Gazzetta n. 274 del 22 novembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 novembre 2008
Ripartizione delle risorse per le attivita' di formazione nell'esercizio per l'apprendistato, tra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, per l'annualita' 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche per l'orientamento e la formazione
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041 recante «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante «Legge quadro in materia di formazione professionale»;
Visto il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione», e in particolare l'art. 16;
Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attivita' di formazione degli apprendisti e in particolare l'art. 6;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attivita' formative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 e in particolare l'art. 9 sulle modalita' di finanziamento delle attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta';
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e in particolare l'art. 118 comma 16;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30 recante «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (Legge Finanziaria 2007)»;
Vista la legge 28 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e in particolare l'art. 2 comma 518;
Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1/cont/I/2008 del 18 gennaio 2008, recante il bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2008 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge 236 del 19 luglio 1993, e successive variazioni;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'art. 23;
Ritenuto di dover procedere entro l'anno al trasferimento, a titolo di anticipo, di una parte delle risorse pari al 50% dell'ammontare complessivo per l'annualita' 2008, in attesa di disporre dei dati di monitoraggio, per poter procedere a ripartire e a trasferire l'importo residuo;
Ritenuto altresi' di ripartire tali risorse fra le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento, in quota proporzionale al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio, calcolato quale media degli occupati tra gennaio e novembre 2007 (dati fonte INPS).
Premesso tutto quanto sopra,
Decreta:
Art. 1.
1. Come previsto dal decreto ministeriale n. 1/cont/I/2008 del 18 gennaio 2008 e successive variazioni, con riferimento all'annualita' 2008, sono destinati, ai sensi dell'art. 2 comma 518 della legge 28 dicembre 2007, n. 244, euro 80.000.000,00 al finanziamento delle attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato previste dalla normativa vigente, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta'.
2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7022 del Bilancio di previsione per l'Esercizio 2008 del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993, provenienti dal Fondo per l'occupazione, di cui al decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni con la legge 19 luglio 1993, n. 236.
3. Sulla base delle considerazioni emarginate in premessa vengono erogati a titolo di anticipo euro 40.000.000,00 pari al 50% delle risorse di cui al comma 1.
4. Le risorse di cui al comma 2 vengono ripartite fra le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento, in quota proporzionale al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio. Le risorse assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono riportate nella seguente tabella:

=====================================================================
Regioni | Apprendisti occupati* |Ripartizione risorse ===================================================================== Piemonte | 50.669| 3.177.658,00 Valle d'Aosta | 1.934| 121.271,00 Lombardia | 117.826| 7.389.311,00 P.A. Bolzano | 4.821| 302.343,00 P.A. Trento | 8.495| 532.776,00 Veneto | 75.589| 4.740.478,00 Friuli Venezia Giulia | 13.422| 841.749,00 Liguria | 18.861| 1.182.832,00 Emilia Romagna | 59.924| 3.758.056,00 Toscana | 53.423| 3.350.377,00 Umbria | 16.045| 1.006.242,00 Marche | 28.801| 1.806.189,00 Lazio | 58.063| 3.641.363,00 Abruzzo | 14.091| 883.716,00 Molise | 2.006| 125.775,00 Campania | 23.775| 1.491.018,00 Puglia | 36.062| 2.261.593,00 Basilicata | 3.393| 212.765,00 Calabria | 8.102| 508.107,00 Sicilia | 28.942| 1.815.037,00 Sardegna | 13.575| 851.344,00 TOTALE | 637.819| 40.000.000,00

* dati fonte I.N.P.S. (media occupati gennaio-novembre 2007
 
Art. 2.
1. A partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in accordo con le disponibilita' di cassa, procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'Articolo 1 del presente Decreto.
2. Secondo le medesime modalita' di cui al precedente comma sono trasferite le risorse non ancora liquidate in favore delle Regioni e Province Autonome a valere sui decreti direttoriali nn. 124/cont/II/2006 del 27 dicembre 2006 e 41/cont/II/2008 del 2 aprile 2008, ferme restando le altre disposizioni ivi previste.
3. Le Regioni e le Province Autonome comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali estremi e importi degli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse trasferite.
4. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attivita' per l'apprendistato, ciascuna Regione e Provincia Autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni - pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto dall'art. 17 comma 6 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio 2009. La trasmissione dei rapporti dovra', preferibilmente, avvenire attraverso posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. La trasmissione dei rapporti di monitoraggio di cui al precedente comma, secondo i termini e i criteri previsti, costituisce condizione ai fini dei successivi trasferimenti di risorse.
6. Qualora entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto dagli Assessorati competenti non venga comunicato, ai sensi del comma 3 del presente articolo, l'avvenuto impegno giuridicamente vincolante delle risorse trasferite, non verranno erogate risorse a valere sui successivi decreti, che potranno essere successivamente reimpiegate sulla base di criteri da stabilire d'intesa con il Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome.
Roma, 10 novembre 2008
Il direttore generale: Mancini
 
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