Gazzetta n. 285 del 5 dicembre 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2008 |
Individuazione dei soggetti competenti a designare, per la parte datoriale, i componenti dei primi organi collegiali dei fondi pensione per i pubblici dipendenti. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 , comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993 , n. 124, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Visto l'art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»; Visto l'art. 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante «Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria»; Visto l'art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007, n. 79, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; Visto l'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999; Visti gli atti di indirizzo emanati dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi dell'art. 41, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, per la definizione degli accordi collettivi in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i pubblici dipendenti e, in particolare, gli atti di indirizzo del 27 ottobre 1999 e del 18 gennaio 2007, con i quali si da' mandato all'ARAN di procedere alla definizione degli accordi sui fondi pensione relativamente ad aggregazioni di comparti; Visto il D.P.C.M. 20 dicembre 1999, come modificato con D.P.C.M. 2 marzo 2001, in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei dipendenti pubblici; Visto il D.P.C.M. 2 maggio 2003, con il quale sono stati individuati i soggetti competenti a designare i componenti di parte datoriale nei primi organi collegiali dei fondi pensione dei dipendenti pubblici; Visto il D.P.C.M. 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione on.le prof. Renato Brunetta e' stato delegato all'attuazione del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 sulle materie relative al lavoro pubblico; Ritenuto necessario ridefinire e rendere uniformi le modalita' di designazione dei rappresentanti di parte datoriale nei primi organi collegiali, nell'assemblea dei delegati e negli organi collegiali dei fondi di previdenza complementare destinati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, come individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Considerata l'esigenza di mantenere gli effetti dei provvedimenti gia' adottati per l'avvio dei fondi di pensione complementare per i lavoratori della scuola e per i lavoratori dei comparti regioni - autonomie locali - sanita'; Sentito l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, previsto dall'art. 41, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, il quale ha espresso nella seduta del 28 agosto 2007 parere positivo sullo schema di decreto; Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la quale ha espresso nella seduta del 14 febbraio 2008 parere favorevole sullo schema di decreto relativamente ai fondi pensione per i lavoratori dei comparti delle regioni e autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Decreta:
Art. 1.
Primi organi collegiali 1. Per i fondi pensione relativi al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i componenti dei primi organi collegiali rappresentanti di parte datoriale sono designati, su proposta dei competenti comitati di settore di cui all'art. 41, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e nominati in sede di atto costitutivo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'art. 74, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Nell'ambito dei componenti dei primi organi collegiali di cui al comma 1 designati su proposta del comitato di settore di cui all'art. 41, comma 2 del decreto legislativo 3 0 marzo 2001, n. 165, e' designato un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. |
| Art. 2.
Assemblea dei delegati 1. Per i fondi pensione relativi al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i rappresentanti delle amministrazioni medesime nella assemblea dei delegati sono designati, su proposta dei competenti comitati di settore di cui all'art. 41, comma 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. |
| Art. 3.
Organi collegiali 1. Per i fondi pensione relativi al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le liste dei candidati per l'elezione, da parte dell'Assemblea dei delegati, dei componenti, in rappresentanza delle amministrazioni, nel consiglio di amministrazione e nel Collegio dei revisori contabili sono predisposte dai competenti comitati di settore di cui all'articolo 41, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le modalita' stabilite nelle fonti istitutive. |
| Art. 4.
Norme finali 1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2003 n. 201, e' abrogato. 2. Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati per il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola «Espero», ed i provvedimenti gia' adottati per il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dei comparti Regioni - Autonomie locali - Sanita' «Perseo». Roma, 29 ottobre 2008 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali |
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