Gazzetta n. 279 del 28 novembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 17 novembre 2008 |
Riconoscimento, al sig. Pallesi Niccolo', di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza del sig. Pallesi Niccolo', nato a Roma il 13 settembre 1980, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney at law», di cui e' in possesso, conseguito in USA, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Laurea in giurisprudenza», conseguito presso la «Luiss Guido Carli» in data 3 novembre 2004 e del «Master of Laws» conseguito presso l'«University of California» di Berkeley in data 12 maggio 2007; Considerato che lo stesso e' iscritto presso la «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York» dal 6 ottobre 2008; Preso atto che l'istante e' inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», come attestato in data 4 ottobre 2007 dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 ottobre 2008 nella quale e' stato espresso parere favorevole; Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella conferenza di cui sopra; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato; Decreta: Art. 1.
Al sig. Pallesi Niccolo', nato a Roma il 13 settembre 1980, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 17 novembre 2008 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova orale e' unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale. c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
|
|
|