Gazzetta n. 295 del 18 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 dicembre 2008
Raccolta delle giocate al lotto per piu' concorsi consecutivi, in via sperimentale.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, con successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17 marzo 1993 e successive modifiche con il quale e' stato affidato in concessione alla Societa' Lottomatica S.p.a. la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2002, n. 240;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto che, in analogia alla raccolta di altri tipi di gioco, e' opportuno offrire il servizio aggiuntivo della raccolta di giocate al lotto per piu' concorsi, anche al fine di rendere un servizio migliore all'utenza;
Decreta:
Art. 1.

A decorrere dal 90° giorno dalla pubblicazione del presente decreto e' autorizzata, in via sperimentale, la raccolta di giocate al lotto per piu' concorsi consecutivi, fino ad un massimo di sei compreso quello di emissione.
 
Art. 2.

La giocata per piu' concorsi deve essere omogenea con identita' dei numeri pronosticati, delle ruote di riferimento, delle poste e delle sorti di gioco.
 
Art. 3.

La giocata per piu' concorsi genera l'emissione di un numero di scontrini di gioco pari a quello dei concorsi per cui si intende partecipare.
Gli scontrini dovranno essere emessi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare con le caratteristiche di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1990.
Ogni scontrino, attestante l'avvenuta giocata per un singolo concorso, conferisce in capo al giocatore il diritto a partecipare solo all'estrazione del concorso per il quale e' stato emesso.
 
Art. 4.

Gli scontrini emessi per piu' concorsi consecutivi, possono essere annullati solo nei casi previsti dalla normativa vigente.
Non sara' possibile annullare lo scontrino di un singolo concorso senza aver annullato prima gli scontrini relativi a tutti i concorsi che lo seguono.
 
Art. 5.

Il concessionario, nel consegnare, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, ad ogni raccoglitore a mezzo del sistema automatizzato, il relativo estratto conto, contabilizzera' nell'importo netto a debito di quest'ultimo anche l'ammontare di tutte le giocate effettuate nella settimana contabile di riferimento, ivi comprese quelle relative ai concorsi successivi alla settimana stessa.
E' fatto obbligo al raccoglitore di provvedere, entro i termini stabiliti, al versamento dell'intero importo netto a debito, comprensivo delle giocate per concorsi di settimane successive.
E' fatto obbligo al concessionario del gioco, di versare nei termini previsti, anche le somme introitate dai ricevitori del lotto per concorsi di settimane successive.
 
Art. 6.

Ad integrazione degli adempimenti contabili previsti dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, il concessionario provvede a fornire, per ogni concorso, il dettaglio del numero e dell'importo delle giocate afferenti il medesimo concorso, raccolto nei singoli periodi antecedenti con i prospetti riepilogativi, nonche' il dato relativo al numero ed all'importo delle giocate effettuate per i singoli concorsi successivi a quello di riferimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2008
p. Il direttore generale: Tagliaferri
 
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