Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 ottobre 2008
Riconoscimento, al sig. Tavera Alberto Angelo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'iscrizione all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza del sig. Tavera Alberto Angelo, nato il 9 marzo 1974 ad Alghero (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado», rilasciato nel gennaio 2008 dal «Illustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di dottore in giurisprudenza conseguito presso la Universita' degli studi di Sassari nel luglio 2002, omologato in Spagna nel marzo 2007;
Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel novembre 2005;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 luglio 2008;
Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:

Art. 1.
Al sig. Tavera Alberto Angelo, nato il 9 marzo 1974 ad Alghero (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 30 ottobre 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova orale e' unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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