Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DETERMINAZIONE 3 dicembre 2008
Accertamenti sanitari nei confronti del personale militare e civile in servizio all'estero.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' militare

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie»;
Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2004 «Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalita' di svolgimento dei lavori»;
Visto il comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 febbraio 2004 «Con decreto del Ministero della difesa, non avente natura regolamentare, potranno essere apportate modifiche alle suddette tabelle, sulla base delle esigenze ordinative individuate dalle competenti autorita' delle Forze armate»;
Vista la nota prot. n. UGSAN/1154/U1.1.785 datata 14 aprile 2008 dell'Ufficio centrale della sanita' militare dello Stato maggiore difesa;
Considerata la subentrata necessita' di dover disciplinare le visite mediche collegiali per il personale militare e civile del Ministero della difesa in servizio all'estero;
Determina:
Art. 1.

Nei confronti del personale militare e civile del Ministero della difesa in servizio all'estero gli accertamenti sanitari di cui al regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 sono effettuati, per quanto di rispettiva competenza, dalla:
commissione medica ospedaliera interforze del Dipartimento militare di medicina legale di Roma;
commissione medica di 2ª istanza di Roma.
 
Art. 2.

Le commissioni mediche di cui all'art. 1, individuate quali organi medico legali nazionali di riferimento per il personale in argomento, potranno avvalersi, laddove ritenuto necessario e per i casi complessi, anche di accertamenti diagnostico-strumentali, laboratoristici e specialistici presso le strutture sanitarie del Policlinico militare di Roma.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2008
Il direttore generale: Martines
 
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