Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 novembre 2008
Riconoscimento, al sig. Belsito Giovanni, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza del sig. Belsito Giovanni, nato il 23 dicembre 1977 a Mestre (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Advocat», rilasciato dal «Il.lustre Col.legi de Advocats» di Lleida (Spagna), cui risulta iscritto dal luglio 2007, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Universita' degli studi di Camerino nell'aprile 2005, omologato in Spagna nel dicembre 2005;
Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel novembre 2007;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2008;
Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:

Art. 1.
Il sig. Belsito Giovanni, nato il 23 dicembre 1977 a Mestre (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 20 novembre 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova orale e' unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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