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| Gazzetta n. 273 del 21 novembre 2008 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 4 novembre 2008 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione,  al  laboratorio  «Ente  tutela vini di Romagna»,   al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore vitivinicolo. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2676/1990  della Commissione del 17 settembre  1990  che  determina  i  metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;
 Visto  il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo, che  all'art.  118  prevede  la  designazione,  da  parte degli Stati membri,  dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in   merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari  che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi  finalizzate  a  detto controllo e tra essi la conformita' ai criteri  generali  stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
 Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
 Visto   il   decreto  6 ottobre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 243 del 18 ottobre  2005  con  il  quale  al laboratorio «Ente tutela vini di Romagna», ubicato in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore  vitivinicolo,  per  l'intero  territorio  nazionale,  aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;
 Vista  la  domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 22 ottobre 2008;
 Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni  indicate  al  punto c)  della  predetta  circolare e in particolare  ha  dimostrato  di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
 Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
 Si rinnova l'autorizzazione
 
 al  laboratorio  «Ente  tutela  vini  di  Romagna», ubicato in Faenza (Ravenna),  corso  Garibaldi  n.  2,  al  rilascio dei certificati di analisi  nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi    valore   ufficiale,   anche   ai   fini   dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
 L'autorizzazione  ha  validita'  fino  al  31 luglio  2010  data di scadenza  dell'accreditamento  a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.
 Il    laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di   comunicare all'amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
 L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
 Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
 L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 novembre 2008
 Il capo Dipartimento: Nezzo
 |  |  |  | Allegato 
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