Gazzetta n. 287 del 9 dicembre 2008 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 20 novembre 2008
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati. (Rep. atti n. 232/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 novembre 2008;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
Visto, in particolare, l'art. 10, commi 3 e 4, del predetto regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 in base al quale gli Stati membri, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del regolamento stesso, possono adottare misure nazionali per adattare i requisiti specifici di cui all'allegato III del medesimo, al fine di consentire l'utilizzazione ininterrotta dei metodi tradizionali;
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Considerato che in alcune regioni italiane e' prassi consolidata e tradizionale commercializzare le carcasse intere di ovicaprini lattanti e di lattonzoli con adesi i visceri della cavita' toracica, il fegato ed il grande omento;
Considerata la necessita' di tutelare la tipicita' delle produzioni;
Vista la proposta di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati, pervenuta a questa Conferenza dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota in data 30 ottobre 2008;
Vista la nota del 12 novembre 2008, con la quale la regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanita', ha espresso l'avviso tecnico favorevole sulla proposta di intesa in oggetto;
Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
Sancisce intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Art. 1.

Ai fini della presente Intesa si applicano le seguenti definizioni:
«ovini e caprini lattanti»: animali della specie ovina e caprina di eta' compresa tra i 25 ed i 60 giorni, ad esclusiva o prevalente alimentazione lattea, senza significativo sviluppo dei prestomaci;
«suini lattanti»: animali della specie suina di eta' non superiore ai 35 giorni di eta', ad esclusiva o prevalente alimentazione lattea.
 
Art. 2.

In deroga a quanto previsto dall'allegato III, sezione I, capitolo IV, punto 16, lettera d) del regolamento (CE) 853/2004, le carcasse di ovini, caprini e suini lattanti possono mantenere, in connessione anatomica, i visceri della cavita' toracica ed il fegato, gli ovini ed i caprini lattanti possono altresi' mantenere il grande omento, a condizione che gli stessi siano oggetto della prevista visita post-mortem effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 1 del regolamento (CE) 854/2004.
 
Art. 3.

Le carcasse di ovini, caprini e suini lattanti di cui sopra devono essere immagazzinate e trasportate ad una temperatura non superiore ai 3°C, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, sezione I, capitolo VII, punto 1, lettera a) del regolamento 853/2004.

Il presidente

Fitto Il segretario Siniscalchi
 
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