Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2008 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
DECRETO 10 dicembre 2008
Nuove modalita' di trasmissione del registro generale d'ordine di cui all'articolo 2678 del codice civile. Specifiche tecniche del formato elettronico e di stampa.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia del territorio

e

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;
Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 agosto 2001, n. 193;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante «Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari»;
Visto in particolare l'art. 23 della legge n. 52 del 1985, come sostituito dall'art. 1, comma 278 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 secondo cui, ogni quindici giorni, i conservatori dei registri immobiliari inviano al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalita' telematiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice della amministrazione digitale»;
Ritenuta la necessita' di individuare le regole tecnico-operative per l'invio telematico delle copie del registro generale d'ordine ai sensi del citato art. 23 della legge n. 52 del 1985;
Decretano:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento e' adottato in attuazione dell'art. 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, come sostituito dall'art. 1, comma 278, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e definisce le modalita' tecnico-operative della procedura di trasmissione telematica al procuratore della Repubblica di copia del registro generale d'ordine.
 
Art. 2.
Decorrenza
1. A decorrere dal 1° marzo 2009 i conservatori dei registri immobiliari inviano in modalita' telematica, ogni quindici giorni, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, copia del registro generale d'ordine ai sensi dell'art. 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, come sostituito dall'art. 1, comma 278, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Il documento informatico trasmesso e' identificato dal codice dell'ufficio mittente, riportato nell'allegato II al presente decreto, dal giorno, mese e anno di riferimento.
 
Art. 3.
Modalita' di trasmissione e ricezione
1. La trasmissione del documento informatico ai sensi dell'art. 2 e' effettuata mediante posta certificata.
2. L'attestazione di ricezione e' rilasciata dal sistema di posta certificata e tiene luogo di qualunque altra ricevuta attestante il regolare adempimento dell'invio del registro generale d'ordine da parte del conservatore dei registri immobiliari.
 
Art. 4.
Forma e contenuto del registro generale d'ordine
1. A decorrere dalla data indicata nell'art. 2, comma 1, il registro generale d'ordine e' stampato nel formato definito dalle specifiche tecniche contenute nell'Allegato I al presente decreto.
2. La copia del registro generale d'ordine, realizzata nel formato elettronico definito dalle specifiche tecniche contenute nell'Allegato I al presente decreto, e' sottoscritta, con firma digitale, dal conservatore dei registri immobiliari o da un funzionario dallo stesso delegato.
 
Art. 5.
Archiviazione a norma presso la procura
competente per territorio
1. La procura della Repubblica procede trimestralmente alla conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al registro generale d'ordine del trimestre precedente, secondo le modalita' previste dalla deliberazione del CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11.
 
Art. 6.
Procedura d'emergenza
1. Ove, per motivi tecnici, non e' possibile trasmettere in via telematica la copia del registro generale d'ordine, il conservatore dei registri immobiliari comunica al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio l'impossibilita' a procedere ed il tempo stimato per il ripristino del servizio. In tal caso, il procuratore della Repubblica puo' chiedere la consegna del registro generale d'ordine su supporto informatico.
 
Art. 7.
Pubblicazione
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 10 dicembre 2008

Il direttore
dell'Agenzia del territorio
Alemanno

Il capo Dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
Ormanni
 
Allegato I Formato del file contenente il Registro Generale d'Ordine
Per ciascuna giornata e ciascuna circoscrizione di Pubblicita' Immobiliare viene prodotto un file in formato PDF/A.
Il nome attribuito a ciascun file e' del tipo xx yy zz.pdf.
Dove:
xx = codice circoscrizione di Pubblicita' Immobiliare (alfanumerico di 4 caratteri);
yy = data del Registro Generale d'Ordine (numerico 8 caratteri - aaaammgg);
zz = contenuto del Registro Generale d'Ordine (alfabetico 2 caratteri):
CF: giornata con formalita';
SF: giornata senza formalita';
FE: giornata festiva;
CU: chiusura ufficio.
Ad esempio: BO00 20080731 CF.pdf Formato di stampa del Registro Generale d'Ordine
Il Registro Generale d'Ordine viene prodotto in formato di stampa A4.
Intestazione.
Vengono indicati il nome dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio e del relativo servizio di Pubblicita' Immobiliare, la data del Registro Generale d'Ordine, il numero di pagina progressivo nell'anno ed il numero di pagina della giornata.
Inizio giornata.
Vengono riportati i numeri d'ordine delle formalita' presentate nell'anno nella sequenza: numero del registro generale, numero parigrado, numeri dei registri particolari delle trascrizioni, delle iscrizioni, delle annotazioni.
Formalita' presentate.
Sono riportate, nell'ordine di accettazione, le formalita' presentate nella giornata. Per ciascuna formalita' vengono indicati:
il numero di presentazione, con l'eventuale sottonumero attribuito alle formalita' presentate in pari grado, il tipo di nota (trascrizione, iscrizione, annotazione), il numero di registro generale ed il numero di registro particolare, l'indicazione, ove presente, di nota accettata con riserva, in pari grado o rifiutata;
il pubblico ufficiale rogante (denominazione e sede) e la data del titolo;
la natura del titolo;
l'identificativo univoco attribuito dal sistema agli atti trasmessi per via telematica;
il nominativo del richiedente, se diverso dal pubblico ufficiale rogante;
Il/i soggetto/i a favore (cognome e nome o denominazione);
Il/i soggetto/i contro (cognome e nome o denominazione).
Fine giornata.
Vengono riportati i numeri d'ordine delle formalita' presentate nell'anno nella sequenza: numero del registro generale, numero parigrado, numeri dei registri particolari delle trascrizioni, delle iscrizioni, delle annotazioni.
Viene inoltre riportato il riepilogo statistico delle formalita' presentate nella giornata, in termini di numeri di registro generale, numeri pari grado, numeri di registro particolare assegnati nella giornata.
Giornate prive di formalita'.
Vengono riportati gli stessi dati della giornata con formalita' (Intestazione, Inizio giornata, Fine giornata) ed in luogo delle formalita' presentate viene indicato il motivo della mancanza di formalita': Giornata festiva/Chiusura ufficio/Giornata senza formalita'.
 
Allegato II

----> Vedere da pag. 44 a pag. 46 <----
 
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