Gazzetta n. 275 del 24 novembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 novembre 2008
Inserimento della specie Galega orientalis Lam. nella disciplina dell'attivita' sementiera: recepimento della direttiva 2007/72/CE della Commissione del 13 dicembre 2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;
Vista la direttiva 2007/72/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle piante di specie foraggere con l'inserimento della specie Galega orientalis Lam.;
Considerata la necessita' di recepire la direttiva 2007/72/CE;
Decreta:

Art. 1.

All'art. 23, comma 1, lettera B) sementi certificate, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il termine «facezia» e' aggiunto il termine «galega foraggera».



Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.



 
Art. 2.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, all'allegato III Elenco delle specie, colture erbacee da pieno campo, alla voce foraggere, prima di Hedisarum coronarium L. «Sulla» e' inserita la specie Galega orientalis Lam. «galega foraggera».
 
Art. 3.

Nella legge 25 novembre 1971, n. 1096, all'allegato I, numero 2) foraggere, dopo Festulolium e' inserita la specie Galega orientalis Lam. «galega foraggera».
 
Art. 4.

Nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera B) Foraggere leguminose prima della voce Hedisarum coronarium L. e' inserita la specie Galega orientalis Lam. secondo lo schema riportato all'allegato 1 al presente decreto.
 
Art. 5.

Nell'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera C) Foraggere, I. sementi certificate, nella tabella, prima della voce Hedisarum coronarium L., e' inserita la specie Galega orientalis Lam. secondo lo schema riportato all'allegato 2 al presente decreto.
 
Art. 6.

Nell'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera C) Foraggere, II., sementi di base, nella tabella, prima della voce Hedisarum coronarium L., e' inserita la specie Galega orientalis Lam. secondo lo schema riportato all'allegato 3 al presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 novembre 2008
Il Ministro : Zaia
 
----> Vedere Allegati da pag. 21 a pag. 22 <----
 
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