Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 settembre 2008
Criteri e modalita' di individuazione dei titolari della Carta Acquisti, dell'ammontare del beneficio unitario e modalita' di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
del Ministero dell'economia e delle finanze

e

IL SEGRETARIO GENERALE
del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali

Visto l'art. 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che:
al comma 29, istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti;
al comma 32, dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;
al comma 33, demanda ad un decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, de:
a) i criteri e le modalita' di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti gia' ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonche' di eventuali ulteriori elementi atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio;
al comma 33-bis, prevede che, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce piu' deboli della popolazione, possano essere avviate idonee iniziative di comunicazione;
al comma 34, prevede che ai fini dell'attuazione delle disposizioni in parola, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze possa avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste Italiane S.p.a., di Sogei S.p.a. o di Consip S.p.a.;
al comma 35, lettera b), prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale, individui un gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici;
al comma 36, prevede che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformita' alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o delle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti;
al comma 38, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della citata carta acquisti, tra cui quelli di avvalimento di altri soggetti, e quelli connessi all'affidamento del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, si provveda mediante utilizzo del citato Fondo;
al comma 38-bis, prevede che entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al citato comma 33, e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenti una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 12, comma 1, concernente «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo che ha istituito, tra gli altri, il Ministero dell'economia e delle finanze, organizzato in Dipartimenti, e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», che istituisce il Segretariato generale;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;
Visto il decreto 13 ottobre 2005, n. 240, del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie recante «Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, recante «Istituzione del casellario centrale dei pensionati» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
Visto il Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, di approvazione del «Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n. 128414 del 26 agosto 2008, recante elementi informativi ai fini dell'attuazione del citato art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 96257 del 2 settembre 2008 recante variazione di bilancio per la dotazione iniziale del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, pari a 170 milioni di euro;
Ritenuto che, in considerazione della variabilita' delle giacenze, derivante anche dalla natura delle fonti di alimentazione del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, si rendano necessari meccanismi di modulazione degli impegni di spesa atti a garantire in ogni caso la copertura dei benefici concessi con le risorse disponibili;
Considerato che a norma del citato art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, la carta acquisti deve essere destinata ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico e che a tal fine, a norma del comma 33 del medesimo articolo, debbano essere utilizzati idonei strumenti atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
Considerato che l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, rappresenta uno strumento idoneo per la valutazione della situazione economica dei nuclei familiari;
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008, puo' avvalersi di enti pubblici ai fini dell'attuazione del comma 32 del medesimo articolo e che l'Istituto nazionale previdenza sociale e' ente pubblico previdenziale con specifica competenza nell'erogazione di benefici sociali e che provvede, tra l'altro, al pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito e di quelle che agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose;
Considerato, pertanto, che l'Istituto nazionale previdenza sociale e' in possesso delle competenze e dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attivita' di Soggetto attuatore dell'intervento;
Vista la nota n. 8270 del 10 settembre 2008 con la quale l'Istituto nazionale previdenza sociale ha comunicato la propria disponibilita' a svolgere le attivita' di Soggetto attuatore, come individuate nel presente decreto;
Ritenuto, ai sensi del citato art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008, di avvalersi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per lo svolgimento di alcune attivita' funzionali all'attuazione della disposizione di cui al citato art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Sentito, per quanto di competenza, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la nota n. 7195 del 16 settembre 2008 con la quale il Dipartimento delle Finanze ha espresso, per quanto di competenza, parere positivo sul testo del presente decreto;
Decretano:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «Cittadino residente»: cittadino italiano regolarmente registrato nell'Anagrafe della Popolazione Residente, i cui dati anagrafici e successive variazioni sono accertati attraverso il sistema INA-SAIA gestito dal Ministero dell'interno;
b) «ISEE»: l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
c) «Trattamenti»: l'importo annuo dei trattamenti forniti, a qualsiasi titolo, anche se non fiscalmente imponibili, dall'Istituto nazionale previdenza sociale e dagli enti erogatori di pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni, con esclusione dei soli importi relativi ad arretrati;
d) «Amministrazione responsabile»: il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro;
e) «Soggetto Attuatore»: l'Istituto nazionale previdenza sociale;
f) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008;
g) «Convenzione di gestione»: la convenzione regolante il rapporto tra il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero il soggetto di cui questo si avvale ai sensi del citato art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008, e il Gestore del servizio;
h) «Carta Acquisti»: la carta acquisti di cui al citato art. 81, comma 31, del decreto-legge n. 112 del 2008;
i) «Beneficiario»: il Cittadino residente in possesso dei requisiti per l'ottenimento della Carta Acquisti;
j) «Titolare»: il soggetto cui e' intestata la Carta Acquisti;
k) «Fondo»: il Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;
l) «Immobile ad uso abitativo»: un immobile di categoria catastale da A1 a A9, o A11;
m) «Bimestre»: ciascun bimestre solare che inizia il primo del mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre;
n) «Soggetto incapiente»: soggetto che possiede un reddito complessivo di cui all'art. 8 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, avente un'imposta lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo Testo unico, delle ritenute, non supera euro 10,33; il reddito citato fa riferimento al secondo periodo d'imposta antecedente al momento di richiesta o di verifica, fatta salva la facolta' del richiedente di rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito al reddito relativo al periodo d'imposta immediatamente antecedente.
 
Art. 2.

Attivita' dell'Amministrazione responsabile

1. L'Amministrazione responsabile, titolare del trattamento dei dati personali necessari all'attuazione del citato art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008 e del presente decreto, svolge le seguenti attivita':
a) esercita la facolta' di avvalersi di altri soggetti ai sensi del citato art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008 e li designa responsabili del trattamento dei dati personali, anche sotto i profili della sicurezza, come previsto dall'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) svolge, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, funzioni di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni di cui al citato art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008 e di cui al presente decreto;
c) emana, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, direttive e istruzioni al Soggetto Attuatore;
d) emana, nei limiti previsti dalla Convenzione di gestione, direttive e istruzioni al Gestore del servizio;
e) individua, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, i casi di disattivazione delle Carte Acquisti;
f) gestisce il conto corrente di Tesoreria di cui all'art. 11, rendendone il conto ai sensi degli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
g) dispone ed effettua controlli, anche avvalendosi della Guardia di Finanza e del Soggetto Attuatore, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari o sulle rendicontazioni predisposte dal Soggetto Attuatore e dal Gestore del servizio;
h) stabilisce, in conformita' alla normativa, i criteri e le modalita' di versamento al Fondo da parte di soggetti privati e pubblici;
i) dispone, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le iniziative di comunicazione di cui all'art. 14;
j) predispone, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
 
Art. 3.

Attivita' del Soggetto Attuatore

1. Il Soggetto Attuatore, che agisce anche in qualita' di responsabile del trattamento dei dati personali, svolge, anche attraverso l'adozione di idonei strumenti informatici, le seguenti attivita':
a) predispone lo schema dei moduli di richiesta corredato di idonea informativa sul trattamento dei dati personali, da compilare a cura dei richiedenti il beneficio;
b) acquisisce le informazioni funzionali alla verifica della compatibilita' dei requisiti in possesso dei richiedenti con i requisiti di cui all'art. 5, individuando i casi in cui le informazioni sono acquisite direttamente dalle Amministrazioni o dagli enti detentori, ovvero quelli in cui ricorrere alle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) individua le modalita' di accertamento e verifica periodica della compatibilita' delle informazioni, sulla base delle informazioni acquisite tramite le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero presenti nelle basi dati delle Amministrazioni o enti detentori al momento in cui viene effettuata la verifica, con i requisiti di cui all'art. 5;
d) individua i periodi temporali cui le informazioni acquisite dalle Amministrazioni o enti detentori, o forniti dai richiedenti, devono fare riferimento;
e) dispone, una volta acquisite le richieste, l'avvio degli accrediti a favore dei titolari delle carte, previa verifica della compatibilita' delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5;
f) autorizza, ai sensi dell'art. 5, l'eventuale intestazione della Carta Acquisti a soggetto diverso dal beneficiario;
g) dispone la misura degli accrediti periodici da effettuare sulle Carte Acquisti, e tenendo conto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, previa verifica della compatibilita' delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5;
h) dispone, nei casi individuati dall'Amministrazione responsabile, la disattivazione della Carta Acquisti intestata al beneficiario o al suo avente titolo ai sensi dell'art. 5;
i) predispone una relazione annuale sulle attivita' svolte, secondo indicazioni fornite dall'Amministrazione responsabile, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
 
Art. 4.

Attivita' del Gestore del servizio

1. Il Gestore del servizio, che agisce in applicazione della Convenzione di gestione, anche in qualita' di responsabile del trattamento dei dati personali, svolge le seguenti attivita':
a) riceve e verifica la conformita' delle richieste di accesso al beneficio effettuate dai potenziali beneficiari o dai loro aventi titolo, mettendo a disposizione, a tal fine, una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio dello Stato;
b) trasmette telematicamente le richieste al soggetto attuatore, secondo modalita' stabilite nella Convenzione di gestione;
c) produce, emette e distribuisce le Carte Acquisti, secondo specifiche tecniche stabilite nella Convenzione di gestione;
d) esegue gli accrediti periodici di ciascuna Carta Acquisti sulla base delle disposizioni del Soggetto Attuatore, secondo modalita' stabilite nella Convenzione di gestione;
e) disattiva la Carta Acquisti sulla base delle disposizioni del Soggetto Attuatore;
f) fornisce un idoneo servizio di informazioni al pubblico, secondo modalita' stabilite nella Convenzione di gestione;
g) gestisce tutti i rapporti amministrativi inerenti i compiti di cui alle precedenti lettere, ivi inclusi l'invio di comunicazioni ai titolari della Carta Acquisti, la digitalizzazione, archiviazione e conservazione della documentazione ai soli fini e limitatamente all'attuazione delle finalita' previste dall'art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, la rendicontazione al soggetto attuatore, la protezione della documentazione e dei dati acquisiti;
h) riceve gli ordini e raccoglie i pagamenti relativi ai servizi sostitutivi di cui all'art. 8, comma 4;
i) assicura all'Amministrazione responsabile o ai soggetti di cui questa si avvale a fini di accertamento, l'accesso alla documentazione cartacea ed elettronica relativa alla gestione del servizio;
j) predispone una rendicontazione, corredata di una relazione, delle attivita' svolte, secondo specifiche tecniche stabilite nella Convenzione di gestione.
 
Art. 5.

Beneficiari e titolari

1. La Carta Acquisti e' concessa ai Cittadini residenti in possesso, contemporaneamente, dei seguenti requisiti:
a) avere eta' non inferiore ad anni 65;
b) essere un Soggetto incapiente;
c) non godere di Trattamenti, oppure godere di Trattamenti di importo inferiore a euro 6.000; nel caso in cui l'importo dei trattamenti dipenda da redditi propri, il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a euro 6.000; i redditi propri da considerare sono quelli rilevanti ai fini della definizione dell'ammontare dei trattamenti;
d) avere un ISEE, in corso di validita', inferiore a euro 6.000;
e) non essere singolarmente o, se coniugato, insieme al coniuge:
i) intestatario/i di piu' di una utenza elettrica domestica;
ii) intestatario/i di utenze elettriche non domestiche;
iii) intestatario/i di piu' di una utenza del gas;
iv) proprietario/i di piu' di un autoveicolo;
v) proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di piu' di un immobile ad uso abitativo;
vi) proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
vii) titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE di cui alla precedente lettera d), superiore a euro 15.000;
f) non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura di lunga degenza o detenzione in istituti di pena;
Oppure in possesso, contemporaneamente, dei seguenti requisiti:
g) avere eta' inferiore ad anni 3;
h) avere ISEE, in corso di validita', inferiore a euro 6.000;
i) non essere, insieme agli esercenti la potesta' o ai soggetti affidatari:
i) intestatari di piu' di una utenza elettrica domestica;
ii) intestatari di piu' di una utenza elettrica non domestica;
iii) intestatari di piu' di due utenze del gas;
iv) proprietari di piu' di due autoveicoli;
v) proprietari, con una quota superiore o uguale al 25%, di piu' di un immobile ad uso abitativo;
vi) proprietari, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
vii) titolari di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE di cui alla precedente lettera h), superiore a euro 15.000.
2. I tutori, gli esercenti la potesta' sui beneficiari e i soggetti affidatari hanno titolo a richiedere l'intestazione della Carta Acquisti. In caso di esercizio della potesta' su piu' di un minore beneficiario, puo' essere richiesto l'accredito di piu' benefici sulla medesima Carta.
3. I Beneficiari con impedimenti di natura fisica possono chiedere l'intestazione della Carta Acquisti a persone di fiducia, presentando motivata richiesta, secondo modalita' stabilite dal Soggetto Attuatore, da rinnovarsi periodicamente. Il medesimo soggetto non puo' essere indicato da piu' di due Beneficiari, fatti salvi i seguenti casi:
a) tutori che posseggono piu' deleghe per espresso incarico dell'autorita' giudiziaria;
b) soggetti che, per ragioni del loro ufficio, utilizzano il beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza per anziani oppure di residenti che vivono in comunita' di anziani o comunita' religiose.
 
Art. 6.

Modalita' di consegna della Carta Acquisti

1. I cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, o gli aventi titolo ai sensi del medesimo articolo, presentano richiesta della Carta Acquisti al Gestore del servizio secondo modelli predisposti dal Soggetto Attuatore.
2. Il Gestore del servizio, previa verifica della sua conformita', comunica la richiesta per via telematica al Soggetto Attuatore e consegna al richiedente una Carta Acquisti, priva di disponibilita' finanziaria, intestata al Beneficiario ovvero al suo avente titolo, fermo restando che solo con l'accreditamento di cui all'art. 9 si verifica l'ammissione ai benefici della Carta Acquisti.
 
Art. 7.

Beneficio concesso

1. Ai titolari della Carta Acquisti e' concessa, per ciascun Bimestre, previa verifica della compatibilita' delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5, nonche' della disponibilita' di risorse nel conto di cui all'art. 11, una disponibilita' pari a un sesto dell'importo unitario di cui al comma 3.
2. Le disponibilita' concesse in un Bimestre e non spese in tale Bimestre possono essere utilizzate al massimo entro i due Bimestri successivi.
3. L'importo unitario del beneficio, rapportato su base annuale, comunque riconosciuto fatta salva la disponibilita' di risorse nel conto di cui all'art. 11, e' pari a euro 480,00 (quattrocentoottanta/00).
4. L'importo unitario del beneficio puo' essere modulato per diverse categorie di Beneficiari, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per tenere conto dei vincoli di cui all'art. 12, comma 3.
 
Art. 8.

Modalita' di fruizione del beneficio

1. La Carta Acquisti e' finalizzata all'acquisto da parte del Titolare di beni destinati al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie del Beneficiario.
2. La Carta Acquisti deve poter essere fruibile direttamente, come strumento di pagamento, su almeno uno dei circuiti telematici di pagamento a maggiore diffusione sul territorio nazionale.
3. La Convenzione di gestione individua le categorie di esercizi, associabili alla vendita di generi alimentari o al pagamento di bollette energetiche o di forniture di gas, in cui e' consentito l'utilizzo della Carta Acquisti e disciplina eventuali ulteriori limitazioni all'uso, di carattere geografico o telematico, al fine di ridurre possibili abusi.
4. Al fine di assicurare la fruibilita' del beneficio nelle aree in cui non sono diffusi terminali di pagamento elettronico, l'Amministrazione responsabile puo' individuare, per i Titolari che ne fanno richiesta, servizi sostitutivi di consegna di buoni di acquisto.
 
Art. 9.

Accreditamenti

1. All'inizio di ciascun Bimestre, il soggetto attuatore, previa verifica della compatibilita' delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5, nonche' della disponibilita' di risorse nel conto di cui all'art. 11, comunica per via telematica al Gestore del servizio la disponibilita' da accreditare o da ritirare su ciascuna Carta in applicazione dell'art. 7.
2. Il primo accreditamento, previa verifica della compatibilita' delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5, e' effettuato nel Bimestre successivo alla data di richiesta.
3. In sede di prima applicazione, per le domande pervenute entro il 31 dicembre 2008, tenuto conto del termine di attuazione previsto dall'art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008, il primo accreditamento e' disposto immediatamente alla verifica della compatibilita' delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5, e include, oltre alla disponibilita' dell'ultimo Bimestre 2008, anche la disponibilita' relativa al mese di ottobre 2008, pari ad un dodicesimo del beneficio unitario. L'accreditamento del primo Bimestre 2009, da effettuarsi previa verifica della disponibilita' di risorse nel conto di cui all'art. 11, puo' essere posposto al mese di febbraio 2009.
 
Art. 10.

Rideterminazione della misura delle soglie di accesso al beneficio e
sospensione degli accrediti

1. Nel caso in cui risultino risorse disponibili nel Fondo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, potranno essere rimodulati, per l'estensione del beneficio, la misura delle soglie di cui all'art. 5, ovvero il beneficio unitario di cui all'art. 7, oppure potranno essere incluse ulteriori tipologie di soggetti beneficiari.
2. In caso di insufficienza delle risorse disponibili nel Fondo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, saranno rimodulati, fino al ristabilimento della compatibilita' finanziaria, la misura delle soglie di cui all'art. 5, ovvero il beneficio unitario di cui all'art. 7. Ove necessario, sono disposte la sospensione degli accrediti di cui all'art. 9, comma 1 e la disattivazione delle Carte Acquisti, da effettuarsi rispettivamente a cura del Soggetto Attuatore e del Gestore del servizio.
3. Le nuove misure delle soglie e i nuovi importi del beneficio unitario si applicano a tutte le richieste di nuove Carte e a tutti gli accrediti sulle Carte attive successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma precedente.
 
Art. 11.

Risorse finanziarie del Fondo

1. Le disponibilita' attuali e future del Fondo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Amministrazione responsabile.
 
Art. 12.

Versamenti a titolo spontaneo e solidale

1. I versamenti a titolo spontaneo e solidale da parte dei privati sono effettuati direttamente al conto di cui all'art. 11.
2. L'Amministrazione responsabile disciplina le modalita' di versamento dei contributi a titolo spontaneo e solidale da parte dei soggetti privati.
3. I soggetti privati, nel rispetto della destinazione del Fondo e della disciplina di cui al comma 2, possono vincolare l'utilizzo dei propri contributi a specifici usi.
 
Art. 13.

Trattamento e riservatezza dei dati personali

La Convenzione di gestione, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, disciplina le modalita' di trattamento dei dati personali acquisiti e trattati dai soggetti di cui si avvale l'Amministrazione responsabile secondo quanto previsto dal decreto-legge, n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
 
Art. 14.

Iniziative di comunicazione

1. Ai soggetti che risultano potenzialmente beneficiari della Carta Acquisti, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione responsabile, puo' essere inviata comunicazione postale recante le modalita' di ottenimento del beneficio e indicazioni per l'eventuale presentazione di ulteriore documentazione, ai fini dell'ottenimento della Carta.
2. Le comunicazioni postali di cui ai commi precedenti sono incluse in buste in bianco non associabili al programma.
 
Art. 15.

Disegno della carta

1. La Carta Acquisti non e' personalizzata e non riporta stampato il nome dell'intestatario. Sulla Carta possono essere riportati i simboli della Repubblica e i colori nazionali ed uno o piu' simboli che consentano il riconoscimento della carta stessa, ai soli fini di consentire l'associazione della carta a benefici accessori a favore dei Beneficiari.
 
Art. 16.

Spese di attuazione

1. La disponibilita' del Fondo e' destinata all'erogazione del beneficio di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Alle spese attuative connesse all'erogazione del beneficio di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo dell'1,5 per cento, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dei contributi destinati a tale scopo versati da soggetti privati ai sensi dell'art. 12, delle risorse affluite al conto di cui all'art. 11 e a valere sullo stesso conto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2008

Il direttore generale del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
Grilli

Il segretario generale
del Ministero del lavoro
della salute e delle politiche sociali
Verbano

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2008 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziario, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 231
 
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