Gazzetta n. 287 del 9 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 novembre 2008
Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilita' del sistema creditizio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante «Misure urgenti per garantire la stabilita' del sistema creditizio e la continuita' nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari»;
Visto il decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilita' del sistema creditizio», il quale, tra l'altro, prevede che:
«Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge» (art. 1, comma 1);
«Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato ad effettuare operazioni temporanee di scambi tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passivita' delle banche italiane controparti aventi scadenza fino a 5 anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera d), del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti e' definito tenuto conto delle condizioni di mercato» (art. 1, comma 2);
«Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane al fine di ottenere la temporanea disponibilita' di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema» (art. 1, comma 3);
«Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte» (art. 1, comma 5);
«Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, della garanzia dello Stato di cui all'art. 1, commi 1 e 3, e di attuazione del presente decreto» (art. 2, comma 1);
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario);
Visto l'art. 87, comma 3, lettera b) del Trattato CE;
Vista la Comunicazione della Commissione europea in data 13 ottobre 2008 «The application of State aid rules to measures taken in relation to financial institutions in the context of the current global financial crisis» (2008/C270/02);
Ritenuto che gli interventi di cui al presente decreto debbano rispondere ai principi di proporzionalita' e non discriminazione e debbano essere limitati a quanto strettamente necessario per poter porre rimedio alla attuale grave turbativa dell'economia;
Visto il parere della Banca Centrale Europea del 12 novembre 2008;
Vista la decisione della Commissione del 13 novembre 2008 sulle misure previste nel presente decreto, giudicate compatibili con il mercato comune;
Visto il punto 21 della suddetta decisione in cui la Commissione rileva che i termini economici della garanzia «seguono le raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008»;
Sentita la Banca d'Italia in data 20 novembre 2008;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione del decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157 (d'ora in avanti: il decreto-legge), criteri, modalita' e condizioni delle seguenti operazioni:
a) concessione della garanzia dello Stato sulle passivita' delle banche italiane, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge;
b) operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e passivita' delle banche italiane controparti, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge;
c) concessione della garanzia dello Stato sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilita' di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge.
2. Ai fini del presente decreto, per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.
3. L'entita' delle operazioni poste in essere e' limitata a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla attuale grave turbativa dell'economia. L'insieme delle operazioni di cui al comma 1 e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca d'Italia, anche al fine di verificare la necessita' della sussistenza delle operazioni stesse e l'esigenza di eventuali modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla Commissione europea; le eventuali necessita' di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie sono notificate alla Commissione europea.
4. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente decreto devono svolgere la propria attivita' in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.
5. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, puo' escludere la banca interessata dall'ammissione alle operazioni di cui al comma 1, fatte salve le operazioni gia' in essere. Di tale esclusione e' data comunicazione alla Commissione europea.
6. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente decreto non puo' eccedere il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica alla Commissione europea i risultati del monitoraggio.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca d'Italia, controlla l'espansione delle attivita' di bilancio delle banche beneficiarie delle operazioni di cui al presente decreto al fine di assicurare che a livello aggregato la crescita di tali attivita' non superi il piu' elevato tra i seguenti indicatori:
la crescita annua del PIL nominale dell'Italia nell'anno precedente;
la media annua di crescita delle attivita' di bilancio delle banche italiane nel periodo 1987-2007;
il tasso medio di crescita delle attivita' di bilancio delle banche insediate nell'Unione europea nei sei mesi precedenti.
8. Ove le attivita' di bilancio eccedano a livello aggregato il limite di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze adotta le misure necessarie ad assicurarne il rispetto, ivi comprese le necessarie modifiche al presente decreto, salvo che il superamento del limite sia determinato da cause indipendenti dalle misure previste nel decreto medesimo.
 
Art. 2.

Garanzia dello Stato sulle passivita'
delle banche italiane

1. Nelle operazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), la garanzia dello Stato puo' essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) sono emessi, a condizioni di mercato, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni;
b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;
f) non sono obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;
g) non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne' incorporano una componente derivata. A tal fine si fa riferimento alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.).
2. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli interessi.
3. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passivita' computabili nel patrimonio di vigilanza, come individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo I, Capitolo 2).
4. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 1 emessi dalle banche con durata superiore ai 3 anni sui quali puo' essere prestata la garanzia di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), non puo' eccedere il 25% del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del presente decreto.
5. L'elenco degli strumenti finanziari emessi da banche e garantiti dallo Stato ai sensi del presente articolo e' disponibile sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 3.

Operazioni temporanee di scambio

1. Le passivita' emesse dalle banche nell'ambito di operazioni di scambio con titoli di Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono rappresentate da strumenti finanziari che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
a) sono denominati in euro;
b) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge;
c) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;
d) non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne' incorporano una componente derivata. A tal fine si fa riferimento alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);
e) possono essere immessi nel sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari della Monte Titoli S.p.A. o in un sistema ad esso collegato;
f) hanno le stesse caratteristiche finanziarie e assicurano i medesimi flussi di cassa dei titoli di Stato dati in scambio.
2. Nelle operazioni di cui al comma 1, i titoli di Stato sono depositati dal Dipartimento del Tesoro presso il conto accentrato, diretto o indiretto, della banca richiedente, la quale ne acquista la proprieta' ed emette a favore del Dipartimento del Tesoro strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui al comma 1, per un importo non inferiore a 500.000 euro. Tali strumenti vengono depositati sul conto terzi intestato alla Banca d'Italia presso Monte Titoli S.p.A.
3. I titoli di Stato emessi nelle operazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzati in via esclusiva per operazioni di rifinanziamento con l'Eurosistema o per operazioni di finanziamento realizzate con altre controparti bancarie o per la costituzione in pegno nell'ambito di schemi mutualistici volti a favorire un'ordinata ed equilibrata gestione della liquidita' sulla base di criteri e limiti stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di mancata osservanza della presente disposizione, il Dipartimento del Tesoro applica una penale pari al 20% del controvalore dell'operazione. Nel caso in cui tale inosservanza sia rilevata durante la vita dell'operazione stessa, il Dipartimento del Tesoro revoca l'operazione e la banca e' tenuta a restituire i titoli di Stato che hanno costituito oggetto dell'operazione stessa il terzo giorno lavorativo successivo alla data di revoca. In caso di mancata restituzione nei tempi stabiliti, il Dipartimento del Tesoro e' autorizzato ad attivare la procedura di buy-in prevista dal DM 5 maggio 2004 citato nelle premesse nei confronti della banca inadempiente.
4. Gli strumenti finanziari emessi dalla banca conferiscono al Dipartimento del Tesoro il diritto, al termine previsto per l'operazione di scambio, alla restituzione di titoli di Stato della stessa specie e nel medesimo quantitativo di quelli depositati. In caso di mancata restituzione nei tempi stabiliti, il Dipartimento del Tesoro e' autorizzato ad attivare la procedura di buy-in prevista dal decreto ministeriale 5 maggio 2004 citato nelle premesse nei confronti della banca inadempiente e ne da' comunicazione alla Commissione europea entro 6 mesi dall'attivazione della procedura stessa. La banca e' altresi' tenuta a presentare un piano di ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea in data 13 ottobre 2008 citata nelle premesse. Tale piano viene trasmesso alla Commissione europea entro e non oltre 6 mesi.
5. Nelle operazioni di cui al presente articolo il Dipartimento del Tesoro puo' emettere nuovi titoli o nuove tranche di titoli di Stato gia' in circolazione.
6. Le operazioni hanno durata fino ad un massimo di 6 mesi e sono rinnovabili, anche con scadenze diverse da quella iniziale, fino al 31 dicembre 2009, previa verifica della permanenza delle condizioni di ammissione alle operazioni di cui all'art. 8 del presente decreto. Nel caso di rinnovo, i titoli di Stato depositati presso la banca rimangono in vita per la durata dello stesso rinnovo, mentre gli strumenti finanziari vengono trattenuti, nel conto terzi della Banca d'Italia presso la Monte Titoli S.p.A., per la medesima durata.
7. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del Testo unico bancario, di cui alle premesse, sia stato adottato in conseguenza della mancata consegna dei titoli nelle operazioni di cui al presente articolo, il provvedimento e' trasmesso alla Commissione europea entro e non oltre 6 mesi.
 
Art. 4.

Garanzia dello Stato per titoli utilizzabili a fini di
rifinanziamento con l'Eurosistema

1. Nelle operazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), la garanzia puo' essere concessa dallo Stato alla banca a favore del terzo prestatore di titoli idonei a essere utilizzati nelle operazioni di rifinanziamento con l'Eurosistema, a fronte del rischio di mancata restituzione dei medesimi titoli. Le operazioni di prestito non devono essere assistite da altre forme di garanzia, implicita o esplicita.
2. La garanzia di cui al precedente comma e' accordata per un importo pari al valore complessivo in euro dei titoli alla data di richiesta della garanzia. Il valore dei titoli, pari al loro valore di mercato, e' determinato dalla Banca d'Italia.
3. La garanzia puo' essere concessa su operazioni di prestito di durata non superiore a tre anni e aventi ad oggetto titoli con un valore complessivo, determinato ai sensi del comma 2, non inferiore a 500.000 euro.
 
Art. 5.
Caratteristiche della garanzia
1. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
 
Art. 6.
Condizioni economiche
1. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie nelle operazioni di cui al presente decreto sono cosi' determinati:
a) nelle operazioni di cui agli articoli 2 e 4:
1. per la garanzia di strumenti finanziari con durata residua non superiore a un anno o di obbligazioni contrattuali con pari scadenza e' dovuta una commissione pari a 0,50 punti percentuali;
2. per la garanzia sugli strumenti con durata residua superiore a un anno o obbligazioni contrattuali con pari scadenza e' dovuta una commissione pari al minore tra i seguenti valori:
i. la mediana degli spread sui contratti di Credit Default Swap (CDS) a cinque anni relativi alla banca o alla capogruppo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 agosto 2008, aumentata di 0,50 punti percentuali;
ii. la mediana degli spread sui CDS a cinque anni registrati nello stesso periodo per le maggiori banche insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior unsecured, aumentata di 0,50 punti percentuali.
b) nelle operazioni di cui all'art. 3 e' dovuta una commissione pari a 1 punto percentuale.
2. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, gli oneri economici delle operazioni di cui alla lettera a), punto 2) del precedente comma, sono pari a:
a) per banche che abbiano un rating rilasciato da ECAI riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 agosto 2008 registrati per le maggiori banche insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior unsecured, aumentata di 0,50 punti percentuali;
b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per le maggiori banche insediate in paesi dell'area dell'euro e appartenenti alla piu' bassa categoria di rating disponibile, aumentata di 0,50 punti percentuali.
3. La commissione e' applicata in ragione d'anno a:
a) l'ammontare nominale dei titoli emessi dalla banca nelle operazioni di cui all'art. 2;
b) l'ammontare nominale dei titoli di Stato emessi nelle operazioni di cui all'art. 3;
c) l'ammontare della garanzia prestata nelle operazioni di cui all'art. 4.
4. Per le garanzie di durata superiore ai due anni, decorsi 24 mesi dalla data di concessione della garanzia stessa, e' dovuta una maggiorazione della commissione di 0,50 punti percentuali.
5. In caso di difformita' delle valutazioni di rating si applicano i criteri stabiliti dalla disciplina prudenziale delle banche (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Cap. 1, Parte Prima, Sez. II, par, 2.1).
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, puo' variare i criteri di calcolo e la misura delle commissioni di cui al comma 1 per tenere conto dell'andamento delle condizioni di mercato. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.
7. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, ad apposito capitolo del Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzioni II e VI.
 
Art. 7.
Ammissione alle operazioni di concessione
della garanzia
1. Le richieste di ammissione alle operazioni di cui agli articoli 2 e 4 sono presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
2. La richiesta e' presentata secondo un modello uniforme predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento del Tesoro che deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquidita', anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia gia' stata ammessa o per le quali abbia gia' fatto richiesta di ammissione.
3. Ai fini dell'ammissione alle operazioni, la Banca d'Italia valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:
a) i coefficienti patrimoniali di base e totali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;
b) non siano stati registrati risultati di esercizio negativi in piu' di uno degli ultimi tre bilanci consecutivi.
4. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, le valutazioni di cui al comma 3. Nel caso di valutazione positiva la Banca d'Italia comunica inoltre:
a) la valutazione della rispondenza alle condizioni di mercato degli strumenti finanziari di cui all'art. 2 e della congruita' dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;
b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello;
c) l'ammontare della garanzia;
d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto all'art. 6.
5. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine tiene conto del complesso delle richieste provenienti dal sistema, dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di stabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell'operazione, nonche' dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
 
Art. 8.
Ammissione alle operazioni temporanee di scambio
1. Le operazioni di scambio di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono attivate dal Dipartimento del Tesoro ed effettuate in presenza di richieste provenienti da banche. Le richieste di ammissione alle operazioni sono presentate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro, con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
2. La richiesta e' presentata secondo un modello uniforme predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento del Tesoro che deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquidita', anche prospettico, della banca, le operazioni di scambio a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle eventualmente gia' richieste.
3. Ai fini dell'ammissione alle operazioni, la Banca d'Italia valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:
a) i coefficienti patrimoniali di base e totali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;
b) non siano stati registrati risultati di esercizio negativi in piu' di uno degli ultimi tre bilanci consecutivi.
4. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, le valutazioni di cui al comma 3. Nel caso di valutazione positiva la Banca d'Italia comunica inoltre:
a) la valutazione sulla congruita' dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;
b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello;
c) una proposta circa l'ammontare di titoli di Stato da emettere da parte del Dipartimento del Tesoro a favore della banca nella prima operazione di scambio utile;
d) la misura della commissione dovuta secondo i criteri di cui all'art. 6.
5. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente, di norma entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione della Banca d'Italia, a fissare, d'intesa con la Banca d'Italia, la data dell'operazione di scambio e a determinare l'ammontare nominale complessivo di titoli di Stato che intende emettere nella medesima operazione a favore della banca richiedente, tenendo conto del complesso delle richieste provenienti dal sistema. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
6. Il Dipartimento del Tesoro, anche in relazione alle richieste provenienti dal sistema e tenendo conto dell'andamento del mercato finanziario, in particolare delle esigenze di stabilizzare il mercato e di non turbare la raccolta da parte dello Stato, determina l'ammontare complessivo nominale dei titoli di Stato scambiati in ciascuna operazione e individua uno o piu' titoli di Stato di nuova emissione o gia' in circolazione, e le relative quantita' da emettere. A tal fine per le nuove tranche di titoli gia' in circolazione, si rilevano sul mercato regolamentato all'ingrosso dei titoli di Stato i prezzi registrati il giorno precedente l'operazione.
7. Per ogni operazione, il Dipartimento del Tesoro dispone l'emissione e l'assegnazione dei titoli tramite apposita comunicazione scritta alla Banca d'Italia. La consegna dei titoli avviene il terzo giorno lavorativo consecutivo a quello dell'operazione.
8. I risultati vengono comunicati, con sistemi che ne assicurano la riservatezza, dal Dipartimento del Tesoro alle controparti a conclusione di ogni operazione di scambio. Il Dipartimento del Tesoro rende inoltre pubblici i volumi dei titoli di Stato emessi in ciascuna operazione.
9. Alla scadenza di ciascuna operazione l'ammontare nominale dei titoli di Stato emessi al servizio della medesima viene annullato. Alla stessa data gli strumenti finanziari di cui all'art. 4, comma 2, rientrano sul conto in gestione accentrata, diretto o indiretto, della controparte interessata, salvo non si proceda al rinnovo dell'operazione ai sensi dell'art. 3, comma 7.
10. Con apposito decreto il Dipartimento del Tesoro provvede ad accertare su base mensile le operazioni effettuate.
11. Dei titoli di Stato emessi e degli strumenti finanziari di cui all'art. 3, comma 1, e relativi interessi, e' tenuta apposita contabilita' presso la Banca d'Italia, con evidenziazione delle controparti delle operazioni.
12. Ad ogni singola controparte bancaria non puo' essere assegnato un valore nominale superiore a 1 miliardo di euro per ogni singolo titolo di Stato.
13. Gli interessi maturati sugli strumenti finanziari di cui all'art. 3, comma 1, nonche' gli importi derivanti da eventuali conguagli attivi effettuati all'atto dell'assegnazione dei titoli di Stato, sono versati, tramite la Banca d'Italia, ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, per essere poi rassegnati all'apposito capitolo di spesa di cui al successivo periodo del presente articolo.
14. Gli oneri per interessi derivanti dall'emissione dei titoli di Stato di cui all'art. 3 del presente decreto, basati sugli importi nominali emessi, nonche' gli oneri derivanti da eventuali conguagli passivi effettuati all'atto dell'assegnazione dei titoli di Stato, fanno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
15. A fronte dei titoli di Stato emessi e' effettuata apposita contabilizzazione al conto sospeso collettivi, che viene successivamente eliminata in sede di rimborso dei titoli medesimi. La Banca d'Italia comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con distinta evidenza contabile, le singole operazioni in conto sospeso collettivi poste in essere ai sensi del presente articolo.
 
Art. 9.
Modalita' di intervento della garanzia statale
1. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del pagamento per capitale ovvero per interessi, al Dipartimento del Tesoro - Direzione VI e alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'intervento e i relativi importi dovuti.
2. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base anche delle valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilita' della richiesta, il giorno antecedente la scadenza dell'operazione rende disponibili, anche mediante contabilizzazioni in conto sospeso collettivi, alla Banca d'Italia i fondi occorrenti ai fini del successivo pagamento in favore dei creditori.
3. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca e' tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. La banca e' altresi' tenuta a presentare un piano di ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea in data 13 ottobre 2008 citata nelle premesse. Tale piano viene trasmesso alla Commissione europea entro e non oltre sei mesi.
4. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del Testo unico bancario, di cui alle premesse, sia stato adottato in conseguenza della escussione della garanzia ai sensi del presente articolo, il provvedimento e' trasmesso alla Commissione Europea entro e non oltre 6 mesi.
 
Art. 10.
Pubblicazione
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2008
Il Ministro : Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2008 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 229
 
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