Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 novembre 2008
Riconoscimento, al sig. Faberi Francesco, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 9 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza del sig. Faberi Francesco, nato il 19 maggio 1976 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Universita' degli studi di Roma 3 in data 26 ottobre 2005;
Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 3 aprile 2006 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;
Considerato che lo stesso e' iscritto presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 31 ottobre 2007;
Preso atto che l'istante e' inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 15 novembre 2007 dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;
Considerato che l'istante ha presentato domanda di riesame in quanto ha dimostrato, con relativa documentazione, di aver superato la prova scritta presso la Corte d'appello di Roma;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 19 settembre 2008;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:

Art. 1.
Al sig. Fabbri Francesco, nato il 19 maggio 1976 a Roma, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 17 novembre 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A
a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova orale e' unica e verte su: deontologia e ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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