Gazzetta n. 291 del 13 dicembre 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2008, n. 195
Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;
Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed in particolare l'articolo 3, relativo all'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti al seguito, da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari;
Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita;
Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunita' o in uscita dalla stessa;
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l'articolo 15;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) autorita' competenti: l'Agenzia delle dogane, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Unita' di informazione finanziaria e la Guardia di finanza, ciascuna per le competenze individuate nel presente decreto;
b) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune di residenza, nonche' il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA;
c) denaro contante:
1) le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
2) gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario;
d) finanziamento del terrorismo: le attivita' definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
e) riciclaggio: le attivita' definite dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, puo' modificare o integrare la lettera c) del comma 1.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148, e' pubblicato nel supplemento ordinari alla
Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1988, n. 108.
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n.
222.
- L'art. 3 del decreto-legge 28 giugno1990, n. 167,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1990, n. 15,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
agosto 1990, n. 186, e abrogato dall'art. 13, lettera a)
del presente decreto, recava:
«Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori
mobiliari».
- La direttiva 91/308/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
28 giugno 1991, n. L 166.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 15 maggio 1997, n.
111.
- Il decreto legislativo 26 maggio1997, n. 153 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1997, n. 136.
- La direttiva 2001/97/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
28 dicembre 2001, n. L 344.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
supplemento ordinario.
- Il regolamento (CE) n. 1889/2005 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 309.
- La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 novembre 2005, n. L 309.
- Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2007, n. 172.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n.
290, supplemento ordinario.
- L'art. 15 della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
pubblicata Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56,
supplemento ordinario, cosi' recita:
Art. 15 (Disposizioni occorrenti per modifiche di norme
in materia valutaria per effetto del regolamento (CE) n.
1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in
entrata nella Comunita' o in uscita dalla stessa). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di
cui all'art. 2 nonche' di quelli specifici di cui al comma
2 del presente articolo e secondo le procedure di cui
all'art. 1, commi 2, 3 e 4, uno o piu' decreti legislativi
recanti norme integrative, correttive, modificative ed
abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e di
tutte le disposizioni normative relative alla materia
valutaria alla luce delle norme introdotte dal regolamento
(CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro
contante in entrata nella Comunita' o in uscita dalla
stessa, salva la possibilita' di emanare disposizioni
integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di
cui al presente comma, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi generali di cui all'art. 2 e secondo le procedure
di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinare le disposizioni normative del regolamento
(CE) n. 1889/2005 con la normativa nazionale di recepimento
delle direttive comunitarie relative alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del
terrorismo;
b) mantenere l'obbligo di dichiarazione previsto
dall'art. 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e
dall'art. 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, e coordinarlo ed armonizzarlo con l'obbligo di
dichiarazione disciplinato dall'art. 3 del regolamento (CE)
n. 1889/2005;
c) prevedere adeguate forme di coordinamento e scambio
di informazioni, tramite supporti informatici, tra le
autorita' competenti ai sensi del regolamento (CE) n.
1089/2005 e le autorita' di cui all'art. 22 della direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
ottobre 2005, nonche' le autorita' competenti di altri
Stati membri e di un Paese terzo e la Commissione;
d) garantire la semplificazione, la trasparenza, la
celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione
amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, prevedendo
anche procedimenti distinti a seconda delle violazioni
commesse e delle sanzioni applicabili, apportando le
conseguenti modifiche alla fase dell'accertamento e agli
adempimenti oblatori;
e) riordinare il regime sanzionatorio, garantendo
l'effettivita' dell'obbligo di dichiarazione e prevedendo
sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e
proporzionate, entro i limiti minimi e massimi previsti
dalla normativa vigente.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
supplemento ordinario, convertito con legge 6 agosto 2008,
n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008,
n. 19.».
Nota all'art. 1:
- L'art. 1, comma 1, lettera a) del citato decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, cosi' recita:
«Art 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto
valgono le seguenti definizioni:
a) per «finanziamento del terrorismo» si intende:
«qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla
raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito,
alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse
economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad
essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere
uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in ogni
caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti
con finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e
cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e
delle risorse economiche per la commissione dei delitti
anzidetti; ».
- L'art. 2, commi 1, 2 e 3 del citato decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo e finalita' del decreto). - 1. Ai soli fini
del presente decreto le seguenti azioni, se commesse
intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni,
effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da
un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale
attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine
illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia
coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale
natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento,
proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati
essendo a conoscenza che tali beni provengono da
un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale
attivita';
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni
essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che
tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una
partecipazione a tale attivita';
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle
lettere precedenti, l'associazione per commettere tale
atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare,
istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di
agevolarne l'esecuzione.
2. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le
attivita' che hanno generato i beni da riciclare si sono
svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un
Paese terzo.
3. La conoscenza, l'intenzione o la finalita', che
debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma
1, possono essere dedotte da circostanze di fatto
obiettive.».



 
Art. 2.
Finalita'
1. Le misure di cui al presente decreto sono dirette a contrastare, in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, l'introduzione dei proventi di attivita' illecite nel sistema economico e finanziario, a protezione dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attivita' economiche e del corretto funzionamento del mercato interno, nonche' a coordinare la disciplina recata dal predetto regolamento con la normativa di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di istituire un adeguato sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante.
2. Tali misure sono dirette a individuare, attraverso l'obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunita' europea o in uscita da essa e sono inoltre estese ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Paesi comunitari.
3. Il sistema di sorveglianza si realizza anche attraverso l'adozione di forme di coordinamento e di scambio di informazioni tra le autorita' competenti, da realizzarsi tramite l'utilizzo di supporti informatici.
4. Le informazioni possono essere raccolte e utilizzate anche per finalita' statistiche nell'ambito delle competenze e secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.



Nota all'art. 2:
- Per il regolamento CE n. 1889/2005, vedi note alle
premesse.
- Per il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
vedi note alle premesse



 
Art. 3.
Obbligo di dichiarazione
1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non e' soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.
2. La dichiarazione, redatta in conformita' al modello allegato al presente decreto puo' essere, in alternativa:
a) trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalita' e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle dogane. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;
b) consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento.
3. Il comma 1 si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente. La dichiarazione, redatta in conformita' al modello allegato al presente decreto, e' consegnata a Poste italiane s.p.a. o ai fornitori di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi.
4. Gli uffici postali e i fornitori di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ricevono la dichiarazione ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla trasmissione della dichiarazione per via telematica all'Agenzia delle dogane entro sette giorni.
5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare, con proprio decreto, il modello allegato al presente decreto.



Nota all'art. 3:
- Il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, reca:
«Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole
comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comunitari e per il miglioramento della qualita'
del servizio».
- L'art. 49 del citato decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, cosi' recita:
«Art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli
al portatore). - 1. E' vietato il trasferimento di denaro
contante o di libretti di deposito bancari o postali al
portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
quando il valore dell'operazione, anche frazionata, e'
complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il
trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite
di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane
S.p.A.
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei
soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante
disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa
consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere
dal terzo giorno lavorativo successivo a quello
dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere
il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore
dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di
cui al primo comma dell'art. 1277 del codice civile e, nei
casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito
previsti dall'art. 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati
dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della
clausola di non trasferibilita'. Il cliente puo'
richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni
bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari
o superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del
nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola
di non trasferibilita' (6).
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del
traente possono essere girati unicamente per l'incasso a
una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono
emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale
del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e
cambiari di importo inferiore a 12.500 euro puo' essere
richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di
non trasferibilita'
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario
o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la
clausola di non trasferibilita', puo' chiedere il ritiro
della provvista previa restituzione del titolo
all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale
richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno
circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma
libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di
bollo, la somma di 1,50 euro. [Ciascuna girata deve recare,
a pena di nullita', il codice fiscale del girante]
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni
di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste
Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale
dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di
assegni bancari o postali in forma libera ovvero che
abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o
cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano
presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita'
tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce
prova documentale ai sensi dell'art. 234 del codice di
procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali
al portatore non puo' essere pari o superiore a 12.500 euro
13. I libretti di deposito bancari o postali al
portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro,
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo
deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto
importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane
S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a
tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito
bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro
30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati
identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si
applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o
Poste Italiane S.p.A., nonche' ai trasferimenti tra gli
stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori
specializzati di cui all'art. 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in
cui siano parte uno o piu' soggetti indicati all'art. 11,
comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera
g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti
effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle
erogazioni da questi comunque disposte verso altri
soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di
versamento prevista dall'art. 494 del codice di procedura
civile.
18. E' vietato il trasferimento di denaro contante per
importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il
tramite degli esercenti attivita' di prestazione di servizi
di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei
fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si
avvalgono di agenti in attivita' finanziaria, salvo quanto
disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei
confronti della moneta elettronica di cui all'art. 25,
comma 6, lettera d).
19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari
o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro,
effettuato per il tramite di esercenti attivita' di
prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonche' di agenti
in attivita' finanziaria dei quali gli stessi esercenti si
avvalgono, e' consentito solo se il soggetto che ordina
l'operazione consegna all'intermediario copia di
documentazione idonea ad attestare la congruita'
dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso
ordinante.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore il 30 aprile 2008.».



 
Art. 4.
Poteri di accertamento e di contestazione
1. I funzionari dell'Agenzia delle dogane accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facolta' attribuiti dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
2. I militari della Guardia di finanza accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facolta' attribuiti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dalle leggi tributarie laddove applicabili.
3. I militari appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano altresi' i poteri attribuiti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
4. Ai fini della contestazione delle violazioni al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
5. Copia dei verbali di contestazione elevati dagli appartenenti alla Guardia di finanza e' trasmessa all'Agenzia delle dogane.
6. I verbali di contestazione sono conservati in forma nominativa per la durata di dieci anni e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite supporti informatici, entro sette giorni dalla data di contestazione ai fini del procedimento sanzionatorio di cui al presente decreto.
7. Qualora nel corso degli accertamenti previsti dal presente articolo emergano fatti e situazioni che potrebbero essere correlati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ancorche' le somme di denaro contante al seguito siano inferiori alla soglia fissata all'articolo 3, l'Agenzia delle dogane conserva dette informazioni, nonche' i dati identificativi della persona fisica e i dati relativi al mezzo di trasporto utilizzato, e fornisce tali informazioni e dati all'Unita' di informazione finanziaria per l'adempimento delle proprie funzioni istituzionali.



Nota all'art. 4:
- Il regolamento CE n. 450/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 4 giugno 2008, n. L 145.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 reca: «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale».
- L'art. 32, comma 6,del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1993,
n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 29 ottobre 1993, n. 255, cosi' recita:
«Art. 32 (Compiti del Dipartimento delle dogane e
imposte indirette. Vigilanza su alcoli superiori e
sanzioni). - 1.-5. (Omissis).
6. Oltre alle visite, alle ispezioni ed ai controlli
previsti dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43 , e successive modificazioni, i funzionari doganali
possono svolgere le predette attivita' anche nei luoghi
previsti dall'art. 20-bis del medesimo decreto.».
- Gli articoli 28, comma 1, lettera a), 25 e 29, commi
1,2,3, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle
norme in materia valutaria) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10
maggio 1988, n. 108, cosi' recitano:
«Art. 28 (Obbligo di esibizione e sequestro
amministrativo). - 1. I pubblici ufficiali addetti
all'accertamento delle violazioni di norme valutarie
possono:
a) richiedere l'esibizione di libri contabili,
documenti e corrispondenza ed estrarne copia; ».
«Art. 25 (Competenze dell'Ufficio italiano dei cambi
nell'accertamento delle violazioni valutarie). - 1.
L'Ufficio italiano dei cambi vigila sull'osservanza delle
norme valutarie e, al fine di prevenire e accertare
violazioni delle norme stesse, provvede ad effettuare a
mezzo di propri funzionari:
a) controlli successivi per campione sui dati e sulle
attestazioni forniti dagli operatori alle banche abilitate;
b) verifiche dei dati concernenti la gestione valutaria
delle banche abilitate e di quelli relativi ad operazioni
delle altre imprese autorizzate;
c) ispezioni presso aziende di credito e istituti di
credito speciali, nonche' presso altri soggetti, presso i
quali si abbia ragione di ritenere che esista
documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle dimore
private. Nei riguardi dei soggetti sottoposti alla
vigilanza della Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei
cambi puo' procedere ad ispezioni direttamente o per mezzo
del servizio vigilanza della Banca d'Italia.
2. Informazioni e dati relativi a infrazioni valutarie
anche in via di accertamento, raggruppati per operatore,
possono essere inseriti nel sistema informativo valutario
dell'Ufficio italiano dei cambi nei limiti stabiliti
dall'Ufficio medesimo. Tali dati, se non riguardano reati
valutari, non devono essere conservati per piu' di cinque
anni e possono essere forniti su richiesta, oltre che
all'autorita' giudiziaria, al Ministero del tesoro, al
Ministero delle finanze e al Ministero del commercio con
l'estero.
3. L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio delle
funzioni di sua competenza, puo' richiedere la
collaborazione della Guardia di finanza. Puo' avvalersi
anche della collaborazione dell'Istituto nazionale per il
commercio estero.
4. Tutti coloro che esercitano funzioni di vigilanza
valutaria ai sensi del presente testo unico rivestono la
qualifica di pubblico ufficiale e sono tenuti al segreto
d'ufficio.».
«Art. 29 (Atti di contestazione delle violazioni
valutarie). - 1. I pubblici ufficiali addetti
all'accertamento delle violazioni di norme valutarie
redigono processo verbale dei fatti accertati, dei
sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli
interessati, i quali sono invitati a firmare il processo
verbale e hanno diritto di averne copia.
2. Con il processo verbale di cui al comma 1, ovvero con
separato atto, vengono contestate le violazioni delle norme
valutarie punibili con sanzioni amministrative. Nel
medesimo atto vengono indicati per ogni singolo illecito la
somma da versare allo Stato, le modalita' e i termini per
il suo versamento, nonche' gli altri eventuali adempimenti
per la definizione del procedimento sanzionatorio secondo
quanto previsto dall'art. 30.
3. L'atto di contestazione delle violazioni di norme
valutarie punibili con sanzioni amministrative deve essere
consegnato immediatamente all'interessato. Quando la
consegna immediata non e' possibile, l'atto di
contestazione deve essere notificato secondo quanto
previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per i soggetti nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nei termini prescritti
dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, reca:
«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78».
- La legge 7 gennaio 1929, n. 4, reca: «Norme generali
per la repressione delle violazioni delle leggi
finanziarie».



 
Art. 5.
Collaborazione e scambio delle informazioni
1. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza scambiano le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto con le omologhe autorita' di altri Stati membri, qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attivita' di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
2. Qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse al prodotto di una frode o di qualsiasi altra attivita' illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunita' europea, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza alla Commissione europea.
3. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza scambiano le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto con le omologhe autorita' di Paesi terzi, nel quadro della mutua assistenza amministrativa. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza comunicano l'avvenuto scambio di informazioni con i Paesi terzi al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede a darne notizia alla Commissione europea, qualora cio' rivesta un interesse particolare per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005.
4. Gli scambi di informazioni di cui al presente articolo avvengono nel rispetto di quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di protezione dei dati personali che disciplinano il trasferimento di dati all'estero e a condizioni di reciprocita', anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.



Nota all'art. 5:
- L'art. 9, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, cosi' recita:
«Art. 9 (Scambio di informazioni e collaborazione tra
Autorita' e Forze di polizia). - 1.-2. (Omissis).
3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF
puo' scambiare informazioni e collaborare con analoghe
autorita' di altri Stati che perseguono le medesime
finalita', a condizioni di reciprocita' anche per quanto
riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale
fine, puo' stipulare protocolli d'intesa. In particolare,
la UIF puo' scambiare dati e notizie in materia di
operazioni sospette con analoghe autorita' di altri Stati,
utilizzando a tal fine anche le informazioni in possesso
della DIA e del Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza, specificamente richieste. Al di fuori
dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le
disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1°
aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalla
autorita' estere possono essere trasmesse dalla UIF alle
autorita' italiane competenti, salvo esplicito diniego
dell'autorita' dello Stato che ha fornito le informazioni.
4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, al fine
di facilitare le attivita' comunque connesse
all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di
operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di
finanza e la DIA protocolli d'intesa ove sono previste le
condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche
direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi
organismi esteri ed internazionali, a condizioni di
reciprocita' ed in deroga all'obbligo del segreto
d'ufficio.».



 
Art. 6.
Sequestro
1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, e' sequestrato dall'Agenzia delle dogane o dalla Guardia di finanza, con priorita' per banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo.
2. Il sequestro e' eseguito nel limite del quaranta per cento dell'importo in eccedenza. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Il limite di cui al comma 2 non opera se:
a) l'oggetto del sequestro e' indivisibile;
b) l'autore dei fatti accertati non e' conosciuto;
c) per la natura e l'entita' del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, il relativo valore in euro non risulta agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo.
4. Nei casi di cui alle lettere b) e c), del comma 3, qualora l'autore dei fatti venga ad essere identificato ovvero quando sia determinato il valore in euro del denaro sequestrato, le somme eccedenti il limite indicato nel comma 2 sono restituite agli aventi diritto.
5. Contro il sequestro gli interessati possono proporre opposizione al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro. Il Ministero dell'economia e delle finanze decide sull'opposizione con ordinanza motivata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione.
6. L'interessato puo' ottenere dal Ministero dell'economia e delle finanze la restituzione del denaro contante sequestrato, previo deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di una cauzione ovvero previa costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti della pubblica amministrazione. A garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la cauzione o la fideiussione devono essere di importo pari all'ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese.
7. Il denaro contante sequestrato ai sensi del presente articolo affluisce al fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Alla conclusione del procedimento sanzionatorio il denaro contante sequestrato, nella misura in cui non e' servito per il pagamento delle sanzioni applicate, e' restituito agli aventi diritto che ne facciano istanza entro cinque anni dalla data del sequestro.



Nota all'art. 6:
- L'art. 61, comma 23 del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, pubblicato. nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, supplemento ordinario, convertito con
modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195 cosi'
recita:
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). - 1.-22.
(Omissis).
«23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'art. 1, comma 367
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.».



 
Art. 7.
Adempimenti oblatori
1. Il soggetto cui e' stata contestata una violazione puo' chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3, e comunque, non inferiore a 200 euro. Il pagamento puo' essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita' di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane.
2. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, insieme alla copia dell'atto di contestazione, la richiesta di effettuare il pagamento in misura ridotta o, in caso di pagamento contestuale, prova dell'avvenuto versamento.
3. Il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito. Nel caso di pagamento contestuale non si procede al sequestro. Qualora il pagamento avvenga nei dieci giorni dalla contestazione, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la restituzione delle somme sequestrate entro dieci giorni dal ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento.
4. Le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si applicano le modalita' vigenti.
5. E' precluso il pagamento in misura ridotta qualora:
a) l'importo del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 superi 250.000 euro;
b) il soggetto cui e' stata contestata la violazione si sia gia' avvalso della stessa facolta' oblatoria, relativa alla violazione di cui all'articolo 3, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
6. In mancanza dei requisiti richiesti, l'oblazione non e' valida, ancorche' il pagamento sia stato accettato dall'autorita' che ha effettuato la contestazione. Le somme incamerate sono trattenute a titolo di garanzia e in caso di irrogazione della sanzione sono imputate a titolo di sanzione.
 
Art. 8.
Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni
1. Chi non si avvale della facolta' prevista dall'articolo 7 puo' presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' chiedere di essere sentito dalla stessa Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
4. L'Amministrazione ha facolta' di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
5. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 4, il termine di cui al comma 3 e' prorogato di sessanta giorni.
6. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al comma 3 comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate.
7. Contro il decreto puo' essere proposta opposizione davanti al Tribunale del luogo in cui e' stata commessa la violazione, ai sensi ed entro i termini previsti dall'articolo 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudizio e' regolato dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica l'articolo 18, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.



Nota all'art. 8:
- Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 (Regolamento per il
riordino degli organismi operanti presso il Ministero
dell'economia e delle finanze a norma dell'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2007, n. 176,
cosi' recita:
«Art. 1 (Commissione consultiva per le infrazioni
valutarie ed antiriciclaggio). - 1. La Commissione
consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio,
istituita dall'art. 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, svolge attivita'
istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei
decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per
violazione delle norme:
a) in materia valutaria di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 148 del 1988;
b) in materia di prevenzione dell'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di cui al
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
c) in materia di misure restrittive per contrastare
l'attivita' di Stati, individui o organizzazioni che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale di cui al
decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, al
decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito, con
modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, al
decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, e al
decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222;
d) in materia di rilevazione, a fini fiscali, di taluni
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori
di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed al
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;
e) in materia di disciplina del mercato dell'oro, di
cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;
f) in materia di sistema statistico nazionale, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
g) nelle altre materie previste da legge o da
regolamento.».
- Gli articoli 22, 23 e 18, sesto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
329, supplemento ordinario, cosi' recitano:
«Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). -
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro
l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati
possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo
in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma
dell'art. 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento.
Il termine e' di sessanta giorni se l'interessato
risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale e'
allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente
non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha
sede il giudice adito
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la
dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le
notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante
deposito in cancelleria.
Quando e' stato nominato un procuratore, le
notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento
sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalita'
stabilite dal codice di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi
motivi, disponga diversamente con ordinanza
inoppugnabile.».
«Art. 23 (Giudizio di opposizione). - Il giudice, se il
ricorso e' proposto oltre il termine previsto dal primo
comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilita' con
ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice
fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce
al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso il
provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con
gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla
contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso
ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria,
all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo
procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione devono intercorrere i termini previsti
dall'art. 163-bis del codice di procedura civile.
L'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza
possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha
emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari
appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore
non si presentano senza addurre alcun legittimo
impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile,
convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico
dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche
d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e puo'
disporre la citazione di testimoni anche senza la
formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le
parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella
stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando
subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.
Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il
giudice, se necessario, concede alle parti un termine non
superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive
e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva
alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
della sentenza.
Il giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito
dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si
provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni
tassa e imposta
Con la sentenza il giudice puo' rigettare l'opposizione,
ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o
accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o
modificandola anche limitatamente all'entita' della
sanzione dovuta . Nel giudizio di opposizione davanti al
giudice di pace non si applica l'art. 113, secondo comma,
del codice di procedura civile.
Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono
prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.».
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Omissis.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
Omissis



 
Art. 9.
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di cui all'articolo 3, con un minimo di 300 euro.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano l'articolo 23, commi 1 e 3, l'articolo 23-bis e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in quanto compatibili.



Nota all'art. 9:
- Gli articoli 23, commi 1 e 3, 23 bis e 24, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148, cosi' recitano:
«Art. 23 (Criteri di determinazione delle sanzioni). -
1. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, la
sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto della
gravita' della violazione, della natura dolosa o colposa
della condotta illecita, dei motivi che l'hanno
determinata, della personalita' dell'autore e delle sue
condizioni economiche, dell'eventuale recidiva, dell'opera
svolta dall'autore per l'eliminazione o l'attenuazione
degli effetti provocati dalla condotta illecita. Si
applicano gli articoli da 2 a 9, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689.
2. (Omissis).
3. Il valore della valuta, dei beni e diritti e'
computato con riferimento alla data della violazione.».
«Art. 23-bis (Principio di legalita'). - 1. Nessuno puo'
essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge
entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni
amministrative per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che
la sanzione sia gia' stata irrogata con provvedimento
definitivo. In tale caso, il debito residuo si estingue, ma
non e' ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata
commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono
sanzioni di entita' diversa, si applica la legge piu'
favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia
divenuto definitivo.».
«Art. 24 (Prescrizione delle sanzioni). - 1. Il diritto
dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative
pecuniarie e alla confisca dei beni oggetto delle
violazioni valutarie si prescrive, salvo interruzione o
sospensione, in cinque anni dal giorno in cui e' stata
commessa la violazione o e cessata l'attivita' diretta a
commetterla nell'ipotesi di tentativo. Se la violazione si
realizza attraverso una condotta permanente, la
prescrizione decorre dal giorno di cessazione della
permanenza.».



 
Art. 10.
Relazione annuale
1. La Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e l'Agenzia delle dogane forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle attivita' rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto.
2. Le relazioni di cui al comma 1 debbono contenere, quantomeno, il numero delle violazioni dell'articolo 3, il totale degli atti di contestazione di cui all'articolo 4, l'importo del denaro contante sottoposto a sequestro di cui all'articolo 6, la quantita' delle informazioni oggetto dello scambio di cui all'articolo 5, l'ammontare delle oblazioni di cui all'articolo 7.
3. Il Comitato di sicurezza finanziaria utilizza le informazioni di cui ai commi 1 e 2, al fine della predisposizione della relazione al Ministro dell'economia e delle finanze, prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
4. La relazione di cui al comma 3 e' parte integrante della relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.



Nota all'art. 10:
- L'art. 5, commi 1 e 3 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, cosi' recita:
«Art. 5 (Ministero dell'economia e delle finanze). - 1.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' responsabile
delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio
dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del
terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra
la UIF, le autorita' di vigilanza di settore, gli ordini
professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo
quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto.
Entro il 30 giugno di ogni anno presenta una relazione al
Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione.
2. (Omissis).
3. Ferme restando le competenze di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di
sicurezza finanziaria svolge le seguenti attivita':
a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di
quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo;
b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro
dell'economia e delle finanze una relazione contenente la
valutazione dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio o
del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a
renderla piu' efficace. A tale fine la UIF, le autorita' di
vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli
ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA
forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati
statistici e le informazioni sulle attivita'
rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente,
nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. I dati
statistici riguardano quanto meno il numero di segnalazioni
di operazioni sospette inviate all'UIF e il seguito dato a
tali segnalazioni, il numero di casi investigati, di
persone perseguite, di persone condannate per reati di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi
dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente
decreto;
d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del
presente decreto al Ministro dell'economia e delle
finanze.».



 
Art. 11.
Informazioni per finalita' conoscitive e statistiche
1. La Banca d'Italia compila e pubblica le statistiche della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia e contribuisce alla compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Unione europea e dell'area dell'euro. Per finalita' statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, gli operatori residenti in Italia, come definiti dal regolamento (CE) n. 2533/1998 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sono tenuti a fornire i dati e le notizie necessari nei termini e con le modalita' per la trasmissione stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.
2. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi speciali, per le finalita' statistiche di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' chiedere notizie e dati alle banche e agli altri intermediari finanziari relativi alla propria attivita'. I termini e le modalita' per la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono stabiliti con provvedimento della Banca d'Italia.
3. I dati e le notizie di cui ai commi 1 e 2 possono essere acquisiti per le finalita' statistiche di cui al comma 1, anche sulla base di apposite convenzioni, presso amministrazioni, enti e organismi pubblici.
4. Le informazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 sono trattati in conformita' alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di segnalazioni statistiche di bilancia dei pagamenti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati personali. Le informazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 sono coperti dal segreto di ufficio fino a quando non sono pubblicati. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste sono necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
5. Per le finalita' statistiche di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa a tutela del segreto statistico e delle normative comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali, informazioni, dati ed elaborati statistici possono essere forniti dalla Banca d'Italia agli enti del Sistema statistico nazionale, alla Commissione europea, alla Banca centrale europea e alle Banche centrali nazionali del SEBC, ad altri organismi pubblici nazionali e internazionali, nonche', verso rimborso di eventuali costi sostenuti, ad enti di ricerca e ad altri operatori.
6. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a diecimila euro. I criteri per l'applicazione delle sanzioni sono stabiliti con provvedimento della Banca d'Italia. La Banca d'Italia, contestati gli addebiti e valutate le deduzioni presentate dagli interessati entro novanta giorni dalla data della notifica della lettera di contestazione, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 16.
7. Ferme restando le sanzioni applicabili ai sensi di leggi speciali, l'inosservanza della disposizione di cui al comma 2 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro diecimila. Si applica la procedura di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
8. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la Banca d'Italia puo' chiedere la collaborazione di altre autorita'.



Nota all'art. 11:
- Il regolamento (CE) 2533/1998 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 27 novembre 1998, n. L 318.
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda note
all'art. 8.
- L'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario, cosi'
recita:
«Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC,
nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli
addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o
all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate
entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle
informazioni raccolte applicano le sanzioni con
provvedimento motivato.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni
previste dall'art. 144, commi 3 e 4, e' pubblicato, per
estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o
dell'ente al quale appartengono i responsabili delle
violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di
applicazione delle altre sanzioni previste dal presente
titolo e' pubblicato per estratto sul bollettino previsto
dall'art. 8).
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e'
ammessa opposizione alla corte di appello di Roma.
L'opposizione deve essere notificata all'autorita' che ha
emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve
essere depositata presso la cancelleria della corte di
appello entro trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
termini per la presentazione di memorie e documenti,
nonche' per consentire l'audizione anche personale delle
parti.
7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto
motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della
cancelleria della corte di appello, all'autorita' che ha
emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione
per estratto nel bollettino previsto dall'art. 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente
titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le
modalita' previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali
appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
solido con questi, del pagamento della sanzione e delle
spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
e sono tenuti a esercitare il regresso verso i
responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente titolo non si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».



 
Art. 12.
Modifiche a disposizioni normative vigenti
1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e' sostituito dal seguente: «4. Il limite d'importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge puo' essere modificato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.».
2. Nell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, le parole: «3, comma 1, 5, comma 3, e 5-ter, comma 2,» sono soppresse.



Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 5, della legge 17 gennaio 2000, n.
7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000 n.
16, cosi' come modificata dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 5 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Nel
periodo di prima applicazione della presente legge, i
requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art.
1 non sono richiesti per i soggetti autorizzati da almeno
cinque anni alla data di entrata in vigore della presente
legge ai sensi dell'art. 15 del testo unico delle norme di
legge in materia valutaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e che
dimostrino di avere utilizzato l'autorizzazione per un
quantitativo minimo annuale pari a 30 chilogrammi. Tali
soggetti hanno l'obbligo di conformarsi, entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle
disposizioni del comma 3 dell'art. 1 anche per quanto
riguarda i requisiti di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma.
2. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero
quelli che non hanno utilizzato l'autorizzazione per il
quantitativo minimo previsto, hanno l'obbligo di comunicare
all'Ufficio italiano dei cambi l'intenzione di svolgere
l'attivita' di cui all'art. 1, comma 3, e di conformarsi
alle disposizioni di cui al medesimo art. 1, comma 3, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. L'Ufficio italiano dei cambi provvede alla verifica
della sussistenza dei requisiti previsti ai commi 1 e 2.
4. Il limite d'importo previsto dall'art. 1, comma 2
della presente legge puo' essere modificato dal Ministro
dell'economia e delle finanze con proprio decreto.».
- Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficial
15 maggio 1997, n. 111, cosi' come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 5. - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle
finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, puo' modificare con proprio
decreto il limite di importo previsto dagli articoli 1,
comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, come modificato dal presente decreto legislativo.».



 
Art. 13.
Norme abrogate
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 5, comma 3, e 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;
b) gli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
c) l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
d) gli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125.



Nota all'art. 13:
- Il testo vigente dell'art. 4, del citato decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Uffici di statistica di enti e di
amministrazioni pubbliche). - 1. Presso enti ed organismi
pubblici puo' essere costituito, sulla base di direttive
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il
Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio
di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6.
2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono
costituiti tenendo conto dell'importanza delle attivita'
svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini
dell'informazione statistica nazionale e delle esigenze di
completamento del sistema informativo nazionale.
Nell'individuazione degli uffici, si terra' conto del grado
di specializzazione e della capacita' di elaborazione del
sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi.
3. Gli uffici costituiti ai sensi del comma 1 sono
inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale di
cui all'art. 2 e sono sottoposti alla disciplina del
presente decreto, in quanto applicabile.
4. Gli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie
contemplate nell'art. 1, decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 , ancorche'
non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno
allo stesso i dati aggregati elaborati nell'ambito delle
rilevazioni statistiche di competenza. Essi informano la
propria attivita' statistica ai principi del presente
decreto ed a quelli definiti in sede comunitaria per
l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di
prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi
derivanti da attivita' illegali.
5. (Abrogato).».



 
Art. 14.
Norme di coordinamento
1. All'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, per: «articolo 3», si intende: «l'articolo 3 del presente decreto» e per: «denaro, titoli e valori mobiliari» si intende: «denaro contante».
2. All'articolo 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, per: «articolo 30», si intende: «l'articolo 7 del presente decreto».
3. Per le violazioni dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, gia' accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
4. Per le violazioni dell'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, gia' accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 5-ter del medesimo decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.



Nota all'art. 14:
- L'art. 5, comma 8-bis, del citato decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, cosi' recita:
«8-bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista
dall'art. 3, omette di indicare le generalita' del soggetto
per conto del quale effettua il trasferimento da o verso
l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le
indica false, e' punito, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno
e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.».
- L'art. 29 comma 2 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 988, n. 148, cosi' recita:
«Art. 29 (Atti di contestazione delle violazioni
valutarie). - 1. Omissis.
2. Con il processo verbale di cui al comma 1, ovvero con
separato atto, vengono contestate le violazioni delle norme
valutarie punibili con sanzioni amministrative. Nel
medesimo atto vengono indicati per ogni singolo illecito la
somma da versare allo Stato, le modalita' e i termini per
il suo versamento, nonche' gli altri eventuali adempimenti
per la definizione del procedimento sanzionatorio secondo
quanto previsto dall'art. 30.».
- Il titolo II del citato decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, reca:
«Disposizioni per l'accertamento delle violazioni
valutarie e l'applicazione delle sanzioni amministrative.».



 
Art. 15.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 16.
Entrata in vigore ed efficacia delle disposizioni
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal 1° gennaio 2009.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 2008
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 10 a pag. 11 <----
 
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