in cui i versamenti dei contribuenti siano inferiori alle compensazioni effettuate.
L'art. 4 disciplina le modalita' di recupero delle somme anticipate per l'erogazione dei rimborsi fiscali ai contribuenti siti nel territorio regionale.
Entro il mese di novembre di ogni anno viene recuperato un importo pari all'80% delle somme stanziate nell'anno; entro il 31 maggio dell'anno successivo, dopo aver acquisito i dati di rendicontazione presso gli agenti della riscossione ed aver effettuato le necessarie quadrature contabili, la struttura di gestione provvedera' a quantificare la quota di competenza delle regione ed a calcolare il saldo a debito ovvero credito della regione.
Il successivo art. 5 prevede che l'Agenzia delle entrate, al fine di fornire alla Regione gli elementi necessari alla contabilizzazione delle operazioni, trasmetta mensilmente alla regione stessa un flusso informativo, secondo lo schema definito nell'allegato C al decreto, con i dati relativi alle operazioni di ripartizione del gettito effettuate, nonche' alle erogazioni disposte per il pagamento dei rimborsi fiscali.
L'art. 6 introduce le disposizioni sull'attribuzione alla regione delle accise sulla energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2009.
In particolare, visto il particolare regime di versamento all'Erario di questo tipo di accise, e' previsto che i soggetti passivi effettuino due distinti versamenti, uno, pari ad un decimo, a favore dell'Erario, l'altro, pari a nove decimi, sul conto infruttifero ordinario di tesoreria unica intestato alla regione, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007.
L'art. 7 detta un particolare regime per attribuire alla regione le accise sui carburanti per autotrazione, nella quota ad essa spettante.
Le modalita' di attribuzione sono stabilite sulla base di acconti e conguagli alla cui determinazione sono deputati uffici del Dipartimento delle finanze, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Agenzia delle dogane. Sono altresi' previste apposite disposizioni per regolare contabilmente le poste a debito/credito derivanti dal saldo.
L'art. 8 prevede le modalita' di attribuzione alla regione dei proventi erariali diversi da quelli oggetto di versamento unificato. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2009, per quelli ove sia prevista la ripartizione in favore della regione, nelle more della loro inclusione nel mod. F24 o F24 EP, devono essere effettuati due distinti versamenti, rispettivamente, all'Erario e alla regione per la quota ad essa spettante sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato alla regione Friuli-Venezia Giulia, sulla base delle percentuali stabilite dalla tabella D allegata al decreto.
Il successivo art. 9 prevede che, sempre a partire dal 1° gennaio 2009, gli agenti della riscossione situati nel territorio regionale, al momento del versamento in Tesoreria delle somme riscosse tramite ruolo, devono operare due distinti versamenti, allo Stato e alla regione Friuli-Venezia Giulia, sulla base delle percentuali individuate con successivo provvedimento amministrativo dell'Agenzia delle entrate, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia.
L'art. 10 dispone la decorrenza di applicazione delle varie disposizioni che attribuiscono alla regione, in via diretta, la quota di spettanza delle entrate erariali previste nello statuto speciale. La diversa tempistica e' dovuta alla diversa tipologia delle entrate.
Infine, l'art. 11 regola la procedura di modifica del decreto e delle tabelle allegate. In particolare viene previsto che le modifiche al decreto ed alla tabella D si provvede mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la regione e comunque sentite le Agenzie delle entrate e delle dogane competenti per la materia trattata. Invece, per quanto riguarda la modifica delle tabelle A, B e C, trattandosi di procedure tecniche che non possono incidere sulle spettanze regionali, la loro eventuale modica puo' avvenire con provvedimenti amministrativi della Agenzia delle entrate, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia.
----> Vedere Allegato da pag. 13 a pag. 59 <----
 
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