Gazzetta n. 286 del 6 dicembre 2008 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 ottobre 2008, n. 155
Testo del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 237 del 9 ottobre 2008), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 190 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 11), recante: «Misure urgenti per garantire la stabilita' del sistema creditizio e la continuita' nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. (( Fino al 31 dicembre 2009 )), il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione puo' essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di trentasei mesi. (( Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate tenendo conto delle condizioni di mercato. Le predette operazioni possono essere effettuate, alle stesse condizioni e con gli stessi presupposti, anche con riferimento ad aumenti di capitale di societa' capogruppo di gruppi bancari italiani. ))
2. (( La sottoscrizione e la prestazione di garanzia di cui al comma 1 sono effettuate )) sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:
a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;
c) le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento.
3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione:
(( «a) sono prive del diritto di voto;
b) sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni;
c) non sono computate nel limite di cui all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile;
d) sono riscattabili da parte dell'emittente a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie e di solvibilita' della banca, ne' del gruppo bancario di appartenenza.
3-bis.Con i decreti di cui all'articolo 5 sono definite, secondo criteri omogenei, le modalita' con cui il Ministro dell'economia e delle finanze esercita, in qualita' di azionista, gli ulteriori diritti connessi alle azioni di cui al comma 3 del presente articolo. ))

4. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo, non si applicano le limitazioni alla partecipazione al capitale di cui al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. La qualita' di socio di banca popolare e' acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni.
6. (( Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo non si applicano )) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
(( 7-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. ))
8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.



Riferimenti normativi:
- Il capo V del titolo II del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, reca: «Banche cooperative».
- Si riporta il testo del comma 1 degli articoli 106 e
109 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52):
«Art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria). -
1. Chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una
partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento
promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i
possessori di titoli sulla totalita' dei titoli ammessi
alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro
possesso.».
«Art. 109 (Acquisto di concerto). - 1. Sono solidalmente
tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le
persone che agiscono di concerto quando vengano a detenere,
a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi,
una partecipazione complessiva superiore alle percentuali
indicate nei predetti articoli.».



 
(( Art. 1-bis

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato a effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passivita' delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti e' definito tenuto conto delle condizioni di mercato. I flussi finanziari relativi agli interessi sui titoli oggetto di scambio sono registrati in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio dello Stato.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilita' di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.
4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili e immobili, che prevale su ogni altro privilegio.
5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione, da parte della Banca d'Italia, dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' effettuare le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto. ))
 
Art. 2.

1. In presenza di una situazione di grave crisi di banche (( o di gruppi bancari italiani )) , anche di liquidita', che possa recare pregiudizio alla stabilita' del sistema finanziario, si applicano le procedure (( di cui al titolo IV )) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare le operazioni di cui all'articolo 1 anche a favore delle banche o delle societa' capogruppo di un gruppo bancario sottoposte alle procedure di cui al comma 1. Spetta in via esclusiva ai commissari straordinari, sentito il Comitato di sorveglianza, deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il Ministero dell'economia e delle finanze. La delibera dei commissari e' preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia. Il provvedimento autorizzatorio integra la valutazione di cui all'articolo 1, comma 2.



Riferimenti normativi:
- Il titolo IV del citato decreto legislativo n. 385 del
1993, reca: «Disciplina delle crisi».



 
Art. 3.

1. Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidita', la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Ai medesimi finanziamenti si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
(( 1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalita' per assicurare l'idonea e tempestiva pubblicita' del perfezionamento del contratto di garanzia finanziaria a tutela del debitore ceduto e del debitore del credito dato in pegno ai sensi del comma 1. ))
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' rilasciare, (( fino al 31 dicembre 2009 )), la garanzia statale su finanziamenti erogati (( discrezionalmente )) dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidita' (emergency liquidity assistance).



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 1264, 1265 e 2800
del codice civile:
«Art. 1264 (Efficacia della cessione riguardo al
debitore ceduto). - La cessione ha effetto nei confronti
del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando
gli e' stata notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore
che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario
prova che il debitore medesimo era a conoscenza
dell'avvenuta cessione.».
«Art. 1265 (Efficacia della cessione riguardo ai terzi).
- Se il medesimo credito ha formato oggetto di piu'
cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata
per prima al debitore, o quella che e' stata prima
accettata dal debitore con atto di data certa, ancorche'
essa sia di data posteriore.
La stessa norma si osserva quando il credito ha formato
oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.».
«Art. 2800 (Condizioni della prelazione). - Nel pegno di
crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno
risulta da atto scritto e la costituzione di esso e' stata
notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero e'
stata da questo accettata con scrittura avente data
certa.».
- Si riporta il testo del comma 1 degli articoli 1 e 2
del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 (Attuazione
della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di
garanzia finanziaria):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) testo unico bancario: il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) testo unico della finanza: il decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
c) attivita' finanziarie: il contante e gli strumenti
finanziari e, con riferimento alle operazioni connesse con
le funzioni del sistema delle banche centrali europee e dei
sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le altre attivita'
accettate a garanzia di tali operazioni;
d) contratto di garanzia finanziaria: il contratto di
pegno o il contratto di cessione del credito o di
trasferimento della proprieta' di attivita' finanziarie con
funzione di garanzia, ivi compreso il contratto di pronti
contro termine, e qualsiasi altro contratto di garanzia
reale avente ad oggetto attivita' finanziarie e volto a
garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie,
allorche' le parti contraenti rientrino in una delle
seguenti categorie:
1) autorita' pubbliche, inclusi gli organismi del
settore pubblico degli Stati membri incaricati della
gestione del debito pubblico o che intervengano in tale
gestione o che siano autorizzati a detenere conti dei
clienti, con l'esclusione delle imprese assistite da
garanzia pubblica;
2) banche centrali, la Banca centrale europea, la
Banca dei regolamenti internazionali, le banche
multilaterali di sviluppo, come definite all'art. 1, punto
19, della direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio, il Fondo monetario
internazionale e la Banca europea per gli investimenti;
3) enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale,
inclusi:
a) enti creditizi, come definiti dall'art. 1, punto
1, della direttiva 2000/12/CE, inclusi gli enti elencati
all'art. 2, paragrafo 3, della medesima direttiva;
b) imprese di investimento, come definite
dall'articolo 1, punto 2, della direttiva 93/22/CE del 10
maggio 1993 del Consiglio;
c) enti finanziari, come definiti dall'art. 1, punto
5, della direttiva 2000/12/CE;
d) imprese di assicurazione, come definite dall'art.
1, lettera a), della direttiva 92/49/CEE del 18 giugno 1992
del Consiglio, e dall'art. 1, lettera a), della direttiva
92/96/CEE del 10 novembre 1992 del Consiglio;
e) organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari, quali definiti dall'art. 1, paragrafo 2, della
direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 del Consiglio;
f) societa' di gestione, quali definite dall'art.
1-bis, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE del 20
dicembre 1985 del Consiglio;
4) controparti centrali, agenti di regolamento o
stanze di compensazione, quali definiti dalla direttiva
98/26/CE del 19 maggio 1998 del Parlamento europeo e del
Consiglio, art. 2, rispettivamente alle lettere c), d) ed
e), inclusi enti analoghi che operano sui mercati dei
contratti futures, come definiti dall'art. 1, comma 2,
lettera f), del testo unico della finanza, delle opzioni e
dei prodotti finanziari derivati non sottoposti a tale
direttiva;
5) persone diverse dalle persone fisiche, incluse
imprese e associazioni prive di personalita' giuridica,
purche' la controparte sia un ente definito ai numeri da 1)
a 4);
e) clausola di integrazione: la clausola del contratto
di garanzia finanziaria che prevede l'obbligo di prestare
una garanzia finanziaria o di integrare la garanzia
finanziaria gia' prestata: 1) in caso di variazione
dell'importo dell'obbligazione finanziaria garantita, a
seguito di variazione dei valori di mercato correnti, o del
valore della garanzia originariamente prestata; 2) in caso
di variazione dell'importo dell'obbligazione finanziaria
garantita per causa diversa da quella di cui al numero 1);
f) clausola di interruzione dei rapporti e pagamento
del saldo netto, clausola di «close-out netting»: la
clausola di un contratto di garanzia finanziaria o di un
contratto che comprende un contratto di garanzia
finanziaria oppure, in mancanza di una previsione
contrattuale, una norma di legge in base alla quale, in
caso di evento determinante l'escussione della garanzia
finanziaria:
1) le obbligazioni diventano immediatamente esigibili
e vengono convertite nell'obbligazione di versare un
importo pari al loro valore corrente stimato, oppure esse
sono estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale
importo, ovvero
2) viene calcolato il debito di ciascuna parte nei
confronti dell'altra con riguardo alle singole obbligazioni
e viene determinata la somma netta globale risultante dal
saldo e dovuta dalla parte il cui debito e' piu' elevato,
ad estinzione dei reciproci rapporti;
g) clausola di sostituzione: la clausola del contratto
di garanzia finanziaria che prevede la possibilita' di
sostituire in tutto o in parte l'oggetto, nei limiti di
valore dei beni originariamente costituiti in garanzia;
h) contante: denaro accreditato su un conto od analoghi
crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul
mercato monetario;
i) evento determinante l'escussione della garanzia:
l'inadempimento o qualsiasi altro evento analogo convenuto
fra le parti il cui verificarsi da' diritto al beneficiario
della garanzia, in base al contratto o per effetto di
legge, di procedere all'escussione della garanzia
finanziaria o di attivare la clausola di
«close-outnetting»;
l) garanzia equivalente: quando la garanzia ha ad
oggetto il contante, un ammontare dello stesso importo e
nella stessa valuta; quando la garanzia ha ad oggetto
strumenti finanziari, strumenti finanziari del medesimo
emittente o debitore, appartenenti alla medesima emissione
o classe e con stesso importo nominale, stessa valuta e
stessa descrizione o, quando il contratto di garanzia
finanziaria prevede il trasferimento di altre attivita' al
verificarsi di un evento che riguardi o influenzi strumenti
finanziari forniti come garanzia finanziaria, queste altre
attivita';
m) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
n) giorno e momento di apertura di una procedura di
risanamento o di liquidazione: il giorno e il momento in
cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti
delle passivita' o di restituzione dei beni ai terzi
secondo le disposizioni dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3,
del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
o) obbligazioni finanziarie: le obbligazioni, anche
condizionali ovvero future, al pagamento di una somma di
denaro ovvero alla consegna di strumenti finanziari, anche
qualora il debitore sia persona diversa dal datore della
garanzia;
p) obbligazioni finanziarie garantite: le obbligazioni
finanziarie assistite da un contratto di garanzia
finanziaria;
q) prestazione della garanzia: l'avvenuto compimento
degli atti, quali la consegna, il trasferimento, la
registrazione delle attivita' finanziarie, in esito ai
quali le attivita' finanziarie stesse risultino nel
possesso o sotto il controllo del beneficiario della
garanzia o di persona che agisce per conto di quest'ultimo
o, nel caso di pegno o di cessione del credito, la
notificazione al debitore della costituzione del pegno
stesso o della cessione, o la loro accettazione da parte
del debitore;
r) procedure di liquidazione: il fallimento, la
liquidazione coatta amministrativa, nonche' ogni altra
misura destinata alla liquidazione delle imprese e che
comportano l'intervento delle autorita' amministrative o
giudiziarie;
s) procedure di risanamento: l'amministrazione
controllata, il concordato preventivo, il provvedimento di
sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle
restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74,
77, comma 2, 107, comma 6, del testo unico bancario, e
dell'articolo 56, comma 3, del testo unico della finanza,
nonche' ogni altra misura destinata al risanamento delle
imprese e che incide sui diritti dei terzi;
t) strumenti finanziari: gli strumenti finanziati di
cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad e), del testo
unico della finanza e gli altri individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della
Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le
societa' e la Borsa, in relazione alle previsioni della
direttiva 2002/47/CE del 6 giugno 2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio.».
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto legislativo si applica ai contratti di garanzia
finanziaria a condizione che:
a) il contratto di garanzia finanziaria sia provato per
iscritto;
b) la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale
prestazione sia provata per iscritto. La prova deve
consentire l'individuazione della data di costituzione e
delle attivita' finanziarie costituite in garanzia. A tale
fine e' sufficiente la registrazione degli strumenti
finanziari sui conti degli intermediari ai sensi degli
articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213, e l'annotazione del contante sul conto di
pertinenza.
2. Nel presente decreto legislativo, l'espressione: «per
iscritto» si intende riferita anche alla forma elettronica
e a qualsiasi altro supporto durevole, secondo la normativa
vigente in materia.».
- Si riporta il testo del quarto comma dell'art. 67 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa):
«Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.».



 
Art. 4.

1. Ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 1-bis. Al fine di razionalizzare la disciplina della liquidita' giacente all'interno del sistema bancario e finanziario su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 345-ter:
1) dopo le parole: «prescrizione del relativo diritto» sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno»;
2) la parola: «marzo» e` sostituita dalla seguente: «maggio»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo»;
b) al comma 345-quater, primo periodo, dopo le parole: «comma 343» sono aggiunte le seguenti: «entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione»;
c) al comma 345-quinquies:
1) dopo le parole: «delle finanze» sono inserite le seguenti:«entro il 31 marzo di ogni anno»;
2) la parola: «marzo» e' sostituita dalla seguente: «maggio»;
d) al comma 345-octies, primo periodo, dopo le parole: «relativo versamento» sono inserite le seguenti:
«, entro il termine di cui al medesimo regolamento,»;
e) dopo il comma 345-octies sono inseriti i seguenti:
«345-novies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorita' per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 343 a 345-octies. La gestione del fondo di cui al comma 343 e' affidata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.
345-decies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilita la quota del fondo di cui al comma 343, destinata alla tutela dei soggetti di cui al medesimo comma 343 nonche' al comma 344, e sono altresi' stabilite la quota del predetto fondo destinata al finanziamento della ricerca scientifica, nonche' quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalita' stabilite con il medesimo decreto.
345-undecies. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione C(2008)3492 definitivo della Commissione europea, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato n. C42/2006, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
345-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le modalita' di richiesta e di attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, provvedendo, ove occorra, ai sensi dell'articolo 81, comma 38, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 36, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si applicano alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e alle societa' concessionarie della distribuzione dell'energia elettrica e del gas. Le agevolazioni di cui al comma 375 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge 12 giugno 1984, n. 222, introdotto dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano anche ai beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
345-terdecies. Il trasferimento degli strumenti finanziari al fondo di cui al comma 343 e' effettuato previa liquidazione degli stessi e al netto dei costi sostenuti per la negoziazione, secondo le condizioni contrattuali in vigore tra le parti, in base ai seguenti criteri:
a) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, al prezzo di liquidazione sul mercato, da eseguire in uno dei dieci giorni di mercato aperto antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo;
b) per gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, secondo le condizioni contrattualmente stabilite in sede di sottoscrizione, ivi compresa l'ipotesi di rimborso anticipato. La liquidazione avviene nei dieci giorni antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo. Nei casi in cui, per le caratteristiche degli strumenti finanziari o per le particolari condizioni di mercato, si verifichino difficolta' oggettive nella liquidazione, ne viene data comunicazione, almeno un mese prima della scadenza del termine per il versamento al fondo, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che definisce le modalita' specifiche di devoluzione al fondo;
c) in sede di prima applicazione del comma 345, il termine per il versamento al fondo del controvalore degli strumenti finanziari e' fissato al 31 maggio 2009.
345-quaterdecies. La disciplina tecnica per l'effettiva attivazione del fondo di cui al comma 343 e' stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
345-quinquiesdecies. All'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, le parole: «, che vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica» sono soppresse. L'articolo 5 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007 e' abrogato». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 96 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 96 (Soggetti aderenti e natura dei sistemi di
garanzia). - 1. Le banche italiane aderiscono a uno dei
sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e
riconosciuti in Italia.
2. Le succursali di banche comunitarie operanti in
Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al
fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia
dello Stato di appartenenza.
3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate
in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano
salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero
equivalente.
4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto
privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle
loro finalita' sono fornite dalle banche aderenti.
5. I componenti degli organi e coloro che prestano la
propria attivita' nell'ambito dei sistemi di garanzia dei
depositanti sono vincolati al segreto professionale in
relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione
dell'attivita' istituzionale di questi ultimi.».
- Si riporta il testo del comma 345-ter dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 345-ter. - Gli importi degli assegni circolari non
riscossi entro il termine di prescrizione del relativo
diritto, di cui all'art. 84, secondo comma, del regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di
ogni anno sono comunicati dagli istituti emittenti al
Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo
di cui al comma 343, entro il 31 maggio dell'anno
successivo a quello in cui scade il termine di
prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del fondo
il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno
circolare non riscosso alla restituzione del relativo
importo.».
- Si riporta il testo del comma 345-quater dell'art. 1
della gia' citata legge n. 266 del 2005, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 345-quater. - Gli importi dovuti ai beneficiari
dei contratti di cui all'art. 2, comma 1, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il
termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti
al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell'anno
successivo a quello in cui scade il termine di
prescrizione. Resta fermo quanto disposto dall'art. 14,
comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
in materia di forme pensionistiche complementari.».
- Si riporta il testo del comma 345-quinquies dell'art.
1 della gia' citata legge n. 266 del 2005, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 345-quinquies. - Gli importi dovuti ai beneficiari
dei buoni fruttiferi postali di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284,
emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro
il termine di prescrizione del relativo diritto sono
comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro
il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui al comma
343 entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui
scade il termine di prescrizione.».
- Si riporta il testo del comma 345-octies dell'art. 1
della gia' citata legge n. 266 del 2005, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 345-octies. - Entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del
verificarsi della condizione di cui al primo periodo del
comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 345,
gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e
provvedono al relativo versamento, entro il termine di cui
al medesimo regolamento, anche con riferimento agli importi
per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del
diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1°
gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater,
nonche' del relativo regolamento di attuazione, gli importi
ivi indicati sono comunicati al Ministero dell'economia e
delle finanze entro il 15 novembre 2008 e per le eventuali
violazioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del
comma 345-sexies.».



 
Art. 5.

1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro (( sessanta giorni )) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di sottoscrizione degli aumenti di capitale, (( di concessione della garanzia statale, di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2 )) , e di attuazione del presente decreto.
(( 1-bis. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto. ))

2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli (( 1-bis, commi 1 e 3 )), 3, comma 2, e 4 sara' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7.
(( 2-bis. Le maggiori entrate nette derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-bis sono riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto.
2-ter. Le operazioni di cui agli articoli 1, comma 1, e 1-bis, comma 2, sono effettuate in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato. Per le operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e' autorizzata l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria statale. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio):
«Art. 13 (Garanzie statali). - In allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro sono
elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate
dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 7
della gia' citata legge n. 468 del 1978:
«Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
e la riscossione delle entrate.».



 
Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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