Gazzetta n. 295 del 18 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 novembre 2008
Concessione di un indennizzo a favore dei proprietari e/o armatori di navi da pesca italiane, in conseguenza degli eventi eccezionali verificatisi in Guinea-Conakry a partire dal mese di gennaio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP), e, in particolare, l'art. 24, comma 1, punto VII), che prevede la possibilita' di concedere indennita' in favore dei pescatori e dei proprietari per l'arresto temporaneo delle attivita' di pesca in caso di eventi eccezionali che non derivano da misure di conservazione delle risorse, per un periodo massimo di sei mesi per l'intero periodo 2007/2013;
Visto il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalita' di applicazione del Reg.(CE) n. 1198/2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 5;
Visto il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia, per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato con decisione n. CCI2007IT14FPO001 del 19 dicembre 2007 della Commissione europea;
Visto il rapporto del Ministero degli Affari Esteri - DGAS dell'11 febbraio 2008, trasmesso dall'Ufficio del Consigliere Diplomatico del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, con la quale si relaziona in merito alla situazione di gravi disordini sociali verificatisi a partire dal mese di gennaio 2007 in Guinea-Conakry che, oltre a provocare numerosi morti e feriti, ha determinato il blocco delle attivita' produttive e commerciali, tra le quali la pesca;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome che, nella seduta del 20 marzo 2008, ha approvato la ripartizione della spesa pubblica complessiva per il Programma Operativo FEP 2007/2013, nella misura del 33% a favore delle misure gestite dallo Stato e del 67% a favore delle misure gestite dalle Regioni e Province autonome;
Considerato l'opportunita' di attivare una forma di intervento a parziale indennizzo dei danni subiti dalle imprese autorizzate a operare in Guinea-Conakry, in conseguenza degli eventi eccezionali sopra citati;
Decreta:
Art. 1.
Beneficiari
1. In conseguenza degli eventi eccezionali verificatisi in Guinea-Conakry a partire dal mese di gennaio 2007, e' concesso un indennizzo a parziale copertura del danno subito dai proprietari e/o armatori di navi da pesca italiane, iscritte in prima categoria ed abilitate alla pesca oltre gli stretti, autorizzate a pescare nelle acque della Guinea-Conakry in virtu' dell'accordo UE - Guinea-Conakry, di cui al Reg. (CE) n. 830 del Consiglio del 26 aprile 2004, che non hanno potuto esercitare la pesca per un periodo massimo di sei mesi, calcolato secondo le tabelle allegate, nei limiti di quanto disposto dal Reg. (CE) 1198/06 (FEP).
2. In favore degli equipaggi di nazionalita' comunitaria e', altresi', concesso un indennizzo pari al minimo monetario garantito stabilito per gli imbarcati su navi da pesca, secondo il CCNL in vigore al momento del periodo di arresto temporaneo dovuto agli eventi eccezionali in premessa citati.
3. Al fine della corresponsione degli indennizzi di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, devono formulare apposita domanda, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati al presente decreto nn.1 e 2, in carta semplice, con firma autenticata, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte 16 - 00144 Roma.
4. Detti indennizzi non concorrono alla formazione del reddito e sono scomputati dalla base imponibile determinata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 446/97.
 
Art. 2.
Parametri
1. L'indennizzo per i soggetti interessati e' commisurato ai costi fissi di gestione sostenuti ed al mancato guadagno nei mesi di fermo temporaneo a seguito di eventi eccezionali, secondo la tabella di cui all'allegato 3 al presente decreto.
2. L'indennizzo previsto per gli imbarcati di nazionalita' comunitaria e' commisurato al salario minimo garantito applicabile in base al contratto alla parte in vigore al momento del fermo temporaneo per eventi eccezionali, secondo la tabella di cui all'allegato 4 al presente decreto.
 
Art. 3.
Risorse finanziarie
Alla copertura degli indennizzi di cui al presente decreto si provvede a carico delle dotazioni finanziarie dell'Asse - Misura Arresto temporaneo dell'attivita' e altre compensazioni di cui al Reg. (CE) 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 (FEP).
Roma, 17 novembre 2008

Il direttore generale: Abate

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 149
 
Allegato 1

----> Vedere Allegato a pag. 30 <----
 
Allegato 2

----> Vedere Allegato a pag. 31 <----
 
Allegato 3

----> Vedere Allegato a pag. 32 <----
 
Allegato 4

----> Vedere Allegato a pag. 32 <----
 
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