Gazzetta n. 294 del 17 dicembre 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2008, n. 196 |
Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, ed in particolare, l'articolo 56, paragrafo 4; Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, ed in particolare l'articolo 7 concernente l'ammissibilita' delle spese nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» e dell'obiettivo «Competitivita' regionale ed occupazione», e l'articolo 13 in materia di ammissibilita' delle spese nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione te»; Visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, ed in particolare l'articolo 11 relativo all'ammissibilita' delle spese; Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 31 luglio 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 luglio e del 28 agosto 2008; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008; Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le politiche europee; E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (CE) n.1083/2006, nonche' dal regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal regolamento (CE) n. 1081/2006 sul Fondo sociale europeo (FSE) e dal regolamento (CE) n. 1828/2006. 2. Ai fini del presente regolamento, resta fermo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.). Note alle premesse: L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; ». - Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L210. - Il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L210. - Il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L371. - Il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L371. Nota all'art. 1: - Per i regolamenti (CE) numeri 1080, 1081, 1083, 1828/2006, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2.
Spese effettivamente sostenute 1. Le spese sostenute dai beneficiari di cui all'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1083/2006, di seguito denominato: «regolamento generale», sono effettuate in denaro fatte salve le deroghe di cui al comma 5. 2. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione. 3. Fatta salva la previsione di cui al comma 2, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del regolamento generale, e agli articoli da 43 a 46 del regolamento (CE) n. 1828/2006. 4. Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia gia' fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario. 5. Sono assimilate alle spese di cui al comma 1 l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento generale, nonche' a quelle indicate ai commi 6, 7 e 8. 6. Il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione e' spesa ammissibile, a condizione che: a) il costo dell'ammortamento sia calcolato conformemente alla normativa vigente; b) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione. 7. I contributi in natura, afferenti all'operazione, sono assimilati alle spese ammissibili purche': a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materiali, in attivita' di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite; b) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti; c) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attivita' eseguita; d) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6. 8. Le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che siano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, fatte salve eccezioni previste nei regolamenti specifici di ciascun Fondo. Per il Fondo sociale europeo le spese indirette possono essere dichiarate su base forfetaria, entro il limite del 20 per cento dei costi diretti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n.1081/2006 e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'autorita' di gestione, purche', in sede di rendicontazione di tali spese, i costi diretti, su cui le stesse sono state forfetariamente calcolate, siano debitamente giustificati dai beneficiari.
Nota all'art. 2: - Per il regolamento (CE) n. 1083/2006, si veda note alle premesse. - Per il regolamento (CE) n. 1828/2006, si veda note alle premesse. - Per il regolamento (CE) n. 1081/2006, si veda note alle premesse.
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| Art. 3.
Oneri finanziari e di altro genere e spese legali 1. Gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari non sono spese ammissibili. Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti. 2. Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o piu' conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili. 3. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonche' le spese per contabilita' o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilita' o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'autorita' di gestione. 4. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una societa' di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'autorita' di gestione. 5. Le ammende e le penali non sono spese ammissibili. |
| Art. 4.
Acquisto di materiale usato 1. L'acquisto di materiale usato e' spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni: a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; b) il prezzo del materiale usato non e' superiore al suo valore di mercato ed e' inferiore al costo di materiale simile nuovo; c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti. |
| Art. 5.
Acquisto di terreni 1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell'importo di cui alla lettera c), alle seguenti condizioni: a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione; b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non puo' superare il 10 per cento, con l'eccezione dei casi menzionati al comma 2; c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene. 2. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni puo' essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni: a) l'acquisto e' stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorita' di gestione; b) il terreno e' destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a); c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'autorita' di gestione; d) l'acquisto e' effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico. |
| Art. 6.
Acquisto di edifici 1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di edifici gia' costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purche' sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni: a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonche' la conformita' dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario; b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario; c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorita' di gestione; d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalita' dell'operazione. L'edificio puo' ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso e' conforme alle attivita' ammissibili dal Fondo strutturale interessato. |
| Art. 7.
Imposta sul valore aggiunto, oneri e altre imposte e tasse 1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e' una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile. 2. Nei casi in cui il beneficiario e' soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata e' considerata recuperabile ai fini del comma 1. 3. Costituisce, altresi', spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione. 4. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi strutturali costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.
Nota all'art. 7: - La direttiva n. 2006/112/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre 2006, n. L347.
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| Art. 8.
Locazione finanziaria 1. Fatta salva l'ammissibilita' della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) e' ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente: 1) il cofinanziamento e' utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria; 2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto; 3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorita' competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorita' nazionali interessate, mediante accredito al Fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo; 4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non puo' superare il valore di mercato del bene dato in locazione; 5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi; 6) l'aiuto versato al concedente e' utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale; 7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto e' trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti; b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore: 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile; 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non puo' superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi; 3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) e' versato all'utilizzatore in una o piu' quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, e' ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento; 4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata e' inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; e' onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo piu' economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile; c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili. |
| Art. 9.
Spese di assistenza tecnica 1. Le spese sostenute per l'attivita' di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi, nonche' quelle sostenute per le attivita' volte a rafforzare la capacita' amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 46 del regolamento generale. 2. Sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonche' delle dotazioni strumentali necessarie per le attivita' riportate al comma 1.
Nota all'art. 9: - Per il regolamento generale (CE n. 1083/2006), si veda note alle premesse.
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| Art. 10.
Spese connesse alle singole operazioni 1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, purche' previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo e approvate, ivi comprese quelle di valutazione e controllo. 2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1080/2006. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dello sviluppo economico Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ronchi, Ministro per le politiche europee Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 153
Nota all'art. 10: - Per il regolamento (CE) n. 1080/2006, si veda note alle premesse.
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