Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 30 luglio 2008 |
Primo piano triennale di cofinanziamento degli interventi per tipologia A1, A2, A3, alloggi e residenze universitarie - legge n. 338/2000 - Bando (D.M. 22 maggio 2007, n. 42). (Decreto n. 41). |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338 - Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari - e in particolare la normativa sulle procedure e sugli stanziamenti relativi; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 114, comma 18; Visto l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 268, con il quale viene modificato l'art. 1, comma 5, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 338; Vista l'art. 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con il quale viene affidata alla Cassa depositi e prestiti la gestione delle risorse; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale all'art. 5, commi 1 e 3, dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni; Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42 - registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007 registro 5 foglio 29 - con il quale sono state disciplinate procedure e modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze universitarie, nonche' alla relativa copertura finanziaria; Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 117 con il quale e' stata istituita la Commissione di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 338/2000; Visto il decreto direttoriale 22 novembre 2002, n. 209, di modifica e integrazione dell'art. 3, commi 1 e 5 del citato decreto ministeriale 117/2001; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2005, n. 28, relativo alle designazioni dei componenti della Commissione in rappresentanza del Ministero dell'universita' e della ricerca, con il quale e' stato altresi' previsto l'incremento nel numero dei componenti la Commissione, da 12 a 14 unita'; Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2005, n. 45, con il quale a completamento di quanto previsto dal citato decreto ministeriale 28/2005, sono stati nominati i sette componenti in rappresentanza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2005, n. 47, con il quale e' stata formalizzata in un unico provvedimento la composizione della Commissione nonche' e' stato nominato quale Presidente, il prof. Romano Del Nord ordinario di «Tecnologia dell'Architettura» presso il dipartimento di tecnologie e design «Pierluigi Spadolini» dell'Universita' degli studi di Firenze; Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 43 - registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007, registro 5 foglio 30 - con il quale sono stati definiti gli standard minimi dimensionali e qualitativi nonche' le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla citata legge n. 338/2000; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2007, n. 71, con il quale e' stato adottato il modello Informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento per gli interventi relativi agli alloggi e residenze per studenti universitari; Visto l'art. 7, comma 4, del citato decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, che ai fini della realizzazione degli interventi per alloggi e residenze universitarie sono stati destinati, sul cap. 7273 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2006 e per gli anni successivi fino al 2009 compreso, i seguenti importi: esercizio 2006 Euro 32.000.070 esercizio 2007 Euro 31.972.070 esercizio 2008 Euro 31.332.070 per un totale di Euro 95.304.210, oltre ad una previsione di Euro 31.977.000 per l'anno 2009, nonche' le risorse rese disponibili di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 10 dicembre 2004, n. 40 (Piano degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari); Considerato che i suindicati stanziamenti iscritti in bilancio a tutto l'esercizio Finanziario 2008 sono stati impegnati per le finalita' previste dalla normativa di cui in premessa; Considerato che in osservanza dell'art. 17, della citata legge 16 gennaio 2003, n. 3, il M.I.U.R. ha proceduto alla stipula della convenzione tipo del 30 giugno 2005 con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., convenzione che e' condizione presupposta per l'attuazione del presente piano; Considerata la necessita' di disciplinare l'attivita' di gestione delle nuove risorse finanziarie sopra individuate e previste dal decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, con apposito atto aggiuntivo del 26 giugno 2008, in corso di perfezionamento, alla citata convenzione tipo del 30 giugno 2005; Considerato che nella citata convenzione del 30 giugno 2005, il compenso dovuto alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ammonta all'1,25%, IVA compresa, sulle somme erogate, a valere sugli stanziamenti gia' indicati, compenso confermato nell'atto aggiuntivo del 26 giugno 2008, sopracitato; Tenuto presente che degli oneri ivi previsti, viene fin d'ora tenuto conto nella predisposizione del presente piano, nella misura convenuta con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.; Tenuto conto, altresi', che in applicazione del citato art. 7, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 268, la spesa per il funzionamento della Commissione e' determinata per un importo massimo non superiore all'1% dei fondi di cui all'art. 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338; Tenuto conto dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42 con il quale sono state fissate le tipologie degli interventi ammissibili al cofinanziamento nonche' dell'art. 7 con il quale le risorse disponibili per il cofinanziamento sono state destinate alle tipologie come individuate dal citato art. 3; Tenuto conto che in relazione a quanto previsto dal citato art. 7, comma 7,del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, le risorse accantonate sul capitolo di bilancio 7273 del Ministero relativamente all'anno 2006 pari ad Euro 32.000.070, sono destinate al cofinanziamento degli interventi classificati nelle categorie A1, A2, A3 mentre quelle eventualmente residuali rispetto alle esigenze per il cofinanziamento di tali interventi sono destinate agli interventi di cui alle categorie B, C e D nell'ambito dell'approvazione del II Piano; Disponibilita' per interventi A1, A2, A3 - art. 7, comma 7, decreto ministeriale n. 42/2007
Esercizio 2006 .... |Euro 32.000.070,00 --------------------------------------------------------------------- A detrarre accantonamento spese funzionamento | Commissione ex art. 4 decreto ministeriale | 117/2001 come modificato dal decreto ministeriale | 22 novembre 2002, n. 209, in attuazione art. 7, | comma 2, decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, | convertito con legge 22 novembre 2002, n. 268 (1% | stanziamento.... | Euro 320.000,00 --------------------------------------------------------------------- Disponibilita' al netto 1% .... |Euro 31.680.070,00 --------------------------------------------------------------------- A detrarre accantonamento commissione spettante | alla Cassa DD.PP. ex art. 17, legge 16 gennaio | 2003, n. 3 (1,25% IVA compresa - di euro | 31.288.958,02).... | Euro 391.111,98 --------------------------------------------------------------------- Disponibilita' per interventi A1, A2, A3.... |Euro 31.288.958,02
Visto il comma 8, dell'art. 7, del decreto ministeriale n. 42/2007, che prevede l'adozione di un I Piano triennale che individua gli interventi A1, A2 e A3, ammessi al cofinanziamento e un successivo II Piano triennale che individua gli interventi B, C e D ammessi al cofinanziamento, stabilendo inoltre che gli interventi dei due Piani triennali rientrano nei limiti delle risorse disponibili e con la graduatoria di quelli ammessi con riserva; Vista la graduatoria definitiva degli interventi della tipologia A1, A2, A3 di cui al decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, formulata dalla Commissione «alloggi e residenze universitarie», acquisita al prot. n. 174, del 13 maggio 2008; Vista la proposta del I Piano triennale (allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, disposta sulla scorta della sopra citata graduatoria definitiva degli interventi di cofinanziamento della sola tipologia A, dalla Commissione di cui art. 1, comma 5, della legge n. 338/2000, formulata nella «1ª fase» dove e' prevista la ripartizione su base regionale delle quote pari al 30% delle risorse e nella «2ª fase», dove vengono attribuite le restanti risorse come previsto dal decreto ministeriale n. 42/2007, all'art. 7, commi 5, 6; Visto che con la suddetta proposta definitiva di Piano la Commissione ha, anche, individuato i progetti non ammissibili al cofinanziamento; Decreta:
Art. 1. Progetti ammessi al cofinanziamento del I Piano triennale (tipologia A1, A2, A3)
Sulla scorta della proposta del I Piano triennale formulata dalla Commissione paritetica, in premessa richiamata, sono ammessi al cofinanziamento i progetti sotto indicati, in applicazione della legge n. 338/2000, riportati con l'importo a fianco di ciascuno assegnato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto: 1) progetti contrassegnati dal n. 1 al n. 13 nella proposta di Piano relativa alle tipologie di interventi A1, A2, A3, (allegato A), sono ammessi a cofinanziamento nell'ambito della quota regionale (fase 1); 2) progetti contrassegnati dal n. 14 al n. 30 nella proposta di Piano relativa alle tipologie A1, A2, A3, (allegato A), sono ammessi a cofinanziamento con le restanti disponibilita' sulla base della graduatoria di cui all'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, (fase 2). |
| Art. 2. Progetti non ammessi
Non sono ammessi al cofinanziamento previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338, i progetti di cui all'allegato A (fase 4), che forma parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. Risorse finanziarie
Le risorse destinate al cofinanziamento degli interventi per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari - tipologia A1, A2, A3 - a valere sul cap. 7273 dello stato di previsione della spesa del Ministero relativo all'esercizio 2006 per Euro 32.000.070, che al netto dell'accantonamento relativo alle spese per il funzionamento della Commissione ed alla misura della commissione spettante alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. residuano ad Euro 31.288.958,02. Il presente I Piano triennale comporta un impegno di spesa pari ad Euro 22.648.908,00, l'importo residuo complessivo pari a Euro 8.640.050,02 (rispetto alla disponibilita' economica di Euro 31.288.958,02), sara' utilizzato nelle modalita' di riassegnazione dei cofinanziamenti per il II Piano triennale tipologie B, C e D, di cui al successivo art. 7 del presente decreto. |
| Art. 4. Documentazione
Entro duecentoquaranta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, per gli interventi inseriti nel presente Piano, i soggetti proponenti devono inviare, pena l'esclusione, unicamente al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma, la documentazione integrativa di cui all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42. La documentazione di cui sopra dovra' essere spedita per raccomandata ed ai fini della scadenza del termine si considera valida la data dell'ufficio postale accettante. |
| Art. 5. Revoca del cofinanziamento
All'eventuale revoca del cofinanziamento assegnato si procede con decreto ministeriale, su proposta della Commissione, al verificarsi di una delle seguenti inadempienze per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42: in caso di mancato inizio dei lavori entro il duecento quarantesimo giorno successivo alla data di emanazione del decreto di assegnazione del cofinanziamento. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 42/2007, limitatamente agli interventi di cui alla lettera A ed in ragione di particolari circostanze, da motivare in sede di stipulazione della convenzione tra il Ministero ed il beneficiario, di cui all'art. 8, comma 2, del medesimo decreto ministeriale n. 42/2007, il termine di inizio lavori, utile per non incorrere nella sanzione della revoca del cofinanziamento, potra' essere differito entro e non oltre il 30 settembre successivo al termine prima definito; in caso di mancato rispetto dei termini temporali di realizzazione degli interventi gia' rappresentati nel cronogramma di cui all'art. 4, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, inviato in allegato alla richiesta di cofinanziamento, ad eccezione dei casi in cui sia fornita adeguata documentazione della non imputabilita' al beneficiario dell'inadempimento; qualora non venga rispettato quanto previsto nella convenzione di cui ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, con il soggetto destinatario del cofinanziamento, che stabilisce gli obblighi dello stesso. La violazione delle condizioni di cui all'art. 3, comma 11, del decreto ministeriale n. 42/2007, dara' luogo a sanzioni stabilite nella convenzione, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. In caso di anticipata perdita di disponibilita' dell'immobile da parte del beneficiario del cofinanziamento la somma ricevuta fino al momento della disdetta andra' completamente restituita al Ministero dell'Universita' e della Ricerca. |
| Art. 6. Modalita' di revoca del cofinanziamento
La revoca del cofinanziamento avviene sulla base delle seguenti modalita': a) gli uffici competenti del Ministero, anche avvalendosi dei soggetti cui sia affidato il supporto operativo, procedono alla verifica dei tempi e degli adempimenti previsti per l'attuazione dei procedimenti; b) nel caso in cui gli uffici competenti del Ministero ravvisino la presenza di una delle condizioni di revoca previste, procedono a chiedere ai soggetti beneficiari del cofinanziamento i chiarimenti necessari, che devono essere presentati inderogabilmente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; c) la Commissione di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 338/2000 e successive modifiche ed integrazioni, esaminata la documentazione trasmessa dagli uffici ministeriali e le eventuali controdeduzioni del soggetto beneficiario del cofinanziamento, formula parere e proposte ai fini della revoca; d) il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere e le proposte della Commissione, procede con proprio decreto alla revoca del cofinanziamento, definendo le modalita' ed i tempi per il recupero delle somme eventualmente gia' erogate. |
| Art. 7. Modalita' di riassegnazione dei cofinanziamento
Le risorse non utilizzate per il presente I Piano unitamente a quelle rese disponibili per effetto delle revoche e delle economie conseguenti alla rideterminazione dei cofinanziamenti concessi a seguito di ribassi derivanti dalle aggiudicazioni in sede di gara art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42 - o determinatasi a qualsiasi altro titolo sono destinate agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, alle tipologie B, C, D per la definizione del II Piano triennale. |
| Art. 8. Disposizioni finali
Per quanto non disciplinato dal presente decreto ministeriale, si fa rinvio al decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2007, registro 5, foglio 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 159 dell'11 luglio 2007. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 30 luglio 2008
Il Ministro: Gelmini
Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro 5, foglio 294 |
| Allegato A
DIREZIONE GENERALE DEGLI STUDENTI E DEL DIRITTO ALLO STUDIO - UFFICIO III
----> Vedere da pag. 37 a pag. 42 <---- |
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