Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 ottobre 2008
Specifiche modalita' di versamento delle ritenute per addizionale comunale all'I.R.P.E.F. da parte dei funzionari delegati che operano in contabilita' speciale e in contabilita' ordinaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF;
Visto l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF e' effettuato direttamente ai comuni di riferimento;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e, in particolare l'art. 63, che prevede, tra l'altro, procedimenti semplificati per il pagamento delle ritenute fiscali;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e in particolare gli articoli 494 e seguenti, in materia di ritenute dirette sulle spese dello Stato, nonche' gli articoli 585 e seguenti, che regolano il funzionamento delle contabilita' speciali aperte presso le Tesorerie statali;
Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che regolano le aperture di credito e le contabilita' speciali aperte presso le tesorerie provinciali, quali strumenti per mettere a disposizione dei funzionari delegati le risorse loro assegnate;
Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
Visto l'art. 17 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato, emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 recante «Modalita' di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Considerata la necessita' di integrare quanto disposto con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, prevedendo specifiche modalita' di versamento ai comuni delle somme ricevute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF da parte dei soggetti titolari di contabilita' speciali aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato e dei funzionari delegati statali che operano tramite aperture di credito;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del provvedimento
1. Con il presente decreto sono definite le modalita' operative per l'effettuazione del versamento in acconto e a saldo dell'addizionale comunale all'IRPEF direttamente al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, da parte:
a) dei titolari di contabilita' speciali aperte presso le tesorerie statali ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
b) dei funzionari delegati titolari di aperture di credito ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 2.
Modalita' di versamento da parte dei titolari
di contabilita' speciali
1. I soggetti titolari di contabilita' speciali presso le tesorerie statali, di cui all'art. 1, lettera a), trasmettono, con flusso telematico all'Agenzia delle entrate, la richiesta di pagamento degli importi trattenuti a titolo di addizionale comunale all'IRPEF suddivisi per i comuni di riferimento, secondo tempi, modalita' e specifiche tecniche che saranno definite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. L'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione, di cui al comma 1 dell'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, verifica la correttezza formale dei flussi telematici ricevuti ed invia alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalita' da concordare, un flusso informativo contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilita' speciale 1777 denominata «Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione».
3. Nella data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate con il flusso di cui al comma 2, la Banca d'Italia addebita le contabilita' speciali intestate ai soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 1 per le somme indicate nel flusso ed effettua l'accredito sulla contabilita' speciale 1777 per l'importo complessivo. I prelevamenti sulla contabilita' speciale sono effettuati mediante registrazioni nelle evidenze informatiche senza emissione di titoli di spesa. La richiesta di pagamento di cui al comma 1, inoltrata all'Agenzia delle entrate, costituisce titolo giustificativo dell'imputazione del pagamento alla contabilita' speciale e della conseguente rendicontazione.
4. Nell'ipotesi di incapienza delle predette contabilita' speciali, le tesorerie sono autorizzate a scritturare l'intero importo al conto sospeso collettivi, dandone avviso al titolare della contabilita' speciale, per la tempestiva regolarizzazione del pagamento da effettuare con l'emissione di appositi titoli di spesa a sistemazione.
5. Nelle more della realizzazione delle procedure necessarie per l'addebito in via telematica delle contabilita' intestate ai soggetti di cui all'art. 1, lettera a), la Banca d'Italia scrittura l'importo di cui al comma 3 al conto sospeso collettivi. I titolari delle contabilita' speciali, contestualmente all'invio all'Agenzia delle entrate del flusso telematico di cui al comma 1, trasmettono alla tesoreria competente i titoli per la regolarizzazione dei pagamenti contabilizzati in conto sospeso.
6. I titolari delle contabilita' speciali sono responsabili della tempestiva regolarizzazione dei pagamenti contabilizzati in conto sospeso, ai sensi dei commi 4 e 5.
 
Art. 3.

Modalita' di versamento da parte dei funzionari delegati titolari di
aperture di credito
1. I funzionari delegati, di cui all'art. 1, lettera b), trasmettono, con le stesse modalita' previste dall'art. 2, comma 1, per i titolari di contabilita' speciali, un flusso telematico all'Agenzia delle entrate con la richiesta di pagamento degli importi trattenuti a titolo di addizionale comunale all'IRPEF.
2. L'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione, effettua le verifiche di cui all'art. 2, comma 2, ed invia alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalita' da concordare, un flusso informativo contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilita' speciale 1777 denominata «Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione».
3. Nella data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate con il flusso di cui al comma 2, la Banca d'Italia accredita alla contabilita' speciale 1777 l'importo complessivo indicato nel flusso, contabilizzandolo al conto sospeso collettivi. Contestualmente alla trasmissione del flusso telematico all'Agenzia delle entrate, di cui al comma 1, i funzionari delegati inviano, con separato elenco, gli ordinativi per la regolarizzazione dei pagamenti scritturati in conto sospeso alle tesorerie presso le quali sono localizzati gli ordini di accreditamento. L'importo totale dei titoli emessi per il ripianamento deve coincidere, per ogni elenco, con l'importo complessivo della disposizione di pagamento di cui al comma 1.
4. I funzionari delegati sono responsabili della tempestiva regolarizzazione dei pagamenti contabilizzati in conto sospeso, ai sensi del comma 3.
 
Art. 4.
Ripartizione e accreditamento delle somme
a favore dei comuni
1. L'Agenzia delle entrate ripartisce le somme affluite sulla contabilita' speciale 1777 tra i diversi comuni, accreditando i rispettivi importi sulla base delle informazioni contenute nel flusso telematico trasmesso dai soggetti indicati all'art. 1.
2. Gli importi spettanti ai comuni sono accreditati sui relativi conti correnti postali, con le modalita' previste dall'art. 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007.
 
Art. 5.
Disposizioni di attuazione
1. Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono adottate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che potra' prevedere, su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, una iniziale fase di sperimentazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2008
Il Ministro : Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2008 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 184
 
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