Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 ottobre 2008
Modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 657 della Commissione, del 10 luglio 2008 relativo alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e in particolare l'art. 102, relativo alla concessione di aiuti per la distribuzione di prodotti lattiero caseari agli allievi delle scuole;
Visto il regolamento (CE) 657/2008 della Commissione, del 10 luglio 2008, contenente le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto concerne la concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole;
Visto il regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda i metodi per le analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 della Consiglio, del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei fondi FEAOG, sezione «garanzia»;
Visto il regolamento (CE) n. 1469/1995 del Consiglio, del 22 giugno 1995, relativo ai provvedimenti da prendere nei confronti di taluni beneficiari di operazioni finanziate dal FEAOG, sezione «garanzia»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
Vista la legge n. 441 del 22 dicembre 2001, contenente disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2006, contenente norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione dell'11 dicembre 2000, relativo alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole;
Considerata la necessita' di adeguare le disposizioni nazionali all'intervenuta normativa comunitaria;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 settembre 2008;
Decreta:
Art. 1.

1. Il presente decreto detta norme di applicazione del regolamento (CE) n. 657 della Commissione, del 10 luglio 2008 in seguito denominato «regolamento».
 
Art. 2.

1. I controlli sull'aiuto concesso ai sensi del «regolamento» per la cessione di latte e di prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole, sono esercitati dall'organismo pagatore, riconosciuto competente per territorio, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1290/2005, dal regolamento (CE) n. 885/2006 e sulla base delle disposizioni di cui al successivo art. 3.
2. I provvedimenti relativi ai riconoscimenti di cui all'art. 6 del «regolamento» nonche' quelli relativi alle sospensioni e alle revoche di cui all'art. 10 del «regolamento», sono emessi dall'organismo pagatore competente per territorio.
3. Possono essere riconosciuti i richiedenti di cui all'art. 6, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del «regolamento».
4. L'AGEA, in qualita' organismo di coordinamento, definisce le modalita' di applicazione dei precedenti commi 1 e 2.
 
Art. 3.

1. L'espletamento dei controlli concerne i seguenti aspetti:
la verifica delle fatture di consegna dei prodotti e del rispetto dei quantitativi massimi sovvenzionati. Tali verifiche sono completate da ispezioni materiali in loco per verificare l'incidenza dell'aiuto sul prezzo pagato dai beneficiari e il rispetto dei prezzi massimi, la pertinente contabilita' ivi compresa la documentazione finanziaria costituita dalle fatture di acquisto e di vendita e degli estratti bancari, il corretto utilizzo dei prodotti sovvenzionati, il prezzo pagato al fornitore, le quantita' distribuite e l'eligibilita' dei prodotti;
la verifica della presenza del manifesto previsto all'art. 16 del «regolamento».
 
Art. 4.

1. Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarita' o violazioni della normativa comunitaria o nazionale che comportano una indebita percezione degli aiuti, l'organismo che ha rilevato l'irregolarita' o la violazione comunica l'infrazione rilevata e l'entita' delle somme indebitamente percepite, oltre che ai soggetti previsti della legge n. 689 del 24 novembre 1981, anche all'organismo di cui all'art. 2, comma 1 e all'AGEA - area coordinamento.
2. L'organismo pagatore competente procede al recupero delle somme indebitamente percepite espletando tutti gli ulteriori adempimenti prescritti all'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986.
3. L'organismo di cui all'art. 2, comma 1, oltre ad adottare tutte le misure cautelative previste in caso di constatazione di irregolarita', attiva le procedure prescritte dal regolamento (CEE) n. 1469/1995.
 
Art. 5.

1. I controlli sul rispetto dei requisiti sanitari prescritti all'art. 3, paragrafo 4 del «regolamento», si intendono acquisiti con la verifica della marchiatura di identificazione dei prodotti stessi.
2. Gli eventuali prelievi dei campioni da analizzare e le relative analisi sono eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 273/2008 e secondo le modalita' definite ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto.
 
Art. 6.

1. Le categorie di prodotti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 657 del 10 luglio 2008 per le quali e' concesso l'aiuto, la definizione dei prodotti, i prezzi massimi applicabili, gli importi degli aiuti espressi in euro ed i quantitativi massimi giornalieri sono quelli riportati di seguito:

----> Vedere da pag. 12 a pag. 13 <----
 
Art. 7.

Il decreto ministeriale 7 aprile 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 138 del 16 giugno 2006 e' abrogato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2008
Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 98
 
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