Gazzetta n. 277 del 26 novembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 12 novembre 2008 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata alla «Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei derivati degli Agrumi» quale autorita' pubblica, incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» registrata in ambito Unione europea. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Visto il Regolamento (CE) n. 509 del 15 marzo 2001, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria Olio essenziale»; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 15 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 29 novembre 2005, con il quale la «Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei derivati degli Agrumi» con sede in Reggio Calabria, via Generale Tommasini n. 2, e' stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 15 novembre 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Considerato che il Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria, con nota del 10 novembre 2008, ha comunicato di confermare la «Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei derivati degli Agrumi» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire alla «Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei derivati degli Agrumi» la predisposizione del piano di controllo; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 15 novembre 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione alla «Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei derivati degli Agrumi»; Decreta:
Art. 1. L'autorizzazione rilasciata alla «Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei derivati degli Agrumi» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 509 del 15 marzo 2001, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente la «Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei derivati degli Agrumi» e' obbligata al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 15 novembre 2005. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 novembre 2008 Il direttore generale: La Torre |
|
|
|