Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 17 novembre 2008, n. 187
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
Visto l'articolo 20 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 196

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "L'armatore," sono inserite le seguenti: "il proprietario,";
b) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1 -bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere individuate le unita' soggette all'obbligo di essere dotate del sistema di identificazione automatica (AIS) e del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato II.";
c) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le navi nazionali e straniere, individuate nell'allegato II, parte II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) entro le date rispettivamente stabilite dal citato allegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere emanate ulteriori disposizioni sulle modalita' d'uso dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti delle navi, in conformita' alle disposizioni emanate in sede internazionale.";
d) all'articolo 13:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'armatore, il proprietario, l'agente o il comandante di una nave, di qualsiasi stazza, che trasporta merci pericolose o inquinanti, comunica, al momento della partenza, all'autorita' marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 3.";
2) al comma 2, dopo le parole: "L'armatore," sono inserite le seguenti: "il proprietario,";
3) al comma 4, dopo le parole: "L'armatore," sono inserite le seguenti: "il proprietario,";
e) all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: "L'armatore," sono inserite le seguenti: "il proprietario,";
f) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Riservatezza delle informazioni ed ispezioni). - 1. Al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni si applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. L'amministrazione puo' emanare ulteriori specifiche direttive alle autorita' marittime per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse ai sensi del presente decreto.
3. Con le medesime direttive sono altresi' impartite disposizioni per la visita periodica del funzionamento dei sistemi telematici a terra e la loro idoneita' a soddisfare i requisiti per la ricezione e la trasmissione, 24 ore su 24, delle informazioni comunicate ai sensi degli articoli 13 e 15.";
g) all'articolo 25:
1) al comma 1 , dopo le parole: "l'agente" sono inserite le seguenti: ", il proprietario";
2) al comma 2, dopo le parole: "il comandante della nave" sono inserite le seguenti: ", il proprietario";
3) al comma 4, dopo le parole: "della nave," sono inserite le seguenti: "il proprietario,";
4) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Quando uno Stato membro comunica l'esistenza di un grave vizio di conformita' nel funzionamento del sistema di gestione della sicurezza di una compagnia, l'amministrazione procede alla revoca del documento di conformita' e dell'associato certificato di gestione della sicurezza da essa rilasciati.";
h) dopo l'articolo 25, e' inserito il seguente:
"Art. 25-bis (Comunicazione delle misure adottate). - 1. L'autorita' marittima che ha adottato le misure di cui agli articoli 16, comma 3, 19, comma 1, e 25, nei confronti di navi di bandiera straniera ne informa senza indugio lo Stato di bandiera ed ogni altro Stato interessato.
2. L'autorita' marittima che constata, quando si verifica un incidente in mare di cui all'articolo 19, che la compagnia non e' stata in grado di stabilire e mantenere un collegamento con la nave o con le autorita' competenti, ne informa lo Stato che ha rilasciato od a nome del quale sono stati rilasciati il documento di conformita' ISM ed il certificato di gestione della sicurezza; ";
i) all'articolo 26 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le amministrazioni competenti danno attuazione agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a normativa vigente.";
l) dopo il punto 2, parte I, dell'allegato II, e' inserito il seguente:
"2-bis. Sono esentate dall'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6, le navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 150 T., abilitate alla navigazione:
a) nazionale litoranea limitata alle acque tranquille (periodo estivo, ore diurne, visibilita' buona, un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario marittimo);
b) nazionale locale, limitata ad una distanza di 1 miglio dalla linea di costa, esclusivamente in ore diurne.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 novembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Alfano



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005,
n. 222.
- La direttiva 2002/59/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5
agosto 2002, n. L. 208.
L'art. 20 della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56,
supplemento ordinario, cosi' recita:
"Art. 20 (Delega al Governo per la modifica del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione
della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul
traffico navale). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante
le disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, necessarie al fine di
correggere le disposizioni oggetto di procedura di
infrazione e di modificare o abrogare le disposizioni
comunque in contrasto con gli obblighi comunitari.
2. Il decreto legislativo e' adottato previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari e con la
procedura di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, nonche' nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2
della presente legge.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4, del citato decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, cosi' come modificato
dal presente decreto:
"Art. 4 (Comunicazione preventiva dell'ingresso nei
porti italiani). - 1. L'armatore, il proprietario l'agente
o il comandante della nave diretta verso un porto nazionale
comunica alla competente autorita' marittima le
informazioni di cui all'allegato I, punto 1:
a) con almeno 24 ore d'anticipo rispetto al previsto
arrivo, se la durata del viaggio e' pari o superiore a 24
ore;
b) non oltre il momento in cui la nave esce dal porto
di provenienza, se la durata del viaggio e' inferiore a 24
ore;
c) se lo scalo di destinazione non e' noto o se lo
stesso e' aggiornato nel corso del viaggio, nel momento in
cui e' acquisita l'informazione di cambio della
destinazione.
2. Le navi dirette a un porto nazionale, provenienti da
un porto extracomunitario che trasportano merci pericolose
o inquinanti, sono soggette all'obbligo di comunicazione di
cui all'art. 13.".
- Si riporta il testo dell'art. 6, del citato decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, cosi' come modificato
dal presente decreto:
"Art. 6 (Impiego dei sistemi di identificazione
automatica). - 1. Le navi nazionali e le navi di bandiera
straniera individuate nell'allegato II, punto 1, che fanno
scalo in un porto nazionale, sono dotate di un sistema di
identificazione automatica (AIS) rispondente alle norme di
funzionamento definite dall'IMO.
1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti possono essere individuate le unita' soggette
all'obbligo di essere dotate del sistema di identificazione
automatica (AIS) e del registratore dei dati di viaggio
(VDR) di cui all'allegato II;
2. Le navi dotate di un sistema di identificazione
automatica lo mantengono sempre in funzione, tranne nei
casi in cui accordi, regole o norme internazionali
prevedono la protezione delle informazioni sulla
navigazione.
3. L'utilizzo del sistema di identificazione automatica,
all'interno delle acque portuali, e' soggetto alla
disciplina del Comandante del porto, in ragione delle
preminenti esigenze di sicurezza (security) delle
infrastrutture portuali.".
- Si riporta il testo dell'art. 10, del citato decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 10 (Registratori dei dati di viaggio). - 1. Le
navi nazionali straniere, individuate nell'allegato II,
parte II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono
dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data
Recorder - VDR) entro le date rispettivamente stabilite dal
citato allegato. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti possono essere emanate
ulteriori disposizioni sulle modalita' d'uso dei
registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori
che per i comandanti delle navi, in conformita' alle
disposizioni emanate in sede internazionale.
2. Sono esentate dall'obbligo di installare il
registratore dei dati di viaggio (VDR) le navi da
passeggeri adibite esclusivamente a viaggi nazionali in
tratti di mare delle classi B, C e D, come definite
all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio
2000, n. 45.
3. I dati rilevati con un sistema VDR sono messi a
disposizione della richiedente amministrazione dello Stato
interessato in caso di un'indagine effettuata a seguito di
un sinistro avvenuto nelle acque sottoposte alla
giurisdizione nazionale. L'amministrazione provvede nel
corso dell'indagine ad utilizzare e a debitamente
analizzare detti dati nonche' a pubblicare i risultati
dell'indagine al piu' presto possibile dopo la sua
conclusione.".
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del citato
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 13 (Comunicazione delle merci pericolose o
inquinanti trasportate a bordo). - 1. L'armatore, il
proprietario, l'agente o il comandante di una nave, di
qualsiasi stazza, che trasporta merci pericolose o
inquinanti, comunica, al momento della partenza,
all'autorita' marittima le informazioni di cui all'allegato
1, punto 3.
2. L'armatore, il proprietario, l'agente o il comandante
di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti
proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un
porto nazionale ovvero un luogo d'ormeggio situato nelle
acque territoriali italiane, comunica le informazioni di
cui all'allegato I, punto 3, anche all'autorita' marittima
del primo porto di destinazione o del luogo d'ormeggio, se
questa informazione e' disponibile al momento della
partenza. Se tali informazioni non sono disponibili al
momento della partenza, esse sono comunicate non appena e'
noto il porto di destinazione o il luogo di ormeggio.
3. L'autorita' marittima conserva le informazioni di cui
all'allegato I, punto 3, per un periodo sufficiente a
consentire la loro utilizzazione in caso di incidente in
mare e adotta i provvedimenti necessari per fornire
immediatamente tali informazioni a richiesta dell'autorita'
interessata.
4. L'armatore, il proprietario, l'agente o il comandante
della nave comunica le informazioni relative al carico di
cui all'allegato I, punto 3, all'autorita' marittima
competente. Le informazioni sono trasmesse, per quanto
possibile per via elettronica, nel rispetto della sintassi
e delle procedure specificate nell'allegato III.".
- Si riporta il testo dell'art. 19, del citato decreto
legislativo 9 agosto 2005, n. 196, cosi' come modificato
dal presente decreto:
"Art. 19 (Misure relative agli incidenti in mare). - 1.
Quando si verifica un incidente in mare, ai sensi dell'art.
17, l'autorita' marittima competente adotta le misure
appropriate, comprese quelle di cui all'allegato IV, in
conformita' alle vigenti disposizioni nazionali e
internazionali per garantire la sicurezza delle persone e
la protezione dell'ambiente marino e costiero.
2. L'armatore, il proprietario, il comandante della nave
e il proprietario delle merci pericolose o inquinanti
trasportate a bordo, collaborano pienamente con le
autorita' allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di
un incidente in mare.
3. Il comandante di una nave, alla quale si applicano le
disposizioni del Codice ISM, informa la compagnia di ogni
incidente, di cui all'art. 17, che si mette a disposizione
delle autorita' competenti e fornisce la massima
collaborazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 25, del citato decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 25 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca
reato, il comandante della nave, l'agente, il
proprietario o l'armatore che viola gli obblighi previsti
dall'art. 4, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquanta a euro
trecento.
2. Il comandante della nave, il proprietario o
l'armatore che viola l'obbligo previsto dall'art. 6 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
milletrentatre a euro seimilacentonovantasette, maggiorata,
nei confronti dell'armatore, dell'importo di 2,58 euro per
ogni tonnellata di stazza lorda della nave.
3 . Il comandante della nave o l'armatore che viola gli
obblighi di cui all'art. 10, comma 1, e' punito con
l'arresto da un mese ad un anno ovvero con l'ammenda da
euro cinquecentosedici a euro milletrentadue.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
comandante della nave, il proprietario, l'armatore o un suo
rappresentante che non osserva gli obblighi rispettivamente
previsti dall'art. 13, commi 1, 2 e 4, dall'art. 17, comma
1, e dall'art. 19 ovvero fornisca false informazioni
relative alle merci pericolose o inquinanti trasportate a
bordo o a elementi che, se non tempestivamente conosciuti
possono creare situazioni di pericolo, e' punito con la
pena dell'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da
euro duemilacinquecentottantadue a euro
quindicimilaquattrocentonovantatre.
4-bis. Quando uno Stato membro comunica l'esistenza di
un grave vizio di conformita' nel funzionamento del sistema
di gestione della sicurezza di una compagnia,
l'amministrazione procede alla revoca del documento di
conformita' e dell'associato certificato di gestione della
sicurezza da essa rilasciati.".
- Si riporta il testo dell'art. 26, del citato decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 26 (Disposizioni finanziarie). - 1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, per la finanza
pubblica.
1-bis. Le amministrazioni competenti danno attuazione
agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a normativa
vigente.
- Si riporta il testo dell'allegato II, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto.
"Allegato II
Prescrizioni applicabili alle apparecchiature di bordo
I. Sistemi di identificazione automatica (AIS).
1. Navi costruite il 1 luglio 2002 o dopo tale data.
Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro
dimensioni, e tutte le navi di stazza lorda pari o
superiore a 300 tonnellate, costruite dal 1° luglio 2002 in
poi, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della
Comunita' europea, sono soggette all'obbligo di installare
a bordo le apparecchiature di cui all'art. 6.
2. Navi costruite prima del 1° luglio 2002.
Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro
dimensioni, e tutte le navi di stazza lorda pari o
superiore a 300, costruite prima del 1° luglio 2002, che
fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunita'
sono soggette all'obbligo di installare a bordo le
apparecchiature di cui all'art. 6 secondo il calendario
seguente:
a) navi da passeggeri: entro il 1° luglio 2003;
b) navi cisterna: al piu' tardi al momento della prima
visita del materiale di sicurezza effettuata dopo il 1°
luglio 2003;
c) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi
cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 50000
tonnellate: entro il 1° luglio 2004;
d) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi
cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 10000
tonnellate ma inferiore a 50000 tonnellate: entro il 1°
luglio 2005 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a
viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa
al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da
effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2004;
e) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi
cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 3000
tonnellate ma inferiore a 10000 tonnellate: entro il 1°
luglio 2006 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a
viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa
al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da
effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2004;
f) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi
cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate
ma inferiore a 3000 tonnellate: entro il 1° luglio 2007
ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi
internazionali, non oltre la prima visita relativa al
certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da
effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2004.
"2-bis. Sono esentate dall'obbligo di installare a bordo
le apparecchiature di cui all'articolo 6, le navi da
passeggeri di stazza lorda inferiore a 150 T., abilitate
alla navigazione:
a) nazionale litoranea limitata alle acque tranquille
(periodo estivo, ore diurne, visibilita' buona, un miglio
dalla costa entro i limiti del Circondario marittimo);
b) nazionale locale, limitata ad una distanza di 1
miglio dalla linea di costa, esclusivamente in ore diurne.
II. Registratori dei dati di viaggio (sistemi VDR).
1. Le navi delle seguenti classi che fanno scalo in un
porto nazionale sono dotate di un sistema di registrazione
dei dati di viaggio conforme agli standard di prestazione
della risoluzione A.861(20) dell'IMO e agli standard di
prova definiti dalla norma n. 61996 della Commissione
elettronica internazionale (IEC):
a) le navi da passeggeri costruite il 1° luglio 2002 o
dopo tale data: entro il 5 luglio 2002;
b) le navi da passeggeri ro/ro costruite prima del 1°
luglio 2002: al piu' tardi al momento della prima visita
effettuata a partire dal 1° luglio 2002 compreso;
c) le navi da passeggeri diverse dalle ro/ro costruite
prima del 1° luglio 2002: entro il 1° gennaio 2004;
d) le navi diverse dalle navi da passeggeri di stazza
lorda pari o superiore a 3000 tonnellate, costruite il 1°
luglio 2002 o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002.
2. Le navi delle seguenti classi, costruite prima del 1°
luglio 2002, che fanno scalo in un porto nazionale sono
dotate di un sistema di registrazione dei dati di viaggio
conforme ai pertinenti standard dell'IMO:
a) navi da carico di stazza lorda pari o superiore a
20000 tonnellate: non oltre la data fissata dall'IMO o, in
assenza di decisione dell'IMO, entro il 1° gennaio 2007;
b) navi da carico di stazza lorda pari o superiore a
3000 tonnellate ma inferiore a 20000 tonnellate: non oltre
la data fissata dall'IMO o, in assenza di decisione
dell'IMO, entro il 1° gennaio 2008.".



 
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