Gazzetta n. 284 del 4 dicembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 13 novembre 2008 |
Riconoscimento, alla sig.ra Prantl Astrid, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale; Vista l'istanza della sig.ra Prantl Astrid, nata ad Abensberg (Germania) il 1° ottobre 1966, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich anerkannte Sozialpadagogin» conseguito in Germania nel giugno 1989 - come attestato dalla «Fachhoschule Munchen» - ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale», sezione A dell'albo; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplom Sozialpadagogin (FH)» conseguito nel maggio 1989 presso la stessa Universita'; Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale - sezione A dell'albo - e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Rilevato che la Conferenza di Servizi nella seduta del 19 settembre 2008, con il conforme parere del rappresentante di categoria, ha espresso parere negativo per la richiesta per l'iscrizione nella sezione A dell'albo italiano, in quanto il percorso accademico-professionale documentato dalla sig.ra Prantl non e' assolutamente paragonabile a quello richiesto in Italia; Rilevato che detto percorso e' adeguato ai fini della iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali ma, in considerazione del fatto che la formazione documentata e' carente rispetto a quella richiesta all'assistente sociale junior, ha evidenziato la necessita' di applicare delle misure compensative; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato; Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Prantl Astrid, nata ad Abensberg (Germania) il 1° ottobre 1966, cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione. |
| Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attivita' del servizio sociale. Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) Principi e fondamenti del servizio sociale; 2) Organizzazione dei servizi sociali, 3) Teoria, metodi e tecniche del servizio sociale. |
| Art. 4.
La richiesta presentata dalla sig.ra Prantl, ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali, e' respinta. Roma, 13 novembre 2008 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
|
|
|